Ultimissime dal CIG : ANAC CHIARISCE LA TEMPISTICA E LA CORRETTA ACQUISIZIONE DEL CIG
Con due distinti comunicati, ambedue del 13 luglio, ma depositati presso la Segreteria del Consiglio in data 8 agosto 2016, l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) chiarisce la tempistica e la corretta acquisizione del CIG (Codice Identificativo di Gara) anche quando esso viene acquisito facendo ricorso alla modalità smart, ossia attraverso il sistema in cui le Stazioni Appaltanti (SA) possono ottenere i CIG in modalità semplificata.
Ricordiamo che il CIG ottenuto in modalità smart può essere utilizzato solo per la micro-contrattualistica (contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 ed affidati ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando) e contratti esclusi in tutto o in parte dell’applicazione del Codice.
Non è più possibile, invece, ricorrere agli “smart CIG in carnet” per nessuna categoria merceologica.
Con il primo Comunicato, trattante della “Tempistiche di acquisizione del CIG”, l’ANAC stabilisce che:
per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della pubblicazione in GU, in modo che possa essere ivi riportato;
per le gare con lettera d’invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse e riportato nella stessa lettera d’invito;
per agli acquisiti effettuati senza le formalità di cui ai punti 1. e 2., il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto o della lettera d’ordine in modo che possa essere riportato nei due documenti;
per le gare per i quali non è previsto l’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità, il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto.
Con il secondo Comunicato relativo, invece, alle “Modalità operative per l’acquisizione del CIG”, l’ANAC aggiorna di fatto il precedente Comunicato del 10 febbraio 2016 introducendo una voce in più tra le motivazioni obbligatorie per gli acquisiti effettuati nelle categorie merceologiche che prevedono il ricorso ai soggetti aggregatori.
Infatti, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM 24 dicembre, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (vaccini, farmaci, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.
Ovviamente le scuole, che non sono coinvolte dalle categorie merceologiche in questione, dovranno procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità, selezionando semplicemente la voce “altre categorie”.
Gli istituti scolastici, infatti, rientrano tra le categorie diverse di cui al punto 5 del Comunicato ANAC in parola e non sono soggette ad una serie di comunicazioni a cui sono obbligati, al contrario, altre Stazioni Appaltanti.
A seguito della pubblicazione del DPCM del 24 dicembre 2015 (in G.U. n. 32 del 9 febbraio 2016) sono state individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le stazioni appaltanti di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del Tuel, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), sono obbligate a ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.
Pertanto, i RUP delle predette stazioni appaltanti che intendono effettuare un affidamento pubblico, al momento dell’acquisizione del CIG, tramite la consueta procedura informatica, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità se l’affidamento riguarda una delle categorie merceologiche di cui all’art. 1 del citato Decreto, ovvero categoria differente.
Per ovvie ragioni procedurali, le dichiarazioni a cui si fa riferimento e che sono state precisate con il Comunicato ANAC relativo alle “Modalità operative per l’acquisizione del CIG” verranno richieste direttamente in fase di acquisizione del CIG se si procede in modalità smart, mentre saranno richieste già in fase di creazione della gara se si acquisisce il CIG attraverso la procedura classica per importi superiori a 40 mila euro.

