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Si cambia registro. Ma fino a che punto?

Il registro elettronico affianca o sostituisce la tradizionale versione cartacea?

La prassi ha eliminato dall’originario giornale di classe tutte le annotazioni ed i dati riferibili alla didattica degli alunni, che sono stati fatti confluire nel registro personale del professore.

Appare del tutto condivisibile ritenere che l’avvio del processo di adozione del registro di classe in formato on line comporti la rinuncia alla tenuta del formato cartaceo dello stesso registro.

Non mancano scuole che non hanno ancora adottato il registro on line, né istituzioni che mantengono le due forme di registro, cartacea ed quella elettronica, procurando un aggravamento degli oneri professionali dei docenti.

Abstract

Il processo di dematerializzazione progressiva di documenti e procedure delle pubbliche amministrazioni, comprese naturalmente le istituzioni scolastiche, ha generato nei lavoratori alcune incertezze sulla corretta prassi da seguire. In questo caso, si rivolge al direttore Scrimitore un affezionato lettore di Scuola e Amministrazione, che chiede se i registri elettronici sostituiscano del tutto e per tutto i loro omologhi cartacei.

Nel quesito in esame si leggono queste proposizioni: “Si può procedere all’eliminazione del giornale di classe e tenere solo quello elettronico?”

All’origine del quesito vi è il testo dei commi dal 27 al 31 dell’art. 7 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto dello stesso anno, che si riportano di seguito:

27 – Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, di studenti e famiglie.

29. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.

30. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità’ digitale. Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.

31. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni ed alle famiglie in formato elettronico.

Per risolvere il quesito, appare utile considerare il sopra trascritto comma 31, per verificare il significato dell’espressione che vi è riportata: le istituzioni scolastiche ed i docenti adottano registri on line.

Va tenuto conto, in primis, del perché quella proposizione utilizza il plurale registri.

Si parla di registri, e non di registro di classe, perché all’origine del registro di classe vi sono due diversi regi decreti: il primo è del 1928 e reca il numero 1297; è noto come “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”. Nell’articolo 357 del predetto regio decreto si leggono le seguenti proposizioni:

Il maestro è tenuto a compilare, in conformità dei moduli stabiliti nel Giornale della classe, i seguenti documenti scolastici:

a) diario della classe, che contiene le generalità complete degli alunni, le annotazioni di profitto per le singole materie di studio e le altre annotazioni previste nel modulo per i certificati di studio;

b) programma didattico redatto per gruppi di lezione;

c) cronaca della scuola con notizie e dati sulla frequenza e sulle assenze degli scolari; sulle ragioni eccezionali delle assenze numerose; sulle proprie assenze e sulle istruzioni date eventualmente al supplente; sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative, sulle visite, giter, feste della scuola; sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola.

In base ai dati risultanti dal diario e dalla cronaca, il maestro alla fine dell’anno scolastico invia al direttore didattico un prospetto statistico compilato secondo il modulo prescritto.

Il secondo regio decreto dei sopra citati anni ’20 dello scorso secolo è del 20 aprile 1924 e reca il numero 965; il suo titolo è: “Ordinamento interno dele Giunte e dei Regi Istituti di istruzione media”.

Nell’articolo 41 si leggono queste disposizioni:

Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra, progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.

In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”.

Come si vede, nei due testi legislativi citati, il documento di cui si tratta viene indicato come Giornale della classe, e non come registro di classe. Sicché potrebbe apparire improprio l’uso dei termini le istituzioni ed i docenti adottano registri on line, che il legislatore nazionale del 2012 ha utilizzato nel comma 31 del citato art. 41 del Decreto-legge del 6 luglio 2012.

In verità non lo è perché l’evoluzione storica della didattica ha integrato con la sua prassi quotidiana la struttura e gli stessi termini riferiti al documento che interessa il quesito.

È una prassi che ha eliminato dall’originario documento del giornale di classe tutte le annotazioni ed i dati riferibili alla didattica degli alunni, che sono stati fatti confluire in quel documento che da decenni è chiamato registro personale del professore.

Tale prassi appare recepita normativamente dall’Amministrazione scolastica, nel testo del dcreto ministeriale del 5 maggio 1993, dal titolo “Nuovo modello di valutazione per gli alunni della scuola media”, del quale si riporta uno stralcio:

c. Il registro personale del professore

Questo registro documenta innanzitutto la programmazione del singolo docente, nella quale è opportuno siano esplicitati gli obiettivi operativi, individuati con riferimento ai criteri portanti dei Programmi presenti nella scheda.

Esso si configura inoltre come lo spazio organizzato per registrare l’attività didattica svolta, le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto dai singoli alunni, le assenze. Questa documentazione servirà anche per verificare l’efficacia dell’azione didattica svolta e degli interventi tesi al rinforzo, alla compensazione e al potenziamento delle abilità e delle competenze di ciascun alunno, nell’ambito della individualizzazione delle metodologie di approccio formativo”.In proposito, la C.M. 252/78, al punto 5, così recita: “Si richiama, peraltro, l’attenzione sulla necessità che tale registro preveda l’annotazione delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento dell’alunno e sul livello di maturazione raggiunto nelle singole discipline, in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione dei giudizi trimestrali.

Dette osservazioni, infatti, anche se non sono più da riportare sulla scheda, costituiscono, con questi ultimi, un ‘sistema’ di annotazioni unitario anche se distinto e diversamente formalizzato nelle sue parti.”

d. Il giornale di classe

È questo lo strumento usato da tutti i docenti di classe per la registrazione quotidiana delle lezioni svolte, delle assenze, (con loro motivazioni se ricorrenti e loro giustificazioni), dei compiti assegnati e di tutte le annotazioni di rilievo riguardanti l’attività della scolaresca, il comportamento degli alunni e gli eventuali provvedimenti disciplinari.

In quanto raccolta dei dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero, esso costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell’azione complessiva svolta nell’arco dell’anno scolastico.

Le informazioni in esso contenute permettono quindi di ricontrollare ritmi, temi e condizioni di lavoro ed anche di regolare la propria attività alla luce delle attività dei colleghi, sia in vista di un eventuale concorso rispetto a specifici contenuti ed obiettivi, in ottica pluridisciplinare, sia in ragione del quadro complessivo di compiti in cui i ragazzi vengono giorno per giorno impegnati (prove di verifica, lavori di gruppo – per classe o classi aperte – esercitazioni, lezioni tradizionali, operatività nei laboratori, gare d’istituto, visite guidate, ecc.). E questo al fine di rendere varia la giornata scolastica anche in riguardo alle metodologie di approccio formativo e di non sovraffaticare gli allievi, per esempio, con verifiche o eccessivi oneri concomitanti”.

La lunga premessa è stata necessaria per integrare la domanda contenuta nel quesito in esame, domanda che può essere così riformulata: si può procedere all’eliminazione del giornale cartaceo di classe e del registro personale cartaceo del professore, e tenere solo quello elettronico?

La stessa domanda potrà assumere un’ulteriore configurazione: la su riportata disposizione del comma 31 dell’art. 41 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, la quale dispone che le istituzioni scolastiche e i docenti adottino registri on line, ha abrogato il citato articolo 357 del Regio decreto n. 1297/1928 – Regolamento generale sui servizi della scuola elementare e, insieme, il già considerato comma 31 dell’art. 41 del Regio decreto del 1924 – Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media, che hanno istituito il giornale di classe ?

Alla luce dell’art. 15 delle pre-leggi, anteposte al codice civile, sono previste tre forme di abrogazione delle leggi.

La prima è l’abrogazione espressa: le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore; siccome il citato articolo 41 del Decreto legge n. 95 del 2012 nulla dice espressamente al riguardo, si dovrebbe escludere che il suo comma 31 abbia abrogato le su menzionate disposizioni dei due Regi decreti del 1924 e del 1928.

Lo stesso articolo 15 delle pre-leggi dispone che una legge si debba ritenere abrogata da una legge successiva se le norme della legge successiva siano incompatibili con quelle della legge anteriore. Si deve ammettere che la disposizione legislativa del 2012, che impone alle istituzioni scolastiche ed ai professori di adottare i registri on line, non appare lapalissianamente incompatibile con le su citate disposizioni degli anni Venti del XX secolo, che prescrivono l’uso del giornale di classe.

Per lo stesso articolo 15 delle pre-leggi, una legge anteriore si deve ritenere abrogata se la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Neppure questa via è agevolmente percorribile per dichiarare abrogate le citate norme del 1924 e del 1928, perché il decreto-legge del 6 luglio 2012 non sembra abbia voluto regolare l’intera materia in esame.

Vero è, però, che la predetta disposizione del 2012, che dispone l’adozione del registro on line, si inserisce in un dichiarato, graduale processo di dematerializzazione delle procedure scolastiche.

Si porrebbe in contrasto logico con tale finalità della legge un’applicazione che si traducesse in una piena vanificazione di tal fine.

Se per esigenze di economia, che non presentino effetti indesiderati per l’amministrazione e per la collettività scolastica, nonché per le famiglie degli alunni, il legislatore ha disposto l’avvio del processo di dematerializzazione di talune procedure in atto nelle scuole per realizzare le relazioni scuola-famiglia, appare del tutto condivisibile ritenere che l’avvio del processo di adozione del registro di classe in formato on line comporti la rinuncia alla tenuta del formato cartaceo dello stesso registro.

Il mancato avvio del Piano di dematerializzazione, previsto dal comma 27 del più volte citato art. 41 del Decreto legge n. 95 del 2012 – al quale il Miur avrebbe dovuto provvedere entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, cioè entro il mese di settembre dello stesso anno –, è all’origine di una situazione che presenta non pochi aspetti di singolarità.

La probabilmente incolpevole inerzia del Ministero ha di fatto autorizzato le diverse istituzioni scolastiche della Repubblica a dare attuazione, in piena autonomia, alla norma di cui al comma 31 del su menzionato art. 7 del decreto-legge n. 95/2012.

Un flebile filo di voce è stato emesso dal Miur il 3 ottobre del 2012 con la circolare n. 1682, nella quale, in verità, non sono state date indicazioni concrete, utili per assicurare l’applicazione omogenea della norma che prevede l’adozione del registro on line. Vi si prende atto che: Con il decreto legge n. 95/2012, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso a questo processo di dematerializzazione che, in particolare, nel settore della scuola riguarda:

  • le iscrizioni da effettuare con modalità on line;
  • la pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale;
  • i registri on line;
  • l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

L’anno scolastico appena iniziato rappresenta un periodo di transizione durante il quale le scuole dovranno attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento.

Per garantire la trasferibilità dei dati, generati dalle applicazioni che gestiscono i vari processi soggetti a dematerializzazione, verso il sistema informativo centrale, il MIUR ha formalizzato un accordo aperto a tutti i fornitori di software che volessero aderirvi, per la gestione delle attività delle segreterie amministrative e didattiche delle scuole.

A questo riguardo, sarebbe opportuno che le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’esercizio della  loro autonomia, valutino al meglio, sia dal punto di vista della funzionalità dei pacchetti sia, soprattutto, dal punto di vista della convenienza economica, le proposte disponibili, utilizzando a tal fine ogni possibile modalità di coordinamento e di scambio di informazioni con altre scuole aventi esigenze simili”.

Nelle realtà scolastiche, come è noto, il processo di dematerializzazione ha fatto enormi passi in avanti nella materia delle iscrizioni alle classi iniziali dei cicli e dei corsi e, parzialmente, in quella della gestione delle attività delle segreterie amministrative.

Per quel che riguarda, invece, il registro on line, ogni scuola si è organizzata come meglio ha ritenuto. Sicché oggi si può pensare, con una certa probabilità d’esser nel vero, che la maggioranza delle scuole secondarie statali e paritarie abbia adottato in forma integrale il registro elettronico, ritenendo che il più volte citato comma 31 del decreto-legge n. 95 del 2012 abbia eliminato l’obbligo di conservare il registro cartaceo.

Non mancano scuole, specialmente del I ciclo di istruzione, che non hanno ancora adottato il registro on line, né mancano istituzioni che, al pari di quella dalla quale proviene il quesito, mantengono le due forme di registro, quella cartacea e quella elettronica, procurando, in tal modo, un aggravamento degli oneri professionali dei docenti.

Ci si può augurare che l’avvento al secondo piano dell’eburneo Palazzo della Minerva del nuovo inquilino non limiti l’impegno degli uffici legislativi di quel Ministero ai problemi del precariato ed a quelli d’indole economico-retributiva.

Riferimenti normativi

Legge 7 agosto 2012, n. 135

Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297

Regio Decreto 20 aprile 1924, n. 965

Decreto ministeriale 5 maggio 1993

Circolare ministeriale 3 ottobre 2012, n. 1682

Pre-leggi, art. 15

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