Road map per i viaggi di istruzione
di Fabio Scrimitore
a supporto degli insegnanti generosamente impegnati nella gratificante funzione di accompagnatori di serene studentesse e di composti studenti
C’è stato un tempo in cui non si muoveva foglia nelle scuole della provincia , senza che ne avesse dato meditata autorizzazione il Provveditorato agli studi. E’ stato un tempo piuttosto lungo, che sembrò concludersi l’8 marzo del 1999, quando, a furor di Presidi e Direttori didattici, nel famoso Regolamento sull’autonomia scolastica venne scritto solennemente: Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche.
Sicché furono in molti a ritenere che, dalla primavera dell’ultimo anno del secondo millennio, il Ministero di viale Trastevere avrebbe interrotto la lunga serie di circolari e di note di chiarimento, alle quali i Capi di istituto dovevano attenersi scrupolosamente nell’avviare qualunque azione amministrativa, persino la serie delle scrupolose azioni necessarie per programmare e realizzare le innocenti visite guidate d’ un sol giorno, al pari dei più impegnativi viaggi di istruzione; così come avrebbe dovuto cessare anche tanta attività di meticolosa guida delle funzioni direttive delle scuole dopo il 31 maggio 1994, giorno, questo, nel quale Il Ministro Malfatti ed il Presidente del Consiglio Aldo Moro firmarono i famosi decreti delegati, dai quali nacquero i primi organi di partecipazione democratica alla gestione della scuola: i Consigli di circolo e di istituto, le Giunte esecutive e le rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe.
Le associazioni nazionali dei Capi di istituto ed i Sindacati confederali ed autonomi degli insegnanti pensavano che l’entrata in vigore del Regolamento sull’autonomia avrebbe segnato l’inizio d’una stagione nuova della scuola, stagione nella quale a Roma si sarebbero emanati soltanto leggi e regolamenti, e non più circolari o note di chiarimento o, peggio ancora, anonime ed improvvisate FAQ presuntivamente chiarificatrici. Si pensava pure che dal 1999 gli Uffici periferici del Miur avrebbero svolto soltanto attività di consulenza amministrativa, su richiesta dei Dirigenti scolastici.
Ma così non è stato. Lo dimostra la sensazione di inquietudine che in questi giorni ha generato nelle scuole della Repubblica l’iniziativa assunta dal Miur il 3 febbraio 2016 con la Circolare n. 674, nella quale gli uffici di viale Trastevere sono intervenuti a gamba tesa su una delle poche materie in cui inopportuni, se non proprio irrispettosi, potevano apparire agli insegnanti ed ai Dirigenti scolastici i suggerimenti dell’Amministrazione centrale: i viaggi di istruzione.
Manzonianamente non si può escludere che, fra le oltre ottomila scuole autonome della Repubblica, ve ne possano essere almeno 25, nelle quali i cordiali suggerimenti con i quali l’Amministrazione scolastica continua ad assistere amorevolmente Dirigenti scolastici e docenti siano accolti allo stesso modo in cui il poetico mar di tutto il senno accompagnava Dante per i pericolosi gironi dell’Inferno. Si può, però, supporre che stridano con il concetto di autonomia funzionale – che il 4° comma dell’art. 25 del Testo Unico delle leggi sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (D.P.R. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni) – le proposizioni con le quali il Miur, nella citata circolare, invita i Dirigenti scolastici a porre particolare attenzione, sia nella fase di organizzazione delle visite di istruzione, che durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alle scelte delle aziende cui affidare il servizio di trasporto.
E’ verosimile pensare che, se il Miur non avesse rivolto quella familiare raccomandazione, i Dirigenti scolastici non sarebbero stati sufficientemente attenti nel programmare e organizzare i viaggi di istruzione secondo i precetti contenuti nelle norme vigenti sulla materia e, in particolare, nel Codice della strada ?
L’eccesso di zelo nello svolgimento delle proprie funzioni può, comunque, essere perdonato dai destinatari di tanta non richiesta assistenza.
Quel che allontana l’animo dalla comprensione misericordiosa degli altrui peccati veniali è, invece, la pretesa, espressa sempre nella Circolare del 3 febbraio 2016, di considerare gli organizzatori del viaggio di istruzione responsabili dei comportamenti degli operatori professionali ai quali le scuole si rivolgono per l’organizzazione e la realizzazione del viaggio stesso, sino al punto da impegnare i docenti-accompagnatori degli studenti nella singolarissima funzione di controllori ufficiali del conducente e di verificatori dello stato di efficienza del pullman.
In una delle prime sequenze d’una delle tante trasposizioni cinematografiche della tolstojana Anna Karenina, un operaio della stazione centrale di Mosca, imbacuccato e infreddolito, con un lungo martello percuote sistematicamente le ganasce dei freni di un treno per verificarne l’efficienza, prima della partenza. Quasi allo stesso modo, secondo il dettagliatissimo vademecum preparato dalla Polizia stradale per il Miur e per le scuole, si dovrebbe immaginare l’insegnante-accompagnatore, mentre, con nelle mani – abituate a reggere soprattutto penne a sfera – un precisissimo calibro ventesimale tratto dall’armadio dell’officina meccanica del suo istituto, controlla se la media della profondità del battistrada delle almeno sei gomme del pullman sia inferiore ad 1,6 mm. Analogamente, si potrà immaginare il sorriso dell’insegnante che, prima di partire, salendo sul pullman, chieda cortesemente all’autista che gli stampi una copia del cronotachigrafo digitale, perché possa controllare se casomai abbia superato i tempi di guida che il Codice della strada fissa per i conducenti di autobus adibiti al trasporto di persone. Correlativamente, sarà improbabile che lo stesso sorriso potrà illuminare il volto del conducente al quale il professore-accompagnatore si dovesse rivolgere per chiedergli di esibirgli la patente di guida D e, subito dopo, la CQC, la carta di qualificazione del conducente. Non sarà neppur difficile immaginare il volto dello stesso autista che, dopo aver ricevuto l’ennesima telefonata sul suo cellulare, si senta pregar dal professore di non rispondere più al telefono, anzi, sia invitato a lasciare il telefonino a ragguardevole distanza, per non cedere ad ulteriori tentazioni. Potrà rivelarsi, poi, ancor più difficile il tentativo del docente che, durante i pasti al ristorante, cerchi di sedere sempre vicino al conducente, sì da tenere sott’occhio il suo bicchiere, nel quale non potrà essere versato neppure un millilitro di vino, come pretende più che giustamente il Codice della strada.
Ma quel che più d’ogni altra prescrizione dell’intimidente vademecum della Polizia stradale ha lasciato quasi esterrefatti Dirigenti e professori è l’obbligo del controllo dell’idoneità del veicolo.
Se è vero, e non può non esserlo, che il conducente è tenuto a rispettare in assoluto i tempi di guida imposti dal Codice, a tutela della sua incolumità e di quella delle persone che trasporta, e se è altrettanto vero che tale rispetto può emergere dalla consultazione del foglio elettronico che riporta la stampa dei dati del cronotachigrafo, ci si potrà chiedere quale problema si troverebbe a risolvere il docente accompagnatore, il quale, all’alba del giorno fissato per la partenza, accertasse che il conducente non avesse rispettato il prescritto periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, dopo sei giorni di lavoro; oppure che il pullman fosse dotato soltanto di un estintore, o che uno degli pneumatici non avesse la richiesta profondità del battistrada.
Forse il senso comune, che l’ordinamento richiede per qualificare come ineccepibile la diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto suggerire al Ministero una maggior cautela quando ha trasmesso alle scuole il sopra citato vademecum.
Oggi non potrà più porre alcun adeguato rimedio alla sensazione di disagio che quel vademecum ha generato nella scuola, perché le disposizioni che vi sono riportate in sé e per sé corrispondono a precetti giuridici tuttora vigenti. Non si può contestare, cioè, che il battistrada delle gomme dei pullman non dev’essere profondo meno di 1,6 mm; né si può mettere in dubbio il divieto di assunzione di bevande alcoliche per il conducente, come non si può ignorare il divieto, imposto al conducente, di telefonare con lo smartphone attaccato all’orecchio.
I Dirigenti scolastici e gli insegnanti potranno pretendere che né il Ministero dell’Istruzione né la Polizia di Stato pensino di riversare su di loro le responsabilità per l’eventuale violazione delle prescrizioni che il Codice della strada impone alla ditta appaltatrice dei servizi di noleggio ed allo stesso conducente.
E’ più che evidente che se, nel tempo in cui il pullman effettua una fermata presso una stazione di servizio, lo studente minorenne cagioni volontariamente un danno ad un compagno, del danno procurato deve rispondere l’Amministrazione scolastica, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, il quale afferma che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Il rigore di questa norma è affievolito dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 311, il quale consente all’Amministrazione scolastica di rivalersi dei danni che ha dovuto risarcire allo studente danneggiato soltanto nei casi in cui si dimostri che l’insegnante affidatario della vigilanza sui minori sia responsabile di dolo o di colpa grave; l’Amministrazione non potrà, invece, avanzare azione di rivalsa sul docente che sia responsabile soltanto di colpa semplice, cioè di negligenza, imprudenza o imperizia.
Se, poi, la Polizia stradale accerterà che il conducente non abbia rispettato i tempi di sosta previsti dal Codice della strada, dovrà chiederne conto soltanto al conducente stesso, non agli insegnanti-accompagnatori. Ciò non toglie tuttavia che dev’essere considerato interesse dell’insegnante-accompagnatore conoscere puntualmente quali sono i tempi di sosta previsti per l’autista, ed è suo stesso interesse vigilare discretamente sul conducente perché li rispetti. Il professore, comunque, si mostrerà attento al rispetto di quelle prescrizioni di legge perché è suo interesse personale, di educatore e di affidatario della fiducia delle famiglie, non certo per immediato, diretto ossequio alle stesse norme di legge, delle quali non è destinatario.
Quando questo commento andrà in stampa, probabilmente il Ministero avrà emanato una nuova circolare sulla discutibile materia dei viaggi. Lo avrà fatto perché non avrà potuto restar sordo al grido d’allarme che da settimane è stato lanciato dai sindacati degli insegnanti, oltre che dalle associazioni e dai sindacati del Dirigenti scolastici.
Si può sperare che saranno accolte le osservazioni espresse in queste pagine.
A titolo di mera consulenza, peraltro si ritiene doveroso procedere schematicamente ad una sorta di compendio delle disposizioni che il Codice della strada detta per quel che riguarda la circolazione dei pullman impegnati nella realizzazione dei viaggi di istruzione delle studentesse e degli studenti delle scuole pre-universitarie.
In questa nuova prospettiva si può dire che, prima ancora che si intraprenda il viaggio di istruzione, è necessario che la scuola verifichi che la ditta appaltatrice del servizio di noleggio con conducente – individuata in base alla avvenuta richiesta di preventivo, rivolta ad almeno tre ditte appaltatrici – sia in regola con le disposizioni di legge vigenti. In sostanza, la legge richiede che la scuola proceda a quanto di seguito specificato.
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