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Sulla serenità dei rapporti scuola-famiglia

Un’analisi a latere della sentenza della Corte di Cassazione che depenalizza le “offese”

di Fabio Scrimitore

Abstract

Passeggiando per le strade di Atene, Socrate insegnava ai suoi discepoli a cogliere il senso della bellezza, a discernere il bene dal male, il vero dal falso. Come compenso, ricevette la cicuta. Successivamente, ai suoi epigoni la società ha riconosciuto soltanto un debito d’onore, non altro, perchè non ha sufficientemente apprezzato la generosità degli insegnanti, che, seppure tra mille difficoltà, si impegnano a svelare ai loro allievi i misteri dei numeri, degli alfabeti letterari, scientifici e artistici.

Pensieri della madre di uno studente liceale.

Aveva nella mano un foglio dischiuso, del formato A4, che depose con un sorriso affettato sulla scrivania mentre il Dirigente scolastico, dopo aver consegnato la cartellina della posta in arrivo al compunto collaboratore scolastico, si accingeva ad ascoltare dalla signora quale fosse il motivo che l’ aveva indotta a chiedergli udienza. Era la madre d’uno studente liceale che, dopo aver declinato le sue generalità e quelle del figlio, pregò il Dirigente di leggere il titolo dell’articolo di cronaca scolastica, che lei stessa aveva fotocopiato da un quotidiano della Capitale: “I Giudici della Corte di Cassazione hanno sentenziato che offendere i ragazzi a scuola può costare una multa ai professori”. Al professore, cui si riferiva la sentenza, la Suprema Corte aveva confermato la sanzione di euro 280, che gli era stata inflitta dal Tribunale territoriale.

Con tono pacato, la signora aveva cercato di evitare che, nell’animo del Dirigente scolastico, le sue parole riproducessero il ricorrente stereotipo del genitore-sindacalista, sempre pronto a presentarsi a scuola per giustificare il comportamento del figlio e, correlativamente, per censurare lo stile educativo dell’insegnante, conformandosi in tal modo a quella sorta di presunzione assoluta di innocenza che pone l’alunno al riparo da ogni ipotesi accusatoria che il docente possa permettersi di avanzare nei suoi riguardi. A tal proposito, esprimendosi chiaramente e senza mezzi termini, la madre si era premurata di affermare che mai si sarebbe permessa di farsi ricevere dal Dirigente se, nei due mesi iniziali dell’ anno scolastico, non avesse avuto occasione di vedere il figlio tornare a casa con sul volto evidenti segni di malumore e di scoramento per quanto accadutogli a scuola.

Qualche settimana prima, aveva continuato la mamma, il figlio si era lamentato del fatto che, in classe e davanti agli altri studenti, il professore di disegno e storia dell’arte, con manifesto disappunto, aveva lacerato il foglio – sul quale il giovanissimo studente aveva disegnato a casa alcune proiezioni ortogonali -, ritenendo evidentemente che il lavoro fosse stato svolto scorrettamente. Rispondendo poi, alla domanda con la quale la mamma aveva chiesto al figlio se il professore gli avesse spiegato le ragioni del suo così grave gesto, il ragazzo aveva affermato che l’insegnante si era limitato a esprimere con gesti eloquenti, anzichè con motivato giudizio, la sua disapprovazione per l’insufficiente qualità del disegno, come pure di quelli della maggior parte della classe; soltanto i lavori di 5 o 6 studenti, secondo il giovane, avevano soddisfatto il docente di disegno.

La proclamata professione di avvocata, esercitata dalla madre, le consentì di assicurare il Dirigente, con la proverbiale chiarezza dei principi del foro, che ogni buon magistrato si preoccupa di attingere non uno, ma diversi elementi di prova delle ricercate responsabilità del convenuto in giudizio, per formarsi un convincimento definitivo, tanto fondato da poter resistere all’eventuale sindacato del giudice d’appello.

Per questa ragione la madre-avvocata – facendo sfumare opportunamente l’iniziale e poco generosa impressione che il turbamento del figlio le aveva generato nei riguardi dello stile educativo del professore di disegno – aveva affermato che, nell’occasione appena descritta, era riuscita a rasserenare il ragazzo, dicendogli che era del tutto inverosimile che il suo professore non avesse spiegato, né a lui né ai tanti altri compagni di classe, le ragioni della pessima valutazione attribuita al disegno. Non aveva dato eccessivo peso neppure al poco apprezzabile gesto con il quale il professore aveva lacerato il foglio sul quale il figlio aveva tracciato le proiezioni ortogonali; evidentemente intendeva concedere al docente, con apprezzabile generosità, il beneficio d’aver semplicemente dimenticato i tratti della notoria ed inderogabile legislazione statale, che impedisce all’insegnante di annullare, o distruggere, gli elaborati degli alunni, perché tutti gli elaborati, compresi i compiti per casa, sono alla base della valutazione formativa, prima ancora che di quella sommativo-finale, e contribuiscono a comporre il curriculum didattico dell’alunno.

La generosità della madre venne da lei stessa motivata con l’affermazione che anche fra le pareti delle aule scolastiche talvolta si può annidare il preoccupante fenomeno psicologico dello stress da lavoro correlato, che può lambire, anche inavvertitamente, l’animo dell’insegnante più diligente, inficiandone in qualche modo la qualità professionale, sicché sarebbe veramente apprezzabile se i genitori che vogliono veramente il bene della scuola e che tengono alla qualità degli apprendimenti dei figli ne tenessero conto quando giudicano, come è loro diritto, gli stili comportamentali dei docenti.

Purtroppo, l’episodio non era rimasto isolato nel panorama dei rapporti dello studente con i suoi insegnanti. Infatti, il giorno precedente, sul suo volto erano ricomparsi gli stessi segni di turbamento che egli aveva mostrato in occasione della lacerazione del disegno.

La madre aveva riferito al Dirigente scolastico che, dopo attimi di esitazione, il giovanetto le aveva riferito che, mentre tentava di eseguire faticosamente alla lavagna la dimostrazione di un teorema, era stato improvvisamente interrotto dalla voce stentorea dell’insegnante di matematica, che lo aveva definito incapace e bugiardo: incapace, per la dimostrata scarsa attitudine alla disciplina, bugiardo, perché aveva risolutamente negato di non aver aperto libro a casa, pursapendo che l’indomani sarebbe stato interrogato.

All’interessatissimo ascolto di quelle affermazioni il Dirigente scolastico non poté che far seguire subito dopo frasi di rito, che esprimevano sorpresa per i rilievi mossi dalla madre al docente, da tutti considerato come persona serena, equilibrata ed estremamente rispettosa della dignità delle persone, tanto da essere talvolta criticato benevolmente dagli stessi colleghi per una sorta di ostentato cameratismo sessantottino, che lo induceva a intrattenere rapporti quasi amicali con gli alunni, ad alcuni dei quali, fra l’altro, era solito offrire il caffè quando, durante la ricreazione, li incontrava davanti al distributore automatico della scuola. Alle espressioni di sorpresa il Dirigente poi aggiunse la promessa di svolgere una discreta, ma molto discreta, indagine fra i componenti della classe del figlio, per poi parlarne con non minore discrezione anche con lo stesso professore. “ La discrezione – sottolineò – è sempre necessaria quando si muovono rilievi sul modo con cui un insegnante gestisce le relazioni interpersonali in aula ”.

Dal canto suo, la madre dello studente aveva convenuto con il Dirigente sulla necessità di usare la massima discrezione nel parlare dell’accaduto con il docente, perché il Consiglio di Stato recentemente aveva avuto modo di affermare l’obbligo del Dirigente d’esser cauto nel riferire agli insegnanti le preoccupazioni e, ancor più, i rilievi che i genitori muovono loro, perchè possono aver l’effetto di incidere psicologicamente sulla obiettività nell’esercizio della loro funzione didattica. Negli Stati come il nostro, nei quali l’ordinamento scolastico prevede il giudizio finale di ammissione, o di non ammissione, alla classe successiva, può accadere che nell’animo dell’insegnante resti, anche inconsapevolmente, qualche traccia delle ingiuste accuse d’indole didattica che egli abbia ricevuto da qualche genitore. Il problema non sussisterebbe se, come accade nelle Corti di giustizia ordinaria, le leggi della scuola concedessero all’insegnante il diritto di astenersi dal voto finale in Consiglio di classe. Ma oggi così non è, perché il docente ha l’obbligo di assegnare sempre il suo voto di profitto e di comportamento.

La serenità del dialogo fra la madre dello studente e il suo interlocutore traspariva sempre più chiara con il procedere della conversazione, soprattutto per la sensazione di fiducia che la cordialità del Dirigente scolastico aveva ispirato nella signora, facendola desistere dall’originario proposito che l’aveva spinta a presentarsi nel liceo del figlio, pretendendo dallo stesso Dirigente un intervento risolutivo, che sanzionasse duramente la lesività morale degli epiteti e delle espressioni che l’insegnante di matematica aveva profferito nei confronti del pur svogliato figliolo in occasione dell’interrogazione del giorno precedente.

La signora sapeva bene cosa comportano, per chi le pronunci, frasi e parole che possano ferire la considerazione che una persona percepisce delle proprie qualità, sia fisiche che intellettive, soprattutto quando tali espressioni siano pronunciate in sua presenza. Ed allo stesso modo quella madre non poteva non sapere quali effetti possano produrre, a danno del loro autore, le offese che incidano sulla reputazione sociale di cui gode una persona.

C’è stato un tempo in cui rivolgersi ad una persona con parole, quali sei un bugiardo, sei una nullità, o sei un asino, significava commettere un reato; certo, non si rischiava l’arresto, bensì una multa cospicua, di gran lunga superiore alla pesante sanzione pecuniaria cui oggi è soggetto l’automobilista che non rispetti il semaforo rosso ad un incrocio stradale.

In quel tempo, forse la norma penale che punisce l’autore dell’offesa all’onore o al decoro d’una persona sembrava non applicabile alle relazioni che intercorrono fra l’insegnante e lo studente: lo dimostra la colpevole superficialità con la quale, sino agli anni Quaranta del secolo scorso, non era proprio rarissimo che gli alunni delle classi di qualche periferica scuola elementare vedessero transitare nel corridoio della scuola, accompagnato dal vecchio e cordiale bidello, qualche poco diligente e mortificatissimo compagno, con appeso al collo un cartellino su cui era scritto: sono un asino.

Si potrebbe pensare che la cultura pedagogia dominante nella maggioranza delle famiglie di quel tempo considerasse l’onore degli scolari come un diritto piuttosto affievolito, che si sarebbe realizzato compiutamente soltanto al compimento della maggiore età.

Peraltro, della stessa parola onore, che, insieme con la parola decoro, si legge nel testo del non ancora abrogato art. 494 del Codice penale, la giurisprudenza aveva dato definizioni di incerta vaghezza semantica, come quella che si riporta di seguito: complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona.

Soltanto l’evoluzione successiva della giurisprudenza avrebbe permesso di affermare che lede l’onore di una persona colui che, in sua presenza, le rivolge parole o frasi che offendano la percezione che essa ha del suo valore morale e sociale. La legge proteggeva, quindi, l’onore della persona, inteso in una prospettiva soggettiva. Invece, l’offesa al decoro della persona si verificava nei casi in cui, all’indirizzo di una persona presente, si fossero pronunciate parole o frasi ritenute lesive della reputazione goduta dall’offeso nel suo contesto sociale. Se l’insegnante di matematica della classe ginnasiale frequentata dallo studente oggetto di queste riflessioni avesse conosciuto la portata di quell’art. 494, probabilmente non avrebbe assunto impunemente l’abitudine di rinviare al suo banco l’allievo poco preparato con le rituali, gelide parole: Ciuccio, torna al tuo posto!

Dal gennaio del 2016, l’articolo 494 del Codice penale è stato depenalizzato; perciò l’insegnante, che offendesse oggi con deprecabili epiteti l’onore o il decoro di una persona presente, non dovrebbe più temere di essere trascinato davanti al giudice penale.

Ma tale depenalizzazione non ha affatto liberalizzato l’uso di termini offensivi dell’onore e del decoro della persona, studente o adulto che sia, perché il Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 ha riproposto, ma come norma di diritto civile, il testo del suddetto articolo 494, disponendo che: Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Con questa consapevolezza professionale, la madre dello studente era andata a chiedere un intervento riparatorio del Dirigente scolastico.

Probabilmente non le sarà sembrato vero che la cordiale disponibilità al dialogo costruttivo del Dirigente scolastico le stesse facendo venir meno l’originario proposito di chiedere giustizia. È possibile che il suo ravvedimento conciliativo fosse stato agevolato dalla presenza, nel portfolio del Dirigente scolastico, di un’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche, titolo, questo, che gli avrà suggerito di accogliere con cauta serenità le lamentele della madre dello studente, dimostrandole di saper tenere nella dovuta considerazione il primo articolo dello Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con il D.P.R. n. 249, del 29 giugno 1998, che considera la scuola comunità di dialogo e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni; in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La convinta propensione del Dirigente alla cooperazione educativa con la famiglia affondava le sue radici in lontani avvenimenti scolastici della sua lunga carriera di preside prima, e di dirigente dopo, che gli avevano fatto comprendere quali benefici apporta alla buona formazione degli allievi lo stile dell’insegnante che non frapponga fra la cattedra ed i banchi dell’aula il velo dello spocchioso autoritarismo, che può generare condizioni di soggezione psicologica dello studente non soltanto nei riguardi del docente, ma persino nei confronti della disciplina da lui insegnata.

Il dialogo fra la madre dello studente e il Dirigente scolastico era stato animato da frasi simili a queste che di seguito si riportano: quanti potenziali studenti di latino e greco, di matematica e fisica, di storia e filosofia saranno stati sottratti ai corsi universitari dall’austerità degli stili didattici degli insegnanti di quelle discipline? E quanti studenti adolescenti avranno mutato l’originario orientamento indirizzandosi verso corsi universitari, verso discipline logico-matematiche, scientifiche o umanistiche, grazie al fascino di docenti che insegnavano arricchendo le loro lezioni con sorrisi ed espressioni di incoraggiamento?

Con la certezza indotta dalla sapienza professionale del Dirigente scolastico, la madre dello studente liceale lasciò la presidenza, apprestandosi ad indossare la nera toga forense con la cordoniera d’argento. Percorrendo il lungo viale che congiunge il portone dell’edificio con il cancello d’uscita, la signora aveva ricordato che, entrando nella scuola, aveva interrotto la lettura della presentazione del libretto del grande matematico inglese di Cambridge, Godfrey Harold Hardy. Non seppe resistere al desiderio di completarne la lettura all’ombra dei tigli del viale: “La vitalità di un ambiente scientifico è assicurata anzitutto dalla qualità degli studenti. La selezione a Cambridge avveniva secondo il Tripos, sistema di esami che, attraverso giorni e giorni di prove estenuanti, saggiava la capacità dei candidati di risolvere rapidamente problemi complicati, senza scandagliare la maturità, le capacità riflessive e le inclinazioni intellettuali che motivavano le scelte dei singoli”.

Il grande matematico del Trinity College di Cambridge era convinto che la scuola avrebbe realizzato al meglio la sua funzione di promozione culturale delle persone che attraversano l’ età evolutiva se i suoi insegnanti avessero potuto liberarsi della minuziosa precettistica delle indicazioni che imponevano velocità nelle risposte alle domande e prontezza di riflessi, sottovalutando, quindi, il valore della riflessione ponderata.

Passando, poi, accanto ad una delle poche edicole rimaste in città, la madre-avvocato era stata colpita dai caratteri quasi cubitali del sottotitolo del Quotidiano locale, sistemato in buona evidenza sul cavalletto: Famiglie sempre più invadenti e genitori sempre più irrispettosi.

Le espressioni, che, in sintonia con quel sottotitolo, la signora si era affrettata a leggere sulle pagine interne del Quotidiano, la indussero a chiedersi se potesse essere anche lei inclusa tra quei genitori ai quali i Dirigenti scolastici avevano rivolto l’accorato appello a ricostruire serenamente i loro rapporti educativi con gli insegnanti dei figli. Infatti, ai Capi di istituto non sembra possibile che la società continui a restare indifferente agli articoli di stampa, o ai resoconti televisivi, che descrivono i modi singolari con i quali taluni genitori reagiscono agli interventi educativi cui gli insegnanti sono soliti ricorrere per migliorare lo stile di vita scolastica dei loro studenti, in termini non solo di apprendimento, ma anche di comportamento.

In verità, la lettera dei Dirigenti, ad una prima, veloce lettura, era sembrata piuttosto ingenerosa nei riguardi della componente genitoriale della scuola, perché generalizzava in modo assolutamente non dimostrato, né dimostrabile, i variegati stili dei genitori, rappresentando, in tal modo, un’irrealistica platea tutta formata da madri e padri che confondono la loro funzione con quella degli insegnanti e con quella dei Dirigenti, interferendo nelle loro specialistiche funzioni e, soprattutto, negando loro la considerazione e il rispetto goduti meritoriamente in tutte le passate stagioni.

Mentre leggeva la sintesi giornalistica di quella lettera, davanti agli occhi della signora era riapparsa la compostezza e la serenità del Dirigente scolastico, al quale, pochi minuti prima, lei stessa aveva espresso perplessità sullo stile di un insegnante del suo liceo, ricevendone la felice sensazione di trovarsi davanti a persona che non considerava affatto le osservazioni d’indole educativa della sua interlocutrice come indebita ingerenza nella funzione didattica degli insegnanti, ma come apprezzata e doverosa cooperazione al buon esito del compito educativo che lo Stato assegna alla scuola pubblica.

Nella mente della signora non si erano dissolte le pur ricorrenti notizie dei genitori che si erano resi indegni autori di atti di scorrettezza e persino di inaudite violenze nei confronti di docenti e Dirigenti scolastici.

Non si erano dissolte nell’animo della madre-avvocato immagini d’una singolarità assoluta, quali:

– l’intimidente profilo di una signora che, con l’arroganza tipica della subcultura delle periferie d’antan, aveva apostrofato il Dirigente con l’espressione: “E che vuoi che ti dica la tua insegnante!”; e questo soltanto perché egli aveva avuto il supposto torto di convocare l’insegnante della sezione dell’infanzia per farsi spiegare le ragioni del pianto di un’allieva, con le conseguenti, inverosimili accuse della madre;

– l’autoreferenziale supponenza di un padre che, nonostante fosse professionalmente esperto nelle bibliche funzioni che Salomone svolgeva in Sion, neppure davanti al volto solcato di lacrime della maestra aveva smesso di sostenere che le accuse della figlioletta di dieci anni, per la loro logica e non dubitabile capacità descrittiva, gli imponevano di ritenere veritiera la sua ricostruzione dei fatti, ed assolutamente infondate le giustificazioni addotte dal team didattico;

– il greve zio-tutore che aveva definito incapaci tutti i componenti della commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi del corso liceale soltanto perché non avevano assegnato al suo nipotino il voto che l’eminente famiglia si attendeva;

– lo sdegnato genitore, noto principe del foro, che, non ravvisando nel suo background, d’indole monoliticamente giustinianea, nozioni sufficienti per distinguere la media aritmetica dalla quella ponderata, non era riuscito a superare la mortificazione sociale che aveva subito vedendo assegnato al figlio il voto di nove decimi, invece che quello di dieci, agli esami di licenza media e che, con la protervia vendicativa dell’ombra di Giulio Cesare apparsa in sogno al fuggitivo Bruto, si era congedato dal rassegnato Preside con un intimidente: “Ci vedremo a Filippi ”;

– la vulcanica madre, in stato di separazione giudiziale, che, plagiando lo stile con cui il taccagno Fagin si rivolge al povero Oliver Twist, aveva redarguito il Dirigente con l’espressione: “Come si è permesso di far vedere mio figlio a suo padre senza chiedermi l’autorizzazione?”; il sorpreso Dirigente era colpevole d’ aver consentito al padre, disceso con Trenitalia dalla sua solitaria residenza alpina in una storica scuola primaria nel Tacco d’Italia, di incontrare per qualche minuto il figlio in presidenza, in uno dei giorni che la sentenza di separazione assegnava la funzione genitoriale alla madre, e non invece a quella del padre.

Quelle immagini mentali non avevano posto fine alla riflessione della madre-avvocato perché si collegavano antiteticamente a meno deflagranti esperienze scolastiche di amiche e di amici che avevano avuto figli in età scolare e delle quali si fornisce di seguito una succinta descrizione.

L’esperienza dell’amica di origini brasiliane, che lamentava l’eccesso di severità con cui il Consiglio d’una classe liceale aveva sanzionato con la sospensione di due giorni dalle lezioni l’evidente scorrettezza di un istintivo e non ragionato “’”, con il quale il poco impegnato figlio sedicenne aveva risposto alla domanda, di chiara natura retorica, che il professore di storia dell’arte gli aveva rivolto per fargli intendere le ragioni di un brutto voto: “Allora io sono pazzo? ”. L’intenzione della madre era evidentemente quella di ottenere una sorta di tenue sconto di pena per il troppo disinvolto figliolo che, secondo lei, non aveva mai pronunciato la parola “pazzo”: si era limitato a pronunciare un semplice “sì”, un avverbio che, se fosse stato decontestualizzato dal Consiglio di classe, non avrebbe dovuto avere il grave valore offensivo della dignità del docente, che era stato il presupposto della sospensione di due giorni dalle lezioni. Certamente – avrà pensato la madre -, se invece di rivolgersi al figlio con la frase “Allora, io sono pazzo !”, il professore avesse chiesto “Allora, io non ho sentito bene? ”, in questo caso, rispondendo con lo stesso avverbio “”, l’alunno probabilmente avrebbe ricevuto la sola ammonizione. Conclusione della madre: la sapienza didattica del docente avrebbe dovuto suggerirgli di non offrire allo studente l’occasione di essere irriverente.

Subito dopo era emersa da un angolino della memoria di lungo termine della madre-avvocato l’ immagine di un primario medico che si era lamentato dell’esclusione dal viaggio di istruzione dell’intera classe frequentata dalla figlia. A giudizio del seccato genitore, il Consiglio della IV classe dell’Istituto paritario della giovanetta aveva violato uno dei principi fondamentali del diritto, che, da secoli, considera punibile soltanto la persona che sia stata riconosciuta responsabile di un atto vietato. L’atto, che aveva generato la sanzione che il Consiglio aveva irrogato all’intera classe era stata l’eco di una dissacrante bestemmia giunta alle orecchie del professore di matematica, mentre riportava sulla LIM dell’aula la dimostrazione di un teorema. Nessuno, fra le studentesse e gli studenti, si era autodenunciato quale autore della bestemmia, nonostante che il professore li avesse avvisati che sarebbe stata inflitta una sanzione all’intera classe se non si fosse individuato il reo. Invano il primario medico aveva chiesto l’annullamento della sanzione, per la sua evidente illegittimità. Non poteva sfuggire ai professori, secondo il medico-padre, che non vi è nessuna legge che consenta di punire colui che non si autodenuncia, anzi, il codice delle pene considera diritto dell’imputato avvalersi della facoltà di non rispondere al giudice; né vi è legge civile che consideri obbligatorio denunciare l’autore di un illecito.

Episodi, quelli appena descritti, che possono ben essere visti come espressioni di stati d’animo al limite della serenità dell’insegnante, ma che non possono assolutamente affievolire il rispetto che la società deve a coloro che insegnano.

Era ormai giunta nel suo austero studio legale dove, concludendo la sua riflessione sulla lettera scritta dai 26 Dirigenti scolastici al Quotidiano della sua città, la mamma-avvocato pensò a sua madre, apprezzata ex insegnante di scienze naturali. Ricordò che, quando, il 27 di ogni mese, tornava a casa dalla banca, sosteneva che il compenso riscosso rappresentava l’atto con cui lo Stato le riconosceva il diritto di essere onorata per la generosità con la quale in aula impegnava il cuore e l’intelligenza, donando agli alunni il bene della conoscenza, cioè, tutta se stessa. Un dono tanto generoso non può non essere ricambiato, con altrettanta generosità, dai genitori degli alunni.

Fonti normative

Art. 494 del Codice penale

D. Lgs. n.7 del 15 Gennaio 2016,

D.P.R. n.249 del 29 Giugno 1998

Corte di Cassazione, sentenza n. 12768/17 del 16 Marzo 2017

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