Trasferimento di studente in corso d’anno
Può uno studente ottenere in corso d’anno il trasferimento ad altro tipo di istituto?
ABSTRACT
L’ ordinamento scolastico vieta il trasferimento di uno studente in corso d’anno da un istituto di istruzione secondaria del secondo ciclo di istruzione ad un istituto di ordine diverso. Lo studente che voglia cambiare il tipo di istituto frequentato potrà farlo sottoponendosi, a fine anno scolastico, ad esami integrativi. Salvo che non si tratti dello studente che frequenti il primo anno di un istituto del secondo ciclo di istruzione, il quale potrà cambiare indirizzo di studi, a fine d’anno, sulla base di un solo colloquio.
E’ stato chiesto se non debba essere censurato il comportamento di un istituto tecnico che il 1° settembre ha ammesso alla frequenza della sua classe terza un giovanetto che l’anno precedente ha frequentato senza successo la classe terza di un liceo scientifico statale, previo rilascio del richiesto nulla-osta.
Nel formulare il quesito, l’autore si è mostrato più che professionalmente informato sull’ originaria procedura che l’ordinamento scolastico aveva fissato per la generalità dei trasferimenti di alunni che intendessero trasferirsi da un istituto ad un altro, ed ha dimostrato di saper bene che la fonte della normativa specifica è piuttosto antica: è il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, il cui art. 4 dispone che: l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.
La formazione accademico-professionale in scienze giuridiche, seguita in gioventù, ha aiutato il predetto autore del quesito a desumere che il sopra trascritto art. 4 si riferisce esclusivamente ai trasferimenti che avvengono fra istituto dello stesso tipo, ordine e grado (es: da un liceo classico ad un altro liceo classico, da un tecnico ad indirizzo amministrativo ad un omologo tecnico, ecc.).
Non vi è dubbio che, se la citata norma del 1925 potesse essere invocata anche dallo studente che intenda trasferirsi dalla terza classe di un istituto tecnico ad una corrispondente classe di liceo, ne deriverebbe l’inutilità delle disposizioni con cui lo stesso regio decreto ha disciplinato gli esami integrativi, che, notoriamente, permettono di ottenere l’ammissione alla frequenza di un istituto di ordine e tipologia diversi, rispetto all’istituto già frequentato.
E’ altrettanto chiaro che, se il già menzionato art. 4 si applicasse ai transiti di alunni fra istituti di tipo, ordine e grado diversi, non si spiegherebbe affatto la ragione per la quale lo stesso art. 4 ha disposto che al fascicolo del trasferimento dello studente debba essere allegata la dichiarazione del Preside dell’istituto di provenienza, relativa alla parte del programma già svolta. In verità, quella dichiarazione, richiesta al Preside della scuola di provenienza dello studente che chieda il trasferimento, serve soltanto per consentire al Consiglio della classe della nuova scuola di valutare se la programmazione didattica della scuola di provenienza sia compatibile con quella della scuola d’arrivo, con l’ulteriore conseguenza che, ove il predetto Consiglio della classe d’arrivo rilevasse una forte discrepanza fra le programmazioni didattiche dei due istituti (di provenienza e d’arrivo), il trasferimento dovrebbe essere negato, per l’impossibilità dello studente di partecipare proficuamente alle lezioni della classe richiesta.
Lo stesso autore, inoltre, ha avuto modo di corroborare ulteriormente la sua convinzione con la lettura della Nota ministeriale prot. n. 1203, del 5.2.2016, con la quale la dott.ssa Carmela Palumbo, dalla sua qualificata cattedra di Direttore generale degli ordinamenti scolastici del Miur, ha confermato, e con categorica precisione, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, che le aveva rivolto uno specifico quesito: Non è consentito, nel corso dell’anno scolastico, il passaggio di alunni per classe corrispondente a quella frequentata, provenienti da istituto di ordine, tipo ed indirizzo diverso.
Risposta, peraltro, quella appena citata, ben argomentata. La dottoressa Palumbo, infatti, ha ricostruito sapientemente l’iter storico della legislazione esistente sulla materia, eliminando, in primo luogo, il dubbio che avrà potuto far sorgere nell’Ufficio Scolastico Regionale lombardo la lettura del 7° comma dell’art. 1 del Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 (è stato, questo, l’ultimo dei decreti legislativi che il Ministro Letizia Moratti ha emanato, in attuazione della sua stessa legge delega, la n. 53 del 28 marzo 2003, generativa della riforma Moratti ).
In relazione all’accennato dubbio, si può trascrivere il citato comma 7° dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 226/2005: Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali e, all’interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell’istruzione e formazione professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
Queste disposizioni non hanno mai potuto trovare applicazione, ha osservato il Direttore Generale del Miur, in quanto la nuova normativa delegata del 2005, che avrebbe dovuto poi concretarsi nella relativa documentazione di dettaglio, è rimasta quale semplice enunciazione di principio di ordine generale. Per aver certezza della piena legittimità della tesi del suddetto Direttore Generale, sarà sufficiente ricordare che la riforma, avviata nel marzo del 2003 dalla Ministra Moratti, è stata travolta dalla successiva legislazione, originata dalle iniziative legislative del suo successore (on.le Giuseppe Fioroni).
Ad adiuvandum si potrà ricordare che l’architettura delineata dalla Moratti con la sua riforma aveva fissato una radicale separazione nel contesto del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ripartendolo, da una parte, fra il sistema dei licei (ne erano previsti otto), che era stato inquadrato nel Ministero della Pubblica Istruzione, dall’altra, confermando nella competenza delle Regioni, peraltro già prevista dalla Costituzione, il nuovo sistema dell’istruzione e formazione professionale.
La nuova architettura degli otto licei statali avrebbe richiesto una conseguente ridefinizione delle regole per la frequenza ed il passaggio fra gli otto licei, ridefinizione che la Ministra Moratti non ha fatto in tempo a realizzare perché, come si è detto, il suo epigono Fioroni ha riportato nella sfera del Ministero dell’Istruzione gli istituti tecnici e professional
Il ritorno all’antico ha fatto rinascere la piena efficacia di tutta la regolamentazione dei trasferimenti degli alunni e degli studenti, in particolare, quella dell’Ordinanza sugli scrutini e sugli esami che ha il n. 90 e la data del 21 maggio 2001, il cui art. 24 riguarda specificamente la materia del quesito in esame. Invero, la rubrica di questo articolo farebbe ritenere che non tratti espressamente dei trasferimenti degli alunni, dal momento che vi si leggono due soli termini: Esami integrativi. L’esame del testo del primo comma dell’articolo consentirà, però, di verificare che le sue proposizioni escludono, in modo categorico, che gli alunni possano trasferirsi da un istituto ad un altro, di tipo, ordine e grado diversi, presentando un semplice nulla osta dell’istituto di provenienza.
Ecco il testo del primo comma dell’art. 24 citato:
1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
E’ lapalissiano che, se l’ordinamento avesse voluto far transitare direttamente, cioè senza esami o accertamento alcuno, lo studente dalla terza classe del liceo scientifico alla 1^ classe del triennio conclusivo del liceo classico, i due commi trascritti non avrebbero avuto alcun senso.
Il tempo del SarsCovid-2 ha però comportato una significativa modifica al sistema normativo che disciplina gli esami integrativi, escludendo dall’obbligo di sottoporvisi gli studenti che frequentino esclusivamente il primo anno di un corso di studi liceale, tecnico o professionale. E’ una norma, quella cui ci si riferisce, che è contenuta nel Decreto Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021, il cui articolo 4 , al comma 10, così dispone:
“ a) Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
b) Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi”.
Se si vorrà porre specifica attenzione al testo in corrispondenza della lettera a), se ne potrà trarre la conclusione che quel testo è del tutto pleonastico, nel senso che non aggiunge, né toglie, alcunché alla disciplina degli esami integrativi. Infatti, gli studenti frequentanti il primo anno d’un liceo, d’un istituto tecnico o d’un istituto professionale che, rimasti delusi dalle discipline del piano di studi, intendevano cambiare ordine scolastico dal 1° settembre successivo potevano tranquillamente farlo anche prima che venisse pubblicato il citato D.M. n. 5 dell’8.2.2021 perché, a partire dal 17 marzo 1861, per iscriversi alla prima classe di un istituto di secondo grado, era sufficiente la licenza media. Leggendo, quindi, la proposizione su trascritta “senza dover svolgere esami integrativi”, non si potrà non pensare – absit injuria verbis!!! – alla massima latina “Etiam bonus Homerus quandoque dormitat” .
E’ certamente innovativa, invece, la disposizione contenuta nel testo della lettera b) del suddetto comma 10, la quale esclude che debbano sottoporsi ad esami integrativi gli studenti frequentanti la prima classe di un istituto del secondo ciclo, che vogliano lasciare il corso iniziato per iscriversi alla seconda classe di un istituto di ordine diverso. Sarà sufficiente, per loro, un colloquio svolto presso l’istituto di nuova iscrizione.
Quest’ultima disposizione riporta alla mente d’un anziano ex provveditore agli studi le “passerelle” del buon ex Ministro della P.I., le quali consentivano agli studenti della prima classe di un istituto superiore di cambiare indirizzo frequentando, con una singolare procedura a scavalco in corso d’anno, un diverso istituto prescelto.
Tanto detto, per rispondere, infine, ad una specifica richiesta del cortese autore del quesito, si assicura che la valutazione della domanda di trasferimento da una classe intermedia o finale d’un istituto del secondo ciclo di istruzione ad una corrispondente classe di istituto dello stesso grado, ordine e tipo deve essere effettuata dal Dirigente scolastico, quale organo monocratico legittimato a emettere gli atti di gestione della scuola; detta decisione del Dirigente scolastico dovrà essere adottata dopo che il Consiglio della nuova classe richiesta avrà espresso il suo parere circa il livello della programmazione didattica seguita dallo studente nell’’istituto di origine.
Riferimenti normativi
Regio Decreto 4 maggio 1925, n.653
Nota ministeriale 5 febbraio 2016, prot. n.1203
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226
O.M. 21 maggio 2001, n.90
D.M. 8 febbraio 2021, n.5

