Separazione dei genitori
e affido condiviso dei figli
Gli adempimenti delle segreterie scolastiche
di Pasquale Annese
Nel rapporto scuola-famiglia esiste una corresponsabilità educativa, sancita dagli artt.33 e 34 della Costituzione, che si sostanzia in un vero e proprio procedimento amministrativo normato dalla Legge n.241 del 07.08.1990, procedimento a cui è applicabile il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 in tema di documentazione ed autocertificazione. Le istituzioni scolastiche, infatti, ai sensi del 2°comma dell’art.1 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, quali pubbliche amministrazioni, operano in una posizione di sovraordinazione rispetto al cittadino privato ed esercitano il loro potere di supremazia attraverso atti e provvedimenti amministrativi nei confronti dei quali la posizione degli studenti e dei genitori (in genere di chi esercita la patria potestà sui minori) è qualificabile come interesse legittimo. Costoro possono anche vedersi ristretta la propria sfera d’azione e compressi i propri diritti soggettivi, ma mantengono il diritto a che la pubblica amministrazione, in questo caso la scuola, adotti i propri provvedimenti ottemperando alle disposizioni normative vigenti.
Ciò è tanto più vero quando il rapporto scuola-famiglia si esplica in relazione a situazioni familiari di separazione o divorzio che afferiscono a vari aspetti della vita scolastica, quali le informazioni richieste dai genitori inerenti all’andamento del proprio figlio (voti, assenze, ritardi, ecc.), alle istanze di partecipazione alla vita scolastica (elezioni negli organi collegiali), alle richieste di accesso agli atti, specie se avanzate dal coniuge non affidatario.
Va chiarito innanzitutto che, mentre i poteri dei genitori nei confronti dei figli rivenienti dalla cosiddetta potestà genitoriale cessano al raggiungimento della maggiore età, o a seguito dell’emancipazione conseguente a matrimonio, non cessano invece i doveri rivenienti dalla cosiddetta potestà parentale, che restano in capo ai genitori fino al conseguimento dell’indipendenza economica dei figli.
L’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia (Convention on the Rights of the Child – CRC- 1989) stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente alle leggi di procedura applicabili, che tale separazione sia necessaria nell’interesse preminente del fanciullo stesso. Si prevede, inoltre, che tutte le “parti interessate” debbano avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Tale prescrizione è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano attraverso la Legge n.176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione, ma soprattutto con l’emanazione della Legge 54/2006 che ha sancito il diritto del bambino, anche in caso di separazione dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, facendo ricorso a tal fine all’istituto dell’affidamento condiviso.
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