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Supplenti Covid e sospensione della didattica a distanza

La Didattica a distanza comporta una serie di interrogativi anche riguardo alle nomine dei collaboratori scolastici nominati su organico Covid

Questa risposta a quesito rettifica e sostituisce quella pubblicata, con il medesimo titolo, nella newsletter del 5 novembre 2020

Abstract

I dipendenti scolastici, nominati supplenti sui posti Covid, restano in servizio durante il tempo della sospensione della didattica in presenza.

E’ stato chiesto se “I collaboratori scolastici, nominati su organico Covid, durante la sospensione delle attività didattiche in presenza, vanno licenziati o mantenuti in servizio”.

In risposta si trascrive il primo comma e le due lettere a) e b) dell’art. 231-bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 17 luglio 2020, n. 77:

“Al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di cui all’alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

In caso di sospensione dell’attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo”.

Il 13 ottobre 2020 è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 dello stesso 13 ottobre 2020 – serie generale – la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha dato al testo della suddetta lettera b) la seguente forma:

“b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea.

In caso di sospensione dell’attività in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni  con le modalità del lavoro agile”.

La citata novella legislativa consente di affermare che, nelle scuole in cui operi la sospensione della didattica in presenza, i supplenti sui posti covid resteranno in servizio per il tempo in cui la scuola sarà impegnata nella didattica a distanza.

Orbene, sia concesso che il redattore ricorra all’elegante forma con la quale gli autori  della classicità latina emendavano qualche errore in cui potevano incorrere nelle loro opere, scrivendo non proprio umilmente “Etiam bonus Homerus quandoque dormìtat “ per segnalare che questa risposta rettifica, sostituendola, l’opposta risposta che  allo stesso quesito ha dato precedentemente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34

Legge 17 luglio 2020, n.77

Legge 13 ottobre 2020, n.126

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