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Scrutinio finale e ratifica collegiale

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la legittimità della ratifica collegiale delle valutazioni del consiglio di classe

 

Autore del quesito è un professore incaricato a tempo indeterminato in una scuola secondaria di I grado. Il quesito verte sulla procedura per l’effettuazione dello scrutinio di fine anno scolastico.

 

Il professore di scuola media che ha scritto il quesito vorrebbe sapere se sia legittimo e non censurabile la decisione con la quale il Dirigente scolastico di un istituto secondario del II ciclo di istruzione ha posto fra gli argomenti dell’ordine del giorno del collegio dei docenti la ratifica collegiale degli esami di riparazione.

Si può rispondere con estrema sicurezza affermando che è del tutto illegittimo che il collegio dei docenti venga convocato per ratificare le valutazioni che il consiglio di classe ha espresso a conclusione del periodo didattico che ha concluso l’anno scolastico (gli scrutini finali).

Vi sono diverse argomentazioni che possono sostenere siffatta conclusione. Ma per tener fede alla massima del monaco francescano inglese William of Ockham, espressa nel noto Rasoio di Occam, la quale insegna che frusta fit per plura quod fieri potest per pauciora (è inutile tentar di dimostrare con molte dimostrazioni quel che si può dimostrare con un’unica argomentazione”,  si potrà citare l’articolo 7 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, che descrive le funzioni del Collegio dei docenti, rilevando che in nessuno dei suoi 7 commi  si potrà rinvenire disposizione alcuna che assegni a tale organo collegiale una qualsivoglia competenza in materia di deliberazione di ammissione, o di non ammissione, dello studente alla classe successiva.

Tale competenza è invece assegnata dall’art. 5 dello stesso Testo Unico al consiglio di classe; nel 7° comma di quest’ultimo articolo, infatti, si legge: “Negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria superiore le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe, con la sola presenza degli insegnanti.

Integrano armonicamente le predette norme le proposizioni che si possono leggere nell’art. 193, 1° comma, dello stesso Testo Unico del 1994, che si può trascrivere: “ Ai fini della promozione alla classe successiva alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe, al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti.

L’ordinamento scolastico, peraltro, non esclude del tutto il Collegio dei docenti dal procedimento per la valutazione finale degli alunni, perché, come ricorda l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 2 maggio 2000: Ai collegi dei docenti compete individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni.

Ne discende che la funzione propria del collegio dei docenti si colloca a monte della preminente funzione di valutazione degli apprendimenti degli alunni che le norme citate affidano in esclusiva ai consigli di classe.

Pertanto, l’inclusione nell’ordine del giorno del Collegio dei docenti d’una presunta attività di ratifica della valutazione degli scrutini di fine d’anno, espletata dai consigli di classe, è macroscopicamente illegittima.

A titolo di rispettosa osservanza dell’obbligo di completezza argomentativa, si può rilevare che lo stesso ordinamento scolastico prevede una riunione di ratifica delle deliberazioni adottate a titolo di veri e propri scrutini finali. Ci si riferisce alla riunione che il Presidente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi del corso di studio della scuola secondaria di I grado indice per far ratificare alla Commissione plenaria le risultanze dello scrutinio, fatto dalle singole sottocommissioni nelle quali si articola l’organo collegiale che svolge gli esami predetti nella singola scuola secondaria di I grado.

Non si tratta affatto, però,  del Collegio dei docenti della scuola che procede alla ratifica di pregresse deliberazioni, ma del plenum dell’unica commissione ai cui componenti è dato di verificare se, nelle loro valutazioni, le singole sottocommissioni si siano attenute a criteri di omogeneità valutativa fissati dalla medesima commissione.

 

 

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