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Sanzioni disciplinari ai docenti: la costituzione in giudizio del DS

La difesa della scuola dal ricorso di un docente: ecco la guida alle procedure e la modulistica a cura di Fabio Scrimitore, utili per i Dirigenti scolastici chiamati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato a indossare i panni del legale. Scarica i moduli di contestazione e irrogazione della sanzione disciplinare, e lo schema per redigere la memoria difensivaDi Fabio Scrimitore

 

Abstract

Si propone la successione degli atti tipologici che possono divenire premesse dell’atto di delega, con il quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato (o l’Avvocatura generale dello Stato per il Distretto della Corte d’Appello di Roma), ai sensi dell’art. 417 bis del Codice di procedura civile, delega il dirigente scolastico a rappresentare l’amministrazione scolastica e la stessa scuola nelle udienze del giudizio civile di primo grado, che il Tribunale fissa in merito al ricorso di un dipendente scolastico avverso un provvedimento del medesimo dirigente.

 

 

Alla cortese richiesta di consulenza – avanzata da un dirigente scolastico, che ha confessato di non avere mai pensato che, con il solo titolo della sua pur eccellente laurea in Matematica, sarebbe potuto venir delegato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ad indossar la nera toga del difensore in giudizio civile di primo grado, per rappresentare davanti al Giudice del lavoro, quale convenuto, il ministero dell’Istruzione, oltre che la sua Scuola – si ritiene di dover corrispondere proponendogli un modello di testo, sulla cui falsariga egli non abbia difficoltà a redigere la memoria difensiva, che dovrà, poi, depositare presso la cancelleria del Tribunale civile, nella cui giurisdizione rientra la scuola.

È ben noto che a tal genere di delega possono far ricorso le Avvocature distrettuali dello Stato, utilizzando le disposizioni contenute nell’articolo 417 bis del Codice di procedura civile, il quale dispone che: “Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l’eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

In ogni altro caso, l’Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell’amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

 

Grazie alle trascritte norme procedurali, l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio aveva trasmesso al dirigente scolastico di cui si scrive un ricorso presentato in nome e per conto di un professore, titolare nell’Istituto di istruzione secondaria diretto dal citato dirigente; l’insegnante si era rivolto al Giudice del lavoro perché dichiarasse illegittima la sanzione dell’avvertimento scritto che il Dirigente gli aveva irrogato.

Il rito civile dispone, al riguardo, che il ricorso non debba essere notificato alla scuola che ha emanato il provvedimento che si contesta, bensì alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato. Questa notazione assume rilievo processuale perché se, per semplice oblio professionale, l’avvocato dell’insegnante sanzionato avesse notificato il ricorso direttamente alla scuola, invece che all’Avvocatura Distrettuale, il Giudice del lavoro avrebbe dovuto dichiararlo improcedibile. Il difetto di notifica, però, verrebbe sanato nel caso in cui il dirigente scolastico si costituisse in giudizio il giorno fissato per l’udienza

 

Nel consegue che se, in futuro, da parte fosse notificato direttamente a scuola un ricorso contro un provvedimento della scuola stessa, ritenuto lesivo di un qualche diritto di un dipendente, sarebbe più che opportuno che il dirigente si mettesse immediatamente in contatto con l’Avvocatura distrettuale dello Stato, per riceverne le indicazioni processuali più utili, anche perché, come si deduce dal già citato art. 417 bis c.p.c., il dirigente non può costituirsi in giudizio di sua autonoma iniziativa, ma può farlo soltanto dopo esserne stato delegato dalla predetta Avvocatura distrettuale.

 

È bene tener conto, poi, del testo dell’art. 416 del predetto Codice di procedura civile, il quale, dopo aver stabilito, come si è già scritto, che il dirigente deve costituirsi in giudizio depositando una memoria difensiva in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione, aggiunge che, nel computo del predetto termine – computo che va effettuato procedendo a ritroso, partendo dal giorno fissato per l’udienza – il giorno d’udienza va considerato come termine iniziale del computo e, in quanto tale, non deve essere computato nel calcolo dei dieci giorni, anche in omaggio al broccardo: dies a quo non computatur in termino.

Nel computo va calcolato, invece, il decimo giorno anteriore all’udienza stessa, in ossequio al correlativo broccardo: dies ad quem computatur in termino.

Perciò, se, a mo’ d’esempio, l’udienza di discussione del ricorso fosse fissata per il 15 luglio 2019, il dirigente dovrebbe depositare in cancelleria la sua memoria difensiva non oltre il 5 luglio.

 

È ancora più rilevante, per l’efficacia della difesa in giudizio, tener conto della necessità che il dirigente si limiti a contestare, con molta esattezza descrittiva e con puntuale documentazione probante, la fondatezza o la ricostruzione dei fatti addotti dal ricorrente a sostegno della sua pretesa. Addurre davanti al giudice considerazioni approssimative, meramente descrittive di circostanze non direttamente provate, né sufficienti a contestare la fondatezza delle censure formulate nel testo del ricorso, non sarebbe utile alla buona causa della scuola.

Tanto perché la funzione del giudice si realizza in chiara forma sillogistica, la cui premessa maggiore è costituita dall’individuazione della norma che egli dovrà applicare; la premessa minore è data dal fatto concreto, che il ricorrente sottopone alla valutazione del magistrato. La conclusione del sillogismo sarà data dalla sentenza, con la quale il giudice decide sul fatto, secundum alligata et probata.

Il predetto percorso sillogistico del giudice, di evidente natura logico-deduttiva, deve essere preceduto da un procedimento di natura induttiva, attraverso il quale dovrà essere individuata, in modo esatto, tanto la premessa maggiore del sillogismo, cioè la norma da applicare, quanto la premessa minore: il fatto a cui la norma va applicata.

 

La ricostruzione del fatto dipende, in primo luogo, dall’iniziativa del ricorrente, il quale, come si è detto, deve cercare di descrivere, con la maggiore esattezza possibile, tutti gli elementi che concorrono a definire il fatto. Si legge, al riguardo, nei manuali di istituzioni di diritto privato che, in questa fase iniziale del processo, si deve considerare il giudice come colui che rivolge al ricorrente l’espressione curiale: narra mihi factum: dabo tibi jus, ovvero “limitati a rappresentarmi ed a documentarmi concretamente il fatto accaduto. Dopo emetterò la sentenza”.

Al convenuto, poi, il giudice chiede se ritiene corrispondente al vero la ricostruzione del fatto così come è stata documentata dal ricorrente; il convenuto dovrà provare documentalmente le sue valutazioni sulla ricostruzione del fatto, proposta dal ricorrente.

Nella ricerca del diritto, invece, il giudice ha la piena competenza nella individuazione delle norme giuridiche che dovrà applicare al caso controverso, in omaggio al broccardo jura novit curia: “il collegio giudicante conosce la legislazione”. È, però, sempre interesse delle parti in causa, prima che obbligo giuridico, proporre all’attenzione del giudice le norme giuridiche che esse ritengono più utili ai fini di una decisione a loro favorevole. Il giudice, comunque, rimane sempre libero di ricercare il diritto dove crede e può applicare al caso che gli è sottoposto anche disposizioni giuridiche che non gli siano state rappresentate dal ricorrente o dal convenuto in giudizio.

 

Orbene, si può ora formulare un testo paradigmatico di un’astratta memoria difensiva, supponendo, a mo’ di mera esercitazione didattica, e senza nessuna corrispondenza con realtà oggettive, che l’avvertimento scritto, contestato da un ipotetico ricorrente, sia stato irrogato perché l’insegnante d’una scuola secondaria, per esclusivo impeto di generosità educativa, ha  dato lezioni domestiche ad un alunno, frequentante una classe del suo istituto di titolarità.

Gli insegnanti non ignorano il rigore del primo comma dell’art. 508 del Testo unico delle leggi sulla scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il quale non consente assolutamente al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Essi sanno altrettanto bene che possono impartire lezioni private ad alunni di altri istituti, ma dovranno darne informazione al dirigente scolastico, il quale, per dimostrate esigenze di funzionamento della scuola, potrebbe anche vietarne la prestazione

Si può assumere, esclusivamente docendi gratia, che il dirigente scolastico sia stato informato da terzi che l’insegnante, al quale ci si riferisce, stia impartendo lezioni private ad un alunno del suo istituto.

 

Per una norma di stile, che vige nella generalità dei contesti scolastici animati da apprezzabile spirito di collaborazione educativa, il Dirigente scolastico avrà avuto modo di far giungere al suo insegnante una discreta esortazione a dismettere la sua attività di preparatore domestico dello studente in questione, esercitando, in sostanza, quell’apprezzabile modello di sapienza dirigenziale che il sereno presidente Mattarella svolge episodicamente nei riguardi di componenti del Governo, sotto il nome di moral suasion.

 

L’esito negativo dell’esortazione, rivolta dal dirigente all’insegnante, consentirà di ipotizzare che il dirigente avrà dovuto applicare al professore il primo grado di sanzione disciplinare, previsto dal 3° comma dell’art. 492 del già citato Testo unico del 1994, come “richiamo all’osservanza dei propri doveri”.

L’applicazione del blando provvedimento sarà stata preceduta da contestazione di addebito disciplinare, che avrà potuto assumere la configurazione che si riporta di seguito.

SCARICA L’ATTO DI CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO DISCIPLINARE

 

Sia ammesso supporre che, nel corso del contraddittorio a difesa, non sarà stato possibile affievolire più di tanto le conseguenze della responsabilità che il docente si era generosamente, quanto improvvidamente, assunto, di preparatore privato d’uno studente del suo stesso Istituto, anche se non della sua stessa classe. Potrà apparire verosimile che il docente non sia riuscito a dire null’altro, a suo discarico, al di là della non scusabile sua ignoranza del divieto che il citato art. 508, comma 1°, del Testo unico sulla scuola impone agli insegnanti.

A fronte di una tanto palese violazione d’un altrettanto chiaro obbligo di servizio, contrattualmente assunto dall’ipotizzato docente, il dirigente scolastico, pur in considerazione del fatto che il curriculum dell’insegnante non risulta affatto macchiato da comportamenti in alcun modo censurabili, non potrà non sentirsi obbligato a concludere l’’avviato procedimento disciplinare con l’adozione di un provvedimento disciplinare, tanto poco afflittivo quanto può apparire l’avvertimento scritto.

L’obbligo per il dirigente deriverebbe dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010, il cui articolo 14, alla lettera f) del 4° comma, così dispone: “Il dirigente scolastico deve, in particolare, sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale operante nell’istituzione scolastica, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all’attivazione dell’azione disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti”

 

Continuando l’esposizione dell’ipotetico procedimento, si potrà immaginare che il Dirigente scolastico avrà concluso  il procedimento disciplinare con un atto del genere che si propone.

SCARICA L’ATTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

 

Ci si può avviare alla conclusione della paradigmatica esposizione, ipotizzando che il docente non abbia percepito con l’attesa, apprezzabile empatia l’evidente generosità con la quale il dirigente scolastico ha saputo concludere l’iter disciplinare.

Lo si potrà ipotizzare, immaginando che il docente avrebbe potuto veder riemergere dal suo background di antropologo celtico l’espressione: “Ci sarà pure un giudice a Berlino”, ascoltata assistendo alla rappresentazione dell’ opera di Bertold Brecht, nella quale si narra la storia del mugnaio che lotta tenacemente contro l’imperatore per vedersi risarcito del danno procuratogli dall’imperatore Federico II di Prussia, che gli aveva illegittimamente espropriato il mulino per abbatterlo. Era un abuso, in quanto il motivo dell’esproprio consisteva nel fatto che il mulino danneggiava il panorama del suo nuovo castello di Sanssouci. Con grande tenacia, il mugnaio riuscì a trovare un giudice che lo aiutò a vincere la causa.

 

Allo stesso modo, il professore di Antropologia celtica potrebbe sperare nella generosità d’un Giudice del lavoro che possa considerare eccessiva la sanzione dell’avvertimento scritto, da lui ricevuta soltanto per semplice ignoranza, melius: per imperizia.

Potrebbe accadere così che un bravo professore di matematica, o di lettere, che fosse  finalmente arrivato in quell’ agognato empireo – rappresentato dalla titolarità dell’ufficio di presidenza – con la convinzione d’aver raggiunto il livello professionale che è richiesto  per coordinare al meglio le diverse attività di insegnamento-apprendimento della scuola affidatagli, si vedrebbe impegnato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato a comparire in giudizio, in una sorta di improprio contrappunto professionale con dottori in giurisprudenza, quali sono il giudice e l’avvocato dell’insegnante ricorrente.

Forse lo schema che segue potrebbe risultargli utile.

SCARICA IL MODELLO DI MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 416 C.P.C.

 

Scarica i moduli in formato .doc:

Atto contestazione addebito disciplinareAtto irrogazione sanzione disciplinareModello memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.

 

 

Riferimenti normativi

Codice di procedura civile, artt. 413, 416 e 417

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

CCNL area V Dirigenza scolastica, 15 luglio 2010

Legge 24 novembre 1981, n. 689

 

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