Sulla vigilanza degli alunni al termine delle lezioni
Il commento della sentenza della Corte di Cassazione n. 21593, del 23 maggio 2017, diramando il polverone
di Fabio Scrimitore
Abstract
Per i docenti e i collaboratori scolastici sussiste l’ obbligo della vigilanza sugli alunni anche al di fuori del perimetro della scuola, fino a quando gli stessi non vengano prelevati dai genitori o salgano sui mezzi di trasporto pubblici. A condizione, però, che tale obbligo sia espressamente previsto da una disposizione del Regolamento d’ istituto.
Ci sono stati dei tempi, in verità un po’ lontani, nei quali la vita sociale della Nazione, dalle Alpi a Pantelleria, era illuminata dalle parole del vate, il poeta animato da civile spirito profetico, al quale, per il tono elevato o per l’alta ispirazione civile della sua poesia, veniva accordata la massima considerazione. Erano i tempi del Parini, vissuti fra le non molto sicure vie della città lasciva d’evirati cantori allettatrice; del Manzoni, che tacque davanti al genio di Napoleone, pur vedendolo folgorante in solio; del Carducci, atteso oltre appennin dalla sua Titti, che mangiava altro che bacche di cipresso; ed erano anche i tempi del D’Annunzio, che fra Sirmione e Ronchi dei Legionari seppe fare ombra persino al suo invidioso mecenate di Predappio. Ai vati, allora, le genti si affidavano, come i marinai alla stella polare, per seguirne fiduciosamente i suggerimenti morali.
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Ora i poeti vestono gli applauditi panni dei verseggiatori di canzoni, la funzione del vecchio vate si è eclissata e la sua antica missione di guida intellettuale sembra sia stata delegata alla Suprema Corte di Cassazione. Alle sue sentenze non v’è settimana in cui i media non riservino particolare e spesso eclatante attenzione, tanto che ormai al Palazzaccio del Lungotevere romano non guardano soltanto i patrocinanti in Cassazione ed i loro colleghi delle corti territoriali, ma anche le diverse figure professionali che animano la vita sociale di tutte le terre che abbraccia il gran padre Oceano.
Neppure il sapiente mondo della scuola si sottrae al fascino intellettuale della Suprema Corte romana, la cui ammirata funzione nomofilattica e le conseguenti decisioni non raramente destano preoccupato interesse nell’animo dei componenti dei Collegi dei docenti. Dirigenti scolastici e professori, direttori dei servizi generali e amministrativi ed assistenti, madri e padri di alunni e di studenti attendono le sue pronunce su ogni genere di relazione scolastica con lo stesso interesse vitale con il quale gli Ateniesi attendevano nella sacra Delfi le pronunce della Pizia sulle ragioni dei ricorrenti malumori che Apollo e Nettuno, nonostante la protezione di Minerva, riversavano, ad anni alterni, sulla loro città.
Il polverone sollevato dai media ha offuscato il reale contenuto della sentenza, che non mette in discussione principi e norme consolidate
In un tale stato di viva attenzione, il mondo della scuola ha appreso che l’insegnante dell’ultima ora di lezione è responsabile dell’incolumità dell’alunno minore, anche negli spazi esterni alla protettiva cinta muraria della scuola. Dirigenti ed insegnanti hanno potuto apprendere la preoccupante notizia leggendo gli stralci che i redattori dei quotidiani nazionali avevano rielaborato, traendoli dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21593, del 23 maggio 2017.
La notizia ha avuto subito effetti preoccupanti e forse anche dirompenti, perché in tutti i seminari di studio che i Collegi deliberano nel contesto dei piani di formazione di istituto, in tutti i corsi di aggiornamento organizzati dagli Uffici scolastici regionali, come in tutti i corsi di preparazione ai concorsi a cattedra e, persino, in tutti i corsi organizzati dai sindacati e dagli enti di formazione, universitari e para universitari, era stato detto ed assicurato che la responsabilità degli insegnanti era delimitata dal perimetro scolastico.
La Suprema Corte ha rotto questo generoso tabù, togliendo ai professori, ed ai dirigenti, il sonno ed i polsi, come a Pier delle Vigne accadde per la sua affettuosa e mal ripagata lealtà di segretario del Puer Apuliae. Forse sarebbe stato un bene, per il corpo docente della scuola, se almeno qualcuno dei giornali si fosse reso tanto diligente da pubblicare non sintetici stralci della predetta sentenza, ma il suo testo integrale. Se ciò fosse accaduto, si sarebbe potuto constatare che la Corte di Cassazione non ha affermato affatto, quale verità assoluta, il principio che gli insegnanti siano responsabili in ogni caso dell’incolumità degli alunni di minore età, quando si trovino al di fuori del perimetro scolastico.
La lettura attenta della sentenza rivela, infatti, che la Corte Suprema ha riconosciuto che l’insegnante dell’ultima ora di lezione della scuola convenuta in giudizio ha violato un preciso articolo del Regolamento interno di quella stessa scuola. Soltanto per questa ragione i Giudici hanno stabilito espressamente che “Sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto disposto dall’art. 3 , lettere d) ed f) , del Regolamento di istituto”.
La lettura attenta della sentenza rivela, che la Corte Suprema ha riconosciuto che l’insegnante della scuola convenuta in giudizio ha violato un preciso articolo del Regolamento interno di quella stessa scuola
Per maggior chiarezza, il Magistrato estensore della sentenza romana ha aggiunto che “Le norme ora richiamate (cioè le lettere d) ed f) dell’art. 3 del Regolamento della scuola interessata) rispettivamente pongono a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandano al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”.
Ed ecco la coerentissima conclusione della Corte: ”Sulla scorta di quanto prescritto nel richiamato regolamento scolastico, i giudici di primo e di secondo grado hanno logicamente dedotto che l’attività di vigilanza, della quale l’amministrazione scolastica era onerata, non avrebbe dovuto arrestarsi fino a quando gli alunni dell’istituto non venivano presi in consegna da altri soggetti e, dunque, sottoposti ad altra vigilanza, nella specie, a quella del personale addetto al trasporto”.
Orbene, è doveroso tener presente, al riguardo, che se è vero che la decisione della Suprema Corte ha valutato la specifica fattispecie concreta di responsabilità civile – dal cui mancato esercizio è derivato, purtroppo, il decesso d’un alunno di 11 anni – fondando la decisione sulla violazione del Regolamento di Istituto, non può da questa considerazione trarsi alcuna conclusione liberatoria per l’insegnante e per l’amministrazione, concludendo semplicisticamente che, nel caso in cui il Regolamento di quella scuola non avesse previsto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora di affidare l’alunno minore ad altra persona maggiorenne, che ne avesse assunto la vigilanza (il personale di servizio nel pullman), nessuna responsabilità sarebbe stata imputata alla scuola e al personale scolastico.
Tuttavia, nell’ordinamento scolastico non mancano norme che disciplinano la responsabilità patrimoniale dell’amministrazione – in questo caso, delle scuole e degli insegnanti – per culpa in vigilando
Nell’ordinamento generale dello Stato, in particolare nell’ordinamento scolastico, non mancano norme che disciplinano la responsabilità patrimoniale dell’amministrazione – in questo caso, delle scuole e degli insegnanti – per culpa in vigilando.
I Giudici della Suprema Corte non hanno avuto necessità di riferirsi alle citate norme legislative generali, perché presuntivamente si saranno attenuti al principio di logica, teorizzato dal filosofo medioevale Guglielmo da Occam, principio noto agli studenti dei primi anni di giurisprudenza come “rasoio di Occam”, espresso nel broccardo Frusta fit per plura quod fieri potest per pauciora”: è inutile fare con più ciò che si può fare con meno, cioè è inutile usare molte parole per dire ciò che necessita di poche.
Sicché, dal momento che il Regolamento scolastico è una norma regolamentare, in quanto la sua formulazione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato nel suo testo originario con il D.P.R. n. 249 del 1998, ne deriva che l’accertata violazione delle lettere d) ed f) dell’art. 3 di quel Regolamento ben ha potuto costituire il supporto giuridico logico per la decisione con la quale i Magistrati della Suprema Corte hanno confermato le responsabilità che i Giudici di merito avevano imputato all’amministrazione scolastica – cioè al Dirigente e all’insegnante dell’ultima ora di lezione di quella scuola – , oltre che, parzialmente, alla stessa amministrazione comunale. Questa argomentazione è stata ritenuta dalla Corte Suprema assorbente ogni altra motivazione, per supportare la sentenza.
Diverse argomentazioni dovranno essere formulate per definire un altro aspetto del medesimo problema della responsabilità patrimoniale del personale della scuola, che preoccupa ogni insegnante e che consiste nella già ricordata culpa in vigilando. La sua base originaria è data dall’art. 2043 del codice civile, il quale, con la concisione propria dei redattori di norme giuridiche della prima metà dello scorso secolo, afferma: Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
E’ abbastanza facile prevedere che, se il Regolamento di istituto della scuola alla quale ci si sta riferendo in questo commento non avesse previsto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora, di affidare lo studente a persona titolata ad assumerne la vigilanza, i Giudici avrebbero impostato la loro indagine alla luce del predetto articolo 2043 del codice civile, con gli esiti che possono essere soltanto ipotizzati in questa sede.
Attualizzando questa propensione a proporre ipotesi concrete di aspetti problematici di vita scolastica e delle conseguenti soluzioni, si può affermare che l’esigenza primaria, avvertita dalla generalità dei Consigli di istituto, è rivolta notoriamente a conciliare gli obblighi degli insegnanti, come i loro diritti, con le non meno rilevanti esigenze di tutela dell’ incolumità degli alunni di minore età.
Il Regolamento scolastico è una norma regolamentare, prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (approvato il D.P.R. n. 249 del 1998), dunque ha potuto costituire il supporto giuridico logico per la decisione
In molti Regolamenti di istituto viene previsto che i genitori, o loro delegati, si debbano presentare personalmente nei locali scolastici, per vedersi riaffidati i propri figli.
E’ un sistema ordinamentale, questo, che risulta univoco negli istituti comprensivi di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per l’evidente ragione che i bambini della scuola primaria, come i loro condiscepoli delle classi della scuola secondaria di I grado, in via generale, non dispongono di un sufficiente livello di autonomia personale, che permetta loro di affrontare la pericolosità dei percorsi urbani delle città più popolose, come pure i percorsi non meno insicuri dei paesini.
Al riguardo, appare necessaria qualche riflessione per valutare l’efficacia risolutiva della consuetudine di genitori, i quali, fidando sulla raggiunta autonomia personale dei figlioletti adolescenti, autorizzano la scuola a lasciarli andar via dall’edificio ancorché non accompagnati da alcun adulto, sottoscrivendo una semplice dichiarazione, con la quale liberano il personale della scuola da ogni responsabilità.
Sembrano un po’ dubbi gli effetti che simili liberatorie possono produrre nella sfera delle responsabilità del personale della scuola, perché tali responsabilità, come si è scritto, derivano dall’art. 2043 del codice civile, i cui effetti, ovviamente, non possono essere limitati da generose volontà genitoriali, se non quando il limite derivi dall’applicazione di altre norme giuridiche.
E’ lo Stato, non certo i genitori, che dichiara responsabili per danno gli insegnanti nel tempo in cui i minori sono sottoposti alla loro vigilanza. Conseguentemente, se un ragazzetto, uscendo da solo dal ben tutelato perimetro scolastico – allo stesso modo con cui il buon Parini procedeva appoggiandosi al bastone, per le strade milanesi fra l’iniqua furia dei carri -, ricevesse un urto da un motorino sfrecciante per la strada, e ne soffrissero i suoi arti, con ferite guaribili in più di 15 giorni, non potrebbe non conseguirne l’azione penale del Pubblico ministero, nonostante la liberatoria che il genitore avesse rilasciato alla scuola, autorizzando il figlio ad avventurarsi da solo nel convulso traffico cittadino. Sarà, poi, il Giudice dell’udienza preliminare a stabilire se l’età dell’alunno infortunato e il suo grado di maturazione evolutiva potevano considerarsi sufficienti a dichiarare la scuola immune da censure.
Non si potrà, peraltro, non tener conto, a tal riguardo, che il codice della strada consente ai quattordicenni di porsi alla guida di veicoli con 2 o 3 ruote, dotati di motore con cilindrata fino a 50 centimetri cubi, che possono raggiungere una velocità non superiore a 45 km/h, con facoltà di trasportare esclusivamente il conducente. Orbene, allo stesso modo in cui i giureconsulti romani, prendendo atto che si poteva contrarre matrimonio e stipulare i connessi patti matrimoniali soltanto con la maggiore età, consentivano di stipulare gli stessi patti matrimoniali anche a sposi minorenni, secondo il broccardo habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia, in omaggio allo stesso principio di ermeneutica giuridica, potrà essere considerato legittimo che i genitori di alunni quattordicenni, facendo responsabile affidamento, caso per caso, sulla raggiunta autonomia personale dei figli, autorizzino la scuola a lasciare uscire dal perimetro scolastico i quattordicenni, perché tornino da soli nella residenza familiare.
I Magistrati della Suprema Corte hanno confermato le responsabilità che i Giudici di merito avevano imputato al Dirigente e all’insegnante dell’ultima ora di lezione di quella scuola – oltre che, parzialmente, alla stessa amministrazione comunale
Il redattore di questo commento non ha rinvenuto nell’ordinamento generale dello Stato, né in quello scolastico, alcuna norma giuridica, al di là del già citato articolo 2043 del codice civile, che induca la scuola a prevedere nel suo Regolamento di istituto l’obbligo dell’insegnante dell’ultima ora di accompagnare i minori al di là del perimetro scolastico, per affidarlli ai genitori, oppure a persone da loro delegate, o al personale accompagnatore del servizio di trasporto esterno, pubblico o privato che sia.
Nel secondo comma dell’art. 2048 del citato codice civile si leggono queste proposizioni: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno causato dal fatto illecito dei lori allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza”. Tale norma è considerata principio fondativo della responsabilità degli insegnanti, principio che, a rigor di logica, vale non soltanto nel tempo-scuola, ma anche nello spazio in cui si svolge il servizio educativo. Questa verità rimane incontestabile, almeno sino a quando una norma di diritto positivo non disporrà altrimenti.
Tuttavia, anche sulla scorta di quanto detto, si dovrà riflettere su d’ una prassi – ben nota a chi opera nelle scuole del primo ciclo -, la quale consente di affermare che non vi è Regolamento scolastico i cui redattori abbiano potuto ignorare l’ipotesi, purtroppo ricorrente, di genitori che non rispettano con la dovuta costanza e diligenza gli orari previsti per prendere in consegna i figlioli all’ uscita dalla scuola.
Un altro aspetto del medesimo problema della responsabilità patrimoniale del personale della scuola, consiste nella culpa in vigilando. La sua base originaria è data dall’art. 2043 del codice civile
Tutti i Regolamenti scolastici e, prima ancora, i Patti di cooperazione educativa degli Istituti, debitamente sottoscritti dai genitori, oltre che dal Dirigenti scolastici, rimarcano la necessità del rispetto degli orari di chiusura dei locali scolastici. Ma la realtà quotidiana non assicura certezze al riguardo.
Peraltro, la singolarità delle alterne vicende umane non esclude che il caso, o la necessità, come si chiedeva negli anni ’60 il Nobel per la chimica, Jaques Monod, non consenta sempre ai genitori, né ai loro delegati, di presentarsi tempestivamente a scuola, per farsi riaffidare i figli a lezioni concluse.
E’ vero che la Corte di Cassazione non ammette dubbi al riguardo, nel senso che, nel caso in cui nessun componente della famiglia del minore si presenti a scuola per prelevarne il figlio, il personale scolastico non potrà abbandonare il minore fra la furia delle auto, dei motorini e delle biciclette. La scuola dovrà collegarsi telefonicamente, o con mezzi digitali, ad istituzioni pubbliche del territorio, affinché un loro rappresentante prenda in consegna i minori, per riconsegnarli alle famiglie. Tutto ciò, naturalmente, dopo che lo stesso personale della scuola avrà tentato infruttuosamente di rivolgere il medesimo appello alla famiglia del minore, o a persone designate ad hoc dalla stessa famiglia.
Un’ultima nota: il mansionario del collaboratore scolastico, allegato al Contratto Collettivo Nazionale della Scuola del 29 novembre 2007 assegna al predetto collaboratore compiti di vigilanza sugli alunni nei periodi immediatamente successivi alla conclusione delle lezioni.
L’articolo 2043 del Codice civile sancisce che: Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ma questo principio non è richiamato dalla sentenza della Cassazione
Neppure questa norma contrattuale risolve, per la generalità delle scuole italiane, il problema della individuazione della persona, o dell’istituzione, cui competa il dovere di vigilanza sui minori nello spazio esistente fra il cancello d’ingresso della scuola e lo scuolabus. Problema, questo, che, come si è già detto, la sentenza in questione ha risolto, fondandosi esclusivamente sulle lettere d) ed f) dell’art. 3 del violato Regolamento d’istituto.
Ne consegue soltanto un discreto, quasi flebile, suggerimento conclusivo: fra gli articoli del Regolamento d’ istituto potrebbe comparire un comma che indichi, nel dettaglio, gli obblighi di puntualità che devono osservare i genitori nel prelevare, entro una determinata ora, i figli minori che non fossero ritenuti dagli stessi genitori in grado di raggiungere da soli le proprie residenze, A tale obbligo il Regolamento potrà aggiungere l’indicazione delle misure organizzative, alle quali la scuola ricorrerà, per assicurare la protezione del minore che non fosse stato prelevato dai genitori, o dai loro delegati, a conclusione delle attività didattiche – come ha precisato la Suprema Corte -, anche affidandolo ad agenti dei servizi sociali, o comunque pubblici.
Resta l’ultimo, delicato problema dell’accompagnamento degli alunni di più tenera età, che varcano il cancello della scuola per salire sullo scuolabus. La correlazione che, durante il tempo dell’uscita degli alunni dalla scuola, deve essere assicurata fra il collaboratore scolastico, il quale è bene che si trovi diligentemente vicino al predetto cancello, ed il personale assistente dello scuolabus potrà garantire la sicurezza dei bambini e dei fanciulletti, specialmente se, come generalmente avviene, non mancherà la vigilanza esterna alla scuola degli agenti della Polizia locale, ai quali è affidato il compito di vigilare sul pericoloso confluire ed defluire delle auto dei genitori, che contemporaneamente si accodano per prelevare i figli, come le api impollinatrici vicino ai rami del pesco in fiore.
Questa sembra la soluzione più idonea a salvaguardare l’incolumità degli allievi e a sollevare il personale scolastico da ogni responsabilità.
Riferimenti normativi
Sentenza Cassazione n.21593/2017
D.P.R. n.249/1998
Art.2043 del codice civile
Art. 2048 del codice civile
C.C.N.L. 29 novembre 2007
D.P.R. n.249/1998

