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Servizi educativi dall’infanzia al diploma. Le FAQ

Nei decreti legislativi attuativi della Legge 107/2015 (*) le risposte a domande ricorrentidi Antonio Santoro

  1. Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

D.: Qual è l’articolazione prevista dei servizi educativi per l’infanzia?R.:

“I servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

  1. a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età […];
  2. b) sezioni primavera […] che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età […];
  3. c) servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini […]. Essi si distinguono in:
  4. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori […];
  5. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore […];
  6. servizi educativi in contesto domiciliare […], che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi […]. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo” (art. 2, comma 3).

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D.: Quale ruolo viene riconosciuto/attribuito alla scuola dell’infanzia?

R.: “La scuola dell’infanzia […] assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l’infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa […] accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni” (art. 2, comma 5).

D.: Il Decreto Legislativo 65 contiene indicazioni specifiche per i Poli per l’infanzia?

R.: L’art. 3 precisa, ai commi 1 e 3, quanto segue: “I Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno […].

I Poli per l’infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione”.  

Valutazione finale, formazione degli insegnanti e carta dello studente alcuni degli argomenti affrontati

*Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale – Supplemento ordinario n. 23 del 16.05.2017D.: Quale formazione iniziale per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia?R.:

“A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell’educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari […]” (art. 14, comma 3).

  1. Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

D.: La valutazione nel primo ciclo: conferme più che novità?R.:

“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento […].

Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65); quale ruolo viene riconosciuto/attribuito alla scuola dell’infanzia; Il Decreto Legislativo 65 e i Poli per l’infanzia

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione […]. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249” (art. 2, commi 1 e 5).

D.: Quali “nuove” disposizioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione?

R.: Recita l’art. 8:

  1. 3 – “L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi […]”.
  2. 4 – “Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
  3. a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
  4. b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
  5. c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate”.
  6. 5 – “Il colloquio è finalizzato a valutare le competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali […]. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento”.
  7. 8 – “La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode […]”.

bigstock-178671412D.: Quali prove di esame a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado?R.:

Il comma 2 dell’art. 17 precisa che “L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 (comma 7: «Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio…»)”.

I commi 3, 4 e 9 precisano a loro volta, rispettivamente, che:

“La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento […]”;

– “La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo”;

– “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente”.

La formazione iniziale per gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia; Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62); le “nuove” disposizioni per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

D.: Nella scuola secondaria di secondo grado l’INVALSI predispone prove scritte a carattere nazionale?R.:

“Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda” (art. 19, c. 1).

  1. L’istruzione professionale (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61)

D.: Quali sono gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale?R.:

Come precisato dal comma 1 dell’art. 3, “sono i seguenti:

  1. a) Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane;
  2. b) Pesca commerciale e produzioni ittiche;
  3. c) Industria e artigianato per il Made in Italy;
  4. d) Manutenzione e assistenza tecnica;
  5. e) Gestione delle acque e risanamento ambientale;
  6. f) Servizi commerciali;
  7. g) Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
  8. h) Servizi culturali e dello spettacolo;
  9. i) Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;
  10. l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
  11. m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico”.
  1. Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60)

D.: Quali sono, in proposito, le disposizioni specifiche del decreto legislativo?R.:

* Per la Promozione dell’arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico, “le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell’offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriali, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale (art. 2, comma 1).

* Per I «temi della creatività», “La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e tra questi e le nuove tecnologie, nonché delle esperienze di ricerca e innovazione, valorizzando le capacità intertestuali e il pensiero critico. Essa si realizza nell’ambito delle componenti del curricolo, anche verticale, denominate «temi della creatività», che riguardano le seguenti aree:

  1. a) musicale-coreutico […];
  2. b) teatrale-performativo […];
  3. c) artistico-visivo […];
  4. d) linguistico-creativo […]” (art. 3, c. 1).

La formazione in servizio degli insegnanti; il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59);

D.: Quali le indicazioni riguardanti la formazione in servizio degli insegnanti?R.:

Secondo l’art. 8,

“1. La formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività costituisce una delle priorità strategiche del Piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 […]”.

“2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all’art 4 del presente decreto” (INDIRE, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, università, istituti tecnici superiori, istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo…).

  1. Il nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

D.: Quali sono le fasi, delineate, del sistema in questione?R.:

Il sistema di formazione iniziale e (di) accesso ai ruoli (della scuola secondaria) “è articolato (secondo l’indicazione dell’art. 2, comma 1)  in:

  1. a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale […];
  2. b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di seguito denominato «percorso FIT», differente fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla (precedente) lettera a), articolato secondo quanto previsto al (successivo) comma 2;
  3. c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla (precedente) lettera b)”.
  1. 2 del medesimo articolo 2 – “Il percorso FIT […] si articola in:
  2. a) un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione […] per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica;
  3. b) un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente (v. artt. 10 e 11 del decreto 59);
  4. c) un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente (v. artt. 10, 11 e 13 dello stesso d.lgs.)”.
  1. Il diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63)

Il diritto allo studio fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63); La Carta dello Studente; il Piano di inclusione

D.: Quali sono, in sintesi, le disposizioni in merito?R.:

“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al fine di fornire, su tutto il territorio nazionale, i seguenti servizi:

  1. a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
  2. b) servizi di mensa;
  3. c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studio;
  4. d) servizi per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l’istruzione domiciliare” ( 2, comma 1).

D.: A cosa serve La Carta dello Studente che si prevede di potenziare?R.: “

La Carta dello Studente […] è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l’accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio” (art. 10, c. 1).

  1. Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

D.: Qual è l’ambito di applicazione delle norme del Decreto 66?R.:

“Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione” (art. 2, c. 1).

Il successivo comma 2 conferma che “l’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto”.

Le prove di esame a conclusione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado; le prove INVALSI nella scuola secondaria di secondo grado

D.: La scuola ha l’onere della definizione e della successiva approvazione di un Piano per l’inclusione?R.:

“Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica” (art. 8, c. 1).

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D.: Il decreto in esame prevede/sollecita una specifica formazione in servizio per i docenti della scuola?

R.: “Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi individualizzati” (art. 13, c. 2).

  1. La scuola italiana all’estero (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

D.: Qual è l’articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo?R.:

“Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

  1. a) scuole statali all’estero;
  2. b) scuole paritarie all’estero;
  3. c) altre scuole italiane all’estero;
  4. d) associazione delle scuole italiane all’estero;
  5. e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero;
  6. f) lettorati” ( 3, c. 1).

Le scuole statali all’estero “conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione” (art. 4, c. 2).

Gli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale; promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sostegno della creatività (Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60)

D.: Quale percorso viene indicato per l’individuazione dei requisiti del personale scolastico da destinare all’estero?R.:

“Per garantire l’identità culturale dei percorsi di istruzione dell’ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero” (art. 14, c. 1).

Fonti normative

Legge 107 del 2015 e decreti legislativi attuativi:

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

 

 

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