• giovedì , 28 Marzo 2024

Stipula del contratto e Stand still

di Saverio Prota

In riferimento all’intervento pubblicato sul numero di Maggio di Scuola e Amministrazione appare opportuno  evidenziare questa ulteriore importante novità introdotta nel  “Nuovo Codice”, Dlgs 18 aprile 2016 n.50. Al riguardo, in tema di stipula del contratto, il legislatore ribadisce un concetto già espresso ovvero che il contratto “non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”.

Il  termine dilatorio (stand still) posto a tutela dei contro interessati tende ad evitare, chiaramente, che dell’appalto venga avviata l’immediata esecuzione per precludere ogni azione e/o ricorso a tutela delle proprie ragioni.

Tuttavia, con il comma 9 dell’articolo 32 del nuovo  codice sono state ribadite le ipotesi già note in cui il  termine dilatorio non deve essere applicato con l’aggiunta, però, di una nuova ipotesi relativa al caso di affidamento diretto nelle ipotesi sotto soglia comunitario di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e b) ovvero “ per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui articolo 35 (135 mila per le amministrazioni statali e 209 mila euro per le altre) .  

Per effetto di ciò, il RUP (responsabile unico procedimento) non dovrà attendere il termine di 35 giorni per la stipula del contratto nei seguenti casi:

  1. a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  2. b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’  articolo 54;
  3. c) nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’ articolo 55,
  4. d) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
  5. e) nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, lettera a) e b).

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