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Split payment, da oggi anche per i liberi professionisti

Analisi del decreto legge n.50 del 24 aprile 2017, che introduce dal 1 luglio l’assoggettamento allo split payment anche per i liberi professionisti di Saverio Prota

Con l’entrata in vigore della “Manovra Correttiva 2017”, le fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa, saranno soggette allo split payment IVA. Si tratta del Decreto legge n.50 del 24 aprile 2017  (c.d. “manovrina fiscale” del governo Gentiloni) , pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017, composto da 67 articoli ed entrato in vigore lo stesso giorno,  in attesa di essere  convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con la possibilità che siano apportate delle modifiche (formula «salvo intese» che lascia quindi aperte ulteriori limature e correzioni tecniche). Il provvedimento introduce importanti misure in una molteplicità di materie, nonchè una novità fiscale per imprese, cittadini e professionisti.  La novità in questione è contenuta nell’art. 1 e prevede, dal 1° luglio 2017, l’estensione dell’obbligo dello split payment – ovvero della“scissione dei pagamenti, già in atto per la fornitura di beni e servizi effettuata dalle imprese private alla Pubblica Amministrazione (Legge Stabilità 2015) – anche ai professionisti. Pertanto, la Pubblica amministrazione che già non paga l’Iva presente in fattura ai fornitori di beni o servizi, dal 1 luglio 2017, non la pagherà neanche ai professionisti, trattenendola e versandola direttamente all’Erario tramite F24 telematico. Il decreto, che estende lo split payment anche alle società controllate,  così recita testualmente: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

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  1. a)società controllate, ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (dalla lettura del codice civile vi rientrano: le società in cui unaltra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nellassemblea ordinaria e le società in cui unaltra società dispone di voti sufficienti per esercitare uninfluenza dominante nellassemblea ordinaria);
  2. b) società controllate, ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
  3. c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dellarticolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché’ queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui allarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nel punto b)

rientrano i soggetti della P.A. che già sono interessati dallo split payment, vale a dire  lo Stato,  gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali, i consorzi costituiti tra enti pubblici ai sensi dell’art. 31, D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), le CCIAA, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. In sintesi, con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 17 ter del D.P .R. n.633/72, lo “split payment”, a partire dal 1° luglio 2017, dovrà essere applicato dalle scuole, contrariamente a quanto avviene adesso, anche per i contratti stipulati con i professionisti per prestazioni d’opera occasionali, ex art.2222 e successivi del Codice civile.

Split payment professionisti

Questa, in sintesi, la novità fiscale che nelle ultime ore sta incassando critiche feroci poiché, mentre con la  Legge di stabilità 2015 i professionisti erano esclusi dallo split (articolo 17-ter, comma 2, del decreto Iva – Dpr 673/1972), essendo già soggetti a ritenuta all’atto dell’incasso delle fatture,  dal 1° luglio, subendo da parte della Pubblica amministrazione anche la trattenuta dell’Iva,  si vedranno operare 2 prelievi sulla medesima fattura.

3D illustration. Pile of Euros with winding key. Image with clipping path

Attraverso la nuova versione dello Split Payment, nei rapporti con aziende e/o professionisti, la Pubblica Amministrazione, trattenendo  l’imposta relativa alla transazione, darà vita ad una evidente anomalia,  in quanto i lavoratori autonomi, a differenza delle imprese, sopporteranno un doppio “prelievo”: Iva e quello alla fonte della ritenuta IRPEF del 20%. Come già detto, in passato, proprio per questa ragione, gli autonomi vennero esclusi dallo split payment e non è improbabile che, magari all’ultimo istante, il legislatore si ravveda tornando sui propri passi o, come buon senso suggerisce, equiparando imprese e autonomi con l’eliminazione della ritenuta Irpef alla fonte per questi ultimi. Il provvedimento appare, effettivamente, una inutile vessazione poiché, con la ritenuta d’acconto IRPEF del 20%, l’obbligo di fatturazione elettronica e la nuova trasmissione trimestrale IVA, viene già ampiamente assicurata la tracciabilità dei pagamenti ricevuti dai professionisti e diventa difficile poter evadere. Un’ulteriore anomalia è la discriminazione dei professionisti che operano con la Pubblica Amministrazione rispetto a quelli che lavorano solo nel mercato privato, poiché la scissione del pagamento dell’Iva non si applica alle fatture emesse nei confronti di committenti privati. Chiaramente, per contro, tutto ciò sicuramente genererà per l’Erario un maggiore gettito, come già avvenuto nel 2015.

Che cos’è lo split payment?

Ricordiamo, rapidamente, che lo split payment è il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA, introdotto dall”articolo 1 della legge di Stabilità 2015, che impone alle Pubbliche Amministrazioni , che effettuano acquisti di beni e di servizi, di trattenere e versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai fornitori, riducendo di fatto le frodi in ambito IVA e l’evasione fiscale.

Le Pubbliche Amministrazioni interessate dallo split payment, sono:

lo Stato;  gli organi statali ancorché dotati di personalità giuridica; gli  enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti; le Camere di commercio; gli Istituti universitari; le ASL e gli enti ospedalieri; gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico; gli enti pubblici di assistenza e beneficienza; gli enti di previdenza.

In base alla predetta Manovra correttiva 2017, dal 1° luglio 2017 scatta l’obbligo di applicare la scissione dei pagamenti IVA alle fatture emesse nei confronti di:

tutte le amministrazioni; enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;  società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto; società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Split payment professionisti 2017: come funziona e come si fattura

A partire dal 1° luglio 2017, i professionisti, i prestatori o cedenti, per le fatture emesse nei confronti di una PA o degli altri nuovi soggetti, avranno l’obbligo di annotazione della scissione dei pagamenti consentendo così la rivalsa dell’Iva, che non verrà incassata dal fornitore ma liquidata direttamente dall’ente pubblico.

In occasione, poi, della registrazione della fattura elettronica, elaborata tramite il servizio Fatturazione elettronica PA, l’Iva sarà annotata nel registro Iva vendite, ma non sarà soggetta alla liquidazione periodica.

Restano escluse dallo split payment:

  • le operazioni documentate da scontrino fiscale, ricevuta fiscale o da altri meccanismi semplificati di certificazione dei corrispettivi;
  • le operazioni che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
  • le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette al reverse charge, in quanto il meccanismo di inversione contabile IVA prevale sullo Split payment.

Chiaramente dal 1° luglio 2017 i professionisti interessati dalla nuova normativa IVA sullo split payment dovranno provvedere all’emissione del documento, tenendo presente che:

le fatture dei fornitori professionisti privati, emesse nei confronti delle PA, dal 1° luglio 2017 soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA, dovranno essere emesse esclusivamente mediante la fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 21 del D. P. R. 633/1972 e dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015.

Inoltre,  i lavoratori autonomi che dovranno emettere la fattura PA dovranno provvedere a:

  1. annotare la fattura nel registro IVA vendite o corrispettivi;
  2. annotare in fattura la dicitura “scissione dei pagamenti”;
  3. non calcolare l’IVA a debito sulle fatture emesse nei confronti della P.A.;
  4. utilizzare il servizio FatturaPA, tramite il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, oppure, rivolgersi ad un intermediario al fine di creare, gestire, firmare digitalmente ed inviare la fattura elettronica in formato XML, dopo aver apposto la firma digitale.

Ricordiamo anche che la dicitura da riportare sulla fattura cartacea è: operazione assoggettata a “split payment”  con IVA non incassata dal cedente, ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972, tenendo presente che in presenza di Fatturazione elettronica, l’obbligo di indicare in fattura la “scissione dei pagamenti” è da ritenersi assolto se il professionista riporta nel campo “esigibilità IVA” il carattere S.

Pertanto, alla luce di quanto illustrato,  l’incasso della fattura, per il professionista, avverrà non solo  al netto della ritenuta, ma anche al netto dell’Iva

La PA dovrà, salvo ulteriori disposizioni :

  1. pagare al fornitore solo il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA e senza ritenuta);
  2. versare l’ IVA all’Erario (se dovuta e trattenuta, anche la ritenuta Irpef alla fonte).

Salvo diverse indicazioni normative, saranno coinvolti nel processo anche i soggetti che hanno optato per il regime della cosiddetta “Iva per cassa” ex art. 32-bis del D.L. 83/12; essi, con ogni probabilità, perderanno gran parte del beneficio dell’opzione se emetteranno fatture verso soggetti destinatari di split. Solo i professionisti in regime forfettario o dei minimi non saranno interessati dal problema , in quanto le loro fatture non recano addebito di Iva.

Resta da vedere come, verosimilmente, cambieranno le modalità del versamento dell’Iva poiché, nell’art. 1 del nuovo D.L. 50/2017 , è previsto che entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministro dell’Economia e Finanze fisserà, con apposito decreto, modalità e termini per il versamento dell’Iva, fermo restando che non potrà cambiare lobbligo della scissione dei pagamenti. Come sempre, seguiremo le eventuali ulteriori evoluzioni, rendendone prontamente conto ai nostri lettori

In conclusione, annotiamo che, per quanto riguarda le scuole, all’art. 64,  è contemplata  anche la nuova fantasiosa  prosecuzione dei servizi esternalizzati di pulizia, a seguito della risoluzione della convenzione CONSIP (vedi, nello specifico , Nota Miur prot. n. 9210/2017).

Fonti normative

Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017;

D.P.R. 633/1972 – TU;

D.M. 23 gennaio 2015;

Nota Miur prot. n. 9210/2017

 

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