Stipula del contratto e Stand still
di Saverio Prota
In riferimento all’intervento pubblicato sul numero di Maggio di Scuola e Amministrazione appare opportuno evidenziare questa ulteriore importante novità introdotta nel “Nuovo Codice”, Dlgs 18 aprile 2016 n.50. Al riguardo, in tema di stipula del contratto, il legislatore ribadisce un concetto già espresso ovvero che il contratto “non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.
Il termine dilatorio (stand still) posto a tutela dei contro interessati tende ad evitare, chiaramente, che dell’appalto venga avviata l’immediata esecuzione per precludere ogni azione e/o ricorso a tutela delle proprie ragioni.
Tuttavia, con il comma 9 dell’articolo 32 del nuovo codice sono state ribadite le ipotesi già note in cui il termine dilatorio non deve essere applicato con l’aggiunta, però, di una nuova ipotesi relativa al caso di affidamento diretto nelle ipotesi sotto soglia comunitario di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e b) ovvero “ per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui articolo 35 (135 mila per le amministrazioni statali e 209 mila euro per le altre) .
Per effetto di ciò, il RUP (responsabile unico procedimento) non dovrà attendere il termine di 35 giorni per la stipula del contratto nei seguenti casi:
- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’ articolo 54;
- c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’ articolo 55,
- d) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- e) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettera a) e b).
La stipula del contratto in caso di ricorso
Il comma 11 dell’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento) fa salvi i casi già conosciuti in cui il contratto non può essere stipulato per consentire la normale conduzione e sviluppo del contenzioso eventualmente instaurato.
Al riguardo il legislatore ha previsto che:
“Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.”
Si coglie l’occasione per evidenziare anche quanto previsto in tema di conflitto di interesse, Art 42.
- Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
- Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita’ e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
- Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e’ tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
- Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
- La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

