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Servizio di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro è valido ai fini della graduatoria

Analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 41894 pubblicata il  29/12/2021

di Agata Scarafilo

ABSTRAC 

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 41894  pubblicata il 29/12/2021, rigetta il ricorso del MIUR nei confronti di un docente che si era visto riconosciuto già dalla Corte territoriale il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva, non prestato in costanza di rapporto di lavoro,  ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale

Come risaputo, la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria e tra le principali funzioni, che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario, vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge”. Le sentenze, pertanto, dei giudici ermellini sono importanti perché esprimono l’ultimo e più alto grado di giurisdizione conosciuto in Italia: ciò significa, in poche parole, che la Corte di Cassazione ha l’ultima parola sui fatti oggetto di giudizio, non essendo possibile mettere in discussione quanto da essa stabilito.

Ciò premesso, di notevole rilevanza risulta essere la recente sentenza n. 41894 /2021 della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso del MIUR nei confronti di un docente che si era visto riconosciuto già dalla Corte territoriale il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale.

Il MIUR, nella veste di ricorrente, ha denunciato,  ai sensi dell’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ.— la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n . 297/1994, dell’articolo 2,

comma 6, DM n. 44/2011 e dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), sostenendo che la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del D.lgs. n. 297/1994, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia, deporrebbe nel senso di escludere che al servizio militare di leva possa essere attribuito un punteggio utile ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ove non prestato in costanza del rapporto di lavoro (di ruolo o a termine).

In pratica il Ministero ha sostenuto che la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR nr. 417/1974. Ma la Suprema Corte ha respinto il motivo del MIUR, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia in cui la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Pertanto, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti ed anche per le graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola statale.  Infatti, stando ai giudici ermellini la previsione legislativa è coerente con il principio di cui all’art. 52 della Costituzione, secondo il quale chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

C’è da dire che, in passato, altre sentenze si sono occupate della questione ed alcune di esse  avevano tirato in ballo, altresì, la tesi secondo cui il riconoscimento del servizio militare se fosse riconosciuto ai soli docenti di ruolo si porrebbe in stridente contrasto con quanto previsto dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, la quale vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ancorché la medesima sia prevista da disposizioni legislative, regolamentari di uno stato membro o da contratti collettivi (cfr. sentenza n. 11 del 13 settembre 2007  causa n. 307/2005 “Del Cerro”).

La giurisprudenza delle Supreme Corti ha da tempo chiarito come alle sentenze della Corte di Giustizia vada riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità.

A conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 41894 /2021,  non solo ha rigettato il ricorso dando ragione al docente, ma ha anche condanna la parte ricorrente (MIUR) al pagamento delle spese, (€ 200 per spese ed €  4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al

15% ed accessori di legge, con attribuzione) .

Riferimenti Normativi

Costituzione della Repubblica Italiana

Codice di Procedura Civile

DPR n.. 417/1974

D.Lgs. n. 297/1994

Lgs. n. 66/2010

DM n. 44/2011

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