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Supporto amministrativo “in prestito”

Una scuola può richiedere l’aiuto temporaneo di un collaboratore amministrativo che presta servizio in un altro istituto? Qual è la prassi da seguire?  AbstractUn istituto scolastico ha richiesto, per ora in via informale, che un assistente amministrativo proveniente da un’altra scuola presti servizio, fuori dal normale orario di lavoro, per aiutare a smaltire i pagamenti arretrati degli stipendi agli insegnanti supplenti. Il dipendente è disponibile a collaborare, ma non a svolgere lavoro straordinario. La scuola chiede ora come risolvere la questione.

Fra i procedimenti amministrativi che sono propri delle attività delle segreterie scolastiche vi è il pagamento degli stipendi arretrati ai supplenti. La domanda può far sorgere qualche interrogativo, per il fatto che, da un po’ di anni, la procedura del pagamento degli stipendi ai supplenti è stata trasferita all’ufficio territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e vi si dà avvio da parte della Scuola, con la trasmissione al predetto Ufficio del contratto individuale di lavoro del supplente. Il che autorizzerebbe a pensare che non vi dovrebbero esser particolari problemi al riguardo, anche perché il pagamento di supplenze arretrate rientra nelle competenze del predetto ufficio territoriale del MEF.

 

Si può prescindere, comunque, da questa riserva, per precisare che la Rivista ha ricevuto un quesito con il quale le si è chiesto di sapere quale possa essere la prassi che la scuola deve seguire per servirsi dell’apporto professionale suppletivo di un assistente amministrativo, in organico in altre scuola. Egli si è dichiarato disponibile – ovviamente al di fuori del suo orario di lavoro ordinario; non altrettanto ovviamente, si è dichiarato non disponibile a prestar lavoro straordinario nella scuola che ne ha chiesto la prestazione suppletiva – a dipanar la matassa del mancato pagamento degli stipendi arretrati ai supplenti.

 

Nella mente di colui che si accinge a rispondere al quesito è balzato irruentemente il comma finale, il 4°, dell’art. 31 del Regolamento finanziario della Scuola, approvato con il Decreto interministeriale n. 44, del 1° febbraio 2001 – peraltro in via di sostituzione –, nel quale si leggono queste proposizioni: E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera g) e dall’articolo 40.

 

Il citato comma 4° dell’art. 33 del predetto Regolamento finanziario non è applicabile al quesito ricevuto, perché tale norma legittima soltanto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti. Non sembra proprio che la procedura per il pagamento degli stipendi arretrati richieda la prestazione dell’opera intellettuale di esperti particolarmente dotati di professionalità amministrativo-contabile.

 

Non maggiore utilità, a prima vista,  sembrerebbe che possa offrire la previsione contenuta nell’art. 57 del CCNL Scuola del novembre del 2007 – confermato dal nuovo CCNL Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018 – il quale prevede che il personale ATA può prestare la sua collaborazione ad altra scuola, per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.

 

Tale collaborazione – si legge ancora nel CCNL – non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio, ed è autorizzata dal dirigente  scolastico, sentito il parere del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

 

La realtà, però, potrebbe eliminare il dubbio espresso dalla voce verbale “non sembrerebbe”, che forma l’incipit del comma precedente, se si constatasse che il procedimento diretto alla corresponsione degli stipendi arretrati ai supplenti presenta degli aspetti che, per la loro specificità tecnica, sono tanto singolari, da potersi ritenere ragionevolmente che non possono essere gestiti dalle competenze professionali ordinarie, proprie dei dipendenti scolastici (assistenti amministrativi e direttore dei servizi generali ed amministrativi). Questa possibilità rientra nella previsione formulata nell’art. 31, 4° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001.

 

Se il caso proposto riveste questa tipicità, il dirigente scolastico della scuola che è gravata dall’obbligo di far percepire ai dipendenti i già maturati stipendi, potrà avanzarne richiesta al collega della Scuola nella quale presti servizio l’assistente amministrativo che si è proposto per concorrere all’espletamento della pratica del pagamento degli stipendi arretrati.

Poiché la lettera g) del 2° comma dell’art. 33 include i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, fra i procedimenti per i quali è necessario che il Consiglio di Istituto sia stato chiamato a deliberare i criteri cui il Dirigente deve attenersi, appare d’obbligo che il Dirigente investa il predetto organo collegiale della questione, in modo che il Consiglio di istituto possa esprimere il suo giudizio al riguardo. Soltanto dopo averne acquisito il parere, il Dirigente potrà definire e concludere il procedimento.

 

Il Dirigente della scuola appena citata, acquisito l’assenso dell’assistente amministrativo del quale si tratta, e dopo aver chiesto ed ottenuto il parere favorevole del direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua scuola, potrà autorizzare l’assistente amministrativo autoffertosi a collaborare con la scuola che ne ha fatto richiesta.

Sia chiaro, però, che l’autorizzazione concessa non esonera l’assistente amministrativo dal suo obbligo di prestare l’orario ordinario di 36 ore di servizio nella scuola di titolarità.

 

Ne consegue che la prestazione di collaborazione suppletiva nella scuola che ha avanzato la richiesta dovrà avvenire in orario supplementare. Tale prestazione supplementare sarà retribuita dalla scuola che ha chiesto la collaborazione, secondo quanto prevede la lettera h) del 2° comma dell’art. 88 del su citato CCNL del novembre 2007.

 

Fonti normative

CCNL Scuola del 29 novembre 2007

CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018

Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44

 

 

 

 

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