• martedì , 19 Marzo 2024

Split payment, da oggi anche per i liberi professionisti

Analisi del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, che introduce dal 1 luglio l’assoggettamento allo split payment anche per i liberi professionisti

di Saverio Prota

Con l’entrata in vigore della “Manovra Correttiva 2017”, le fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa, saranno soggette allo split payment IVA. Si tratta del Decreto legge n.50 del 24 aprile 2017  (c.d. “manovrina fiscale” del governo Gentiloni) , pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017, composto da 67 articoli ed entrato in vigore lo stesso giorno,  in attesa di essere  convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con la possibilità che siano apportate delle modifiche (formula «salvo intese» che lascia quindi aperte ulteriori limature e correzioni tecniche). Il provvedimento introduce importanti misure in una molteplicità di materie, nonchè una novità fiscale per imprese, cittadini e professionisti.  La novità in questione è contenuta nell’art. 1 e prevede, dal 1° luglio 2017, l’estensione dell’obbligo dello split payment – ovvero della“scissione dei pagamenti, già in atto per la fornitura di beni e servizi effettuata dalle imprese private alla Pubblica Amministrazione (Legge Stabilità 2015) – anche ai professionisti. Pertanto, la Pubblica amministrazione che già non paga l’Iva presente in fattura ai fornitori di beni o servizi, dal 1 luglio 2017, non la pagherà neanche ai professionisti, trattenendola e versandola direttamente all’Erario tramite F24 telematico. Il decreto, che estende lo split payment anche alle società controllate,  così recita testualmente: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment