Scrutinio prima media: sentenza del Consiglio di Stato
Esegesi di della sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019 del Consiglio di Stato in tema di scrutinio finale della prima classe dell’ex scuola media
Abstract
Nei confronti dell’alunno di prima classe di scuola secondaria di primo grado, che non abbia raggiunto, in tutto o in parte, i programmati livelli di apprendimento, il Consiglio di classe dovrà deliberare l’ammissione alla seconda classe soltanto se: a) riterrà, con razionale motivazione espressa, che egli sia in grado di raggiungere i predetti livelli di apprendimento nel corso dell’anno scolastico successivo; b) programmerà e realizzerà specifiche strategie per il recupero delle competenze non acquisite.
Torna alla mente il capitolo dedicato all’interpretazione della legge con il famoso broccardo Lex minus dixit quam voluit, ben noto agli studenti di giurisprudenza impegnati nella comprensione delle scultoree proposizioni dell’impegnativo, ma pregevole, “Trabucchi”.
Il broccardo ricorda ai futuri dottori della legge che, nel corso della loro attività professionale, potranno imbattersi in leggi redatte in proposizioni tanto concise da indurli a concludere che il legislatore abbia scritto meno di quanto avrebbe voluto scrivere, sicchè apparirà necessario che l’interprete estenda, dilati il significato formale delle singole parole che compongono il testo legislativo, in modo tale che possa applicarne il valore precettivo a fattispecie concrete che, in un primo approccio, sembrerebbero escluse dall’ambito di applicazione di quella legge. Tanto accadrà in ossequio all’altro, concorrente criterio interpretativo che si può trarre dal broccardo “Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem”, secondo il quale il buon interprete non è colui che conosce il solo significato testuale delle singole parole di un testo legislativo, bensì l’accorto professionista che sappia cogliere lo spirito sotteso a quella norma.
Queste considerazioni sono state espresse per introdurre il testo d’una e-mail inviata alla redazione di Scuola e Amministrazione dal Dirigente scolastico d’un istituto di istruzione secondaria di primo grado, il quale, in un suo più che motivato quesito, si è detto meravigliato dalla conclusione alla quale è giunta la VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5917 del 27 agosto 2019. L’eco di quella sentenza, generata dai commenti apparsi nella prima settimana di novembre 2021 sui periodici di interesse scolastico, ha suscitato perplessità, se non proprio incredulità, in molti Dirigenti scolastici e, probabilmente, anche in molti insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, i quali avrebbero scorto, velata fra le righe di quei commenti, la convinzione della VI Sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale i Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, quando procedono alle operazioni di scrutinio finale, hanno l’obbligo non derogabile di ammettere alla frequenza della classe successiva anche gli alunni che abbiano acquisito soltanto parzialmente i livelli di apprendimento in una o in più discipline; obbligo che sussisterebbe persino nei riguardi degli alunni che quei livelli non li avessero affatto raggiunti
Nelle proposizioni del quesito, che si riassumono di seguito, il Dirigente scolastico ha saputo interpretare le ragioni della perplessità che la sopra citata decisione giurisdizionale ha suscitato nella scuola secondaria di primo grado.
L’importante sentenza, così come è stata generalmente percepita, sembra opporsi alla prassi prevalente nelle scuole secondarie di primo grado, i cui docenti avevano accolto con favore le disposizioni, adottate dal legislatore delegato del 2017 con il Decreto n. 62, le quali dispongono che i componenti del Consiglio di classe dell’ex scuola media hanno il potere di deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti la non ammissione alla classe successiva degli alunni che non raggiungano i livelli di apprendimento programmati, come anche gli allievi che li raggiungano soltanto parzialmente in una o in più discipline.
E’ noto che tali disposizioni differenziano la scuola secondaria di primo grado dalla primaria, i cui team-docenti, secondo lo stesso decreto legislativo, possono non ammettere alla classe successipa gli alunni che non raggiungano, totalmente o parzialmente, un profitto sufficiente, ma soltanto a condizione che gli stessi componenti del team concordino unanimemente sulla non ammissione; è una norma legislativa, questa, che rappresenta il formale riconoscimento della saggia consuetudine professionale, osservata da decenni dai componenti dei team di classe della scuola primaria, i quali considerano la non ammissione alla classe successiva un evento grave, che può influenzare tanto negativamente il graduale sviluppo formativo dei piccoli alunni, da incidere sensibilmente sul loro livello di autostima.
Si può ricordare, al riguardo, che l’ unanimità nelle deliberazioni dei Consigli di classe sul profitto e sul comportamento degli alunni è un procedimento del tutto estraneo ai modelli adottati nella valutazione scolastica, salvo che nel rito dell’assegnazione della lode, previsto negli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. Ciò conferma, peraltro, il carattere eccezionale della deliberazione di non ammissione alla classe successiva della scuola primaria; tale eccezionalità, però, non esclude che, proprio nei riguardi di alunni che, a giudizio del team didattico-educativo, non abbiano potuto raggiungere neppure parzialmente i programmati livelli di apprendimento della classe, lo stesso team non possa adottare, con adeguata motivazione, la decisione di escluderne la frequenza della classe successiva a quella frequentata con siffatto insufficiente profitto.
Se il significato della citata decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato fosse stato dedotto correttamente dagli organi di stampa, si potrebbe dire, absit injuria verbis, che i magistrati di “Palazzo Spada” abbiano fornito un esempio concreto di applicazione del già citato broccardo “Lex minus dixit quam voluit”, interpretando estensivamente alcune proposizioni del Decreto legislativo n. 62 del 20017.
Secondo il Dirigente scolastico che ha redatto il quesito, la sentenza n. 5917/2019 suggerisce ai componenti dei Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado di tener conto che la non ammissione alla classe successiva degli alunni che non abbiano raggiunto, in tutto o in parte, i livelli di apprendimento programmati è considerata dal Decreto legislativo n. 62 del 2017 evento non meno eccezionale di quanto lo sia la corrispondente non ammissione alla classe successiva della scuola primaria.
La lettura del testo della sentenza, però, lascerebbe intendere – sostiene il Dirigente scolastico – che nello scrutinio finale della prima classe della scuola secondaria di primo grado il Consiglio non potrebbe mai deliberare la non ammissione alla classe successiva, neppure nei confronti degli alunni che non avessero tratto il benchè minimo profitto dalla frequenza della prima classe; al contrario di quanto avviene nella scuola primaria, dove il team degli insegnanti può deliberare, seppure in via del tutto eccezionale ed all’unanimità, che il bambino che non abbia raggiunto del tutto i livelli di apprendimento previsti ripeta la stessa classe già frequentata.
Al riguardo, appare necessario riferirsi al testo formale della sentenza citata, riportandone le premesse esposte, tratte dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2017 e dalle direttive che il Ministero ha impartito con la Circolare n. 1865 del 10.10.2017.
Nell’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2017 si legge quanto segue:
“1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 ( è lo Statuto delle studentesse e degli studenti: n.d.r.) e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu’ discipline, il consiglio di classe puo’ deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.
In relazione alle trascritte disposizioni legislative, la sentenza così si esprime:
“Le citate disposizioni, ad avviso del Collegio, consentono in sede di giudizio di ammissione alla seconda media, con adeguata motivazione, di ammettere con riserva alla classe successiva anche gli alunni che non abbiano raggiunto i necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, rinviandone la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo”.
Si dà atto, a questo punto, che la VI sezione del Collegio di “Palazzo Spada” è giunta alla conclusione che le disposizioni legislative appena citate danno al Consiglio della prima classe di scuola secondaria di primo grado il potere di sospendere il giudizio finale sull’ammissione alla classe successiva degli alunni che non abbiano raggiunto, né parzialmente né totalmente, i programmati livelli di apprendimento; conseguentemente, la Sezione giurisdizionale ritiene che le medesime disposizioni legislative autorizzino il Consiglio di classe a rinviare la decisione definitiva a conclusione della frequenza della seconda classe, allorquando tali alunni potranno dimostrare d’aver tratto beneficio, in termini di profitto, delle specifiche strategie didattiche che lo stesso Consiglio di classe avrà programmato e realizzato, adempiendo scrupolosamente a quanto prevede il citato 3° comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 62/2017.
In sostanza, il Consiglio di Stato introduce un nuovo modello decisionale, del genere dell’iter che è tuttora in atto negli istituti del secondo ciclo di istruzione, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 4 del Regolamento recante norme sulla valutazione, approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2011, nel cui comma 6 si legge:
“ 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu’ discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le discipline e’ comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”.
L’analogia con la disposizione appena trascritta sembrerebbe un po’ claudicante; lo dimostra il fatto che il regolamento del 2011 sulla valutazione degli studenti degli istituti di II grado esige che gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate debbano essere realizzati entro la fine del medesimo anno scolastico in cui esse sono state accertare e, conseguentemente, dispone che gli scrutini sospesi a giugno siano definiti, con deliberazione finale, entro e non oltre il termine dell’anno scolastico.
Il rito che, secondo la citata sentenza del Consiglio di Stato, dovrà essere seguito è diverso: le specifiche strategie didattiche, che il Consiglio di classe dell’ex prima media avrà programmato per consentire agli alunni di recuperare gli apprendimenti non acquisiti nel corso dell’anno scolastico, dovranno essere realizzate nel corso dell’anno scolastico successivo a quello frequentato.
Il che impone che, già nello scrutinio finale del giugno dell’anno scscolastico di riferimento, il Consiglio della prima classe della scuola secondaria di primo grado consenta agli alunni che non abbiano raggiunto i prescritti livelli di apprendimento d’essere ammessi, sulla scorta di adeguata motivazione, alla frequenza della classe seconda, seppure con riserva, “rinviandone – si legge testualmente nella predetta sentenza n. 5917 del 2019 – la valutazione complessiva all’anno successivo, sulla base di un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in tale più ampio periodo”. Sin da ora si può trarne una considerazione: è proprio da escludere che il richiesto esame predittivo e ragionato, che il Consiglio di classe è tenuto a compiere sulle possibilità di recupero delle insufficienze in tale periodo più ampio, cioè nel biennio, possa risolversi in una conclusione negativa ? Ed in tal caso, non dovrà razionalmente ammettersi che il Consiglio di classe, già in sede di scrutinio finale possa emettere un giudizio di non ammissione alla classe seconda?
Una tale, negativa eventualità potrà prospettare un problema abbastanza complicato ai Dirigenti scolastici ed agli stessi insegnanti della scuola secondaria di primo grado, nella cui memoria è probabile che persista il ricordo dell’ articolo 2909 del codice civile, il quale enuncia il principio generale secondo cui le sentenze dei giudici hanno effetto soltanto per le parti del giudizio; anche se mancano norme analoghe nel codice del rito amministrativo, il predetto principio è stato ritenuto valido dalla stessa Giustizia Amministrativa anche per il processo amministrativo. Gli operatori scolastici di vertice sanno bene, a tal riguardo, che il sistema del civil law, che vige nei Paesi anglosassoni, non ha la caratterizzazione tipica del concorrente sistema del common law; soltanto quest’ultimo, infatti, continua a fondarsi sulle decisioni dei giudici, mentre nel primo sistema, quello del civil law, è rilevante il diritto scritto; sicché è certo che esclusivamente nei Paesi anglofoni le sentenze dei giudici hanno natura vincolante per le decisioni sui casi futuri: è questo il principio del cosiddetto stare decisis, secondo cui ciò che vincola il giudice sono i precedenti giudiziari in materia, ovvero le sentenze; sicchè, nei Paesi dell’ex Commonwealth, sono meno rilevanti il diritto scritto e le leggi.
Poiché nella Repubblica italiana vige da millenni il sistema del civil law, se ne potrà dedurre che ad ogni Dirigente scolastico potrà interessare il tentativo di verificare, in primo luogo, quale sia la disposizione dell’ordinamento scolastico vigente che consenta al Consiglio della prima classe di scuola secondaria di primo grado di non pronunciare nello scrutinio di giugno dell’anno scolastico di riferimento un giudizio definitivo (di ammissione o di non ammissione alla classe seconda) per gli alunni che non conseguano, in quell’anno, i programmati livelli di apprendimento; in secondo luogo, sarà interesse dei Dirigenti scolastici conoscere quale sia la norma di diritto positivo che applichi, nei riguardi dei predetti alunni, l’istituto della sospensione del giudizio finale, previsto nell’ordinamento scolastico soltanto per gli studenti degli istituti di secondo grado.
Al tal proposito si può ricordare che nella pluricitata sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato si leggono le seguenti proposizioni: “A conferma, il terzo comma dell’art. 6 cit. aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (id est, attività di recupero in itinere o in orario pomeridiano, quali ad. es. Help, Sportello, Studio assistito, Studio cooperativo), il che non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente oltretutto che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche”.
Se è vero che uno dei fini più importanti che si propone di raggiungere la formazione scolastica è quello di orientare l’intelletto verso l’analisi critica delle conclusioni assertive che vengono proposte dall’esterno, sarà giusto che ci si chieda se sia logicamente fondata la proposizione della sentenza che è stata appena riportata, secondo la quale le frasi del 3° comma dell’art. 6 citato – che impongono al Consiglio della prima classe di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni che non raggiungano, in tutto o in parte, la sufficienza – “non avrebbe(ro) senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza”. E’ evidente che su questa premessa deduttiva si fonda la conclusione, tratta dai giudici, che la valutazione complessiva degli alunni cui ci si sta riferendo debba essere rinviata all’anno scolastico successivo, allorquando essi avranno concluso la frequenza della seconda classe.
Di diverso avviso è stato il legislatore del 1995, passato alla storia per aver abolito gli esami di riparazione negli istituti di secondo grado, convertendo nella Legge n. 352 dell’8 agosto il Decreto-legge n. 253 dell’ 8 giugno di quello stesso anno. La soppressione degli esami di riparazione, come è noto, aveva fatto sorgere il problema della valutazione, nello scrutinio finale, degli alunni che non avessero conseguito i programmati obiettivi didattici in una o in più discipline; problema risolto con l’introduzione dell’istituto giuridico della sospensione del giudizio finale del giugno dell’anno scolastico e del conseguente rinvio a data successiva dello stesso anno scolastico, e, in ogni caso, come si è già scritto, non oltre la data d’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. In questo secondo scrutinio, il Consiglio di classe scioglie la riserva ed ammette, o non ammette, alla classe successiva gli studenti che si saranno sottoposti alle prescritte prove di verifica, frequentando i noti corsi di recupero, svolti durante l’estate.
L’esperienza dei predetti corsi di recupero delle lacune, fatta dagli studenti degli istituti di secondo grado, evidenzia la problematicità della conclusione cui è giunta la citata sentenza di “Palazzo Spada”, deliberando che gli alunni di prima classe della scuola secondaria di I grado, gravati da una o più insufficienze nel profitto, siano ammessi a frequentare la classe successiva con riserva, vale a dire, senza aver ottenuto il titolo formalmente richiesto dalla legge per frequentare tale classe. Con la conseguenza che, nello scrutinio finale dell’anno scolastico nel quale questi alunni frequenteranno la seconda classe, i loro professori dovranno verificare, in primis, se essi avranno recuperato le insufficienze rilevate dal Consiglio di classe nel giugno dell’anno scolastico precedente; in secondo luogo, gli stessi professori dovranno verificare se questi alunni avranno raggiunto i livelli di apprendimento programmati per loro, al pari dei compagni di seconda classe che, però, avranno frequentato tale classe seconda con il possesso del relativo titolo di ammissione.
E’ doveroso ricordare, inoltre, che la più volte citata sentenza, a supporto delle sue argomentazioni, evoca la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 1865 del 10 ottobre 2017, che così dispone: “L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.
Si può rilevare, al riguardo, che la sentenza su menzionata non riporta, però, le proposizioni della stessa circolare ministeriale che si trascrivono di seguito: “In sede di scrutinio finale…il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenendo conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o in più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza”.
In antitesi al valore precettivo della decisione che, secondo quanto sostenuto, seppur problematicamente, dall’autore del quesito, caratterizza la sentenza citata, sembra che la predetta circolare ministeriale non contenga alcuna proposizione la quale ammetta che gli studenti di prima classe, che non abbiano conseguito la sufficienza nello scrutinio finale, non possano essere dichiarati non ammessi alla classe successiva. Una deliberazione del genere potrà aver luogo se, dopo aver valutato natura e grado delle insufficienze riscontrate negli alunni, il Consiglio di classe avrà fatto una sorta di esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero degli apprendimenti in un più ampio periodo scolastico, giungendo alla conclusione, non certo inverosimile, che tali alunni non potranno mai superare, nel corso dell’anno successivo (in cui avranno frequentato la classe seconda), le insufficienze rilevate nello scrutinio finale dell’anno scolastico precedente.
Non sembrerà inutile precisare che la lunga riflessione sulla sopra citata sentenza è stata fatta esclusivamente scholae causa, e non certamente con inimmaginabile animo censorio nei confronti degli apprezzati titolari del più alto consesso della giurisdizione amministrativa, ai quali, anzi, va il rispetto e la stima per l’alta professionalità che hanno espresso nella definizione dell’architettura della decisione adottata.
A prescindere dalle argomentazioni sopra esposte, si conclude questa esegesi dando atto che la decisione giurisdizionale commentata appare, in realtà, più che condivisibile alla luce dell’esame degli elementi di fatto che caratterizzano il percorso scolastico dello studente di cui trattasi e che attestano come nei suoi confronti sia stato emesso un provvedimento giurisdizionale di salomonica giustizia.
Riferimenti normativi
Deccreto legislativo n. 62 / 2017
Sentenza del Consiglio di Stato n. 5917 / 2019
C. M. n. 1865 / 2017
D.P.R. n.122 / 2011

