• venerdì , 29 Marzo 2024

Un contratto adeguato per la dirigenza scolastica

Dalla Legge Bassanini alla Legge 107 del 2015, le aspettative dei DS

 di  Antonio Santoro

                                    

Abstract

I compiti e le responsabilità del Dirigente scolastico, ripresi e potenziati dalla Legge 107/2015, legittimano le aspettative di un miglioramento significativo della condizione contrattuale della dirigenza nella scuola dell’autonomia.

 

Per il personale della scuola è finalmente tempo di rinnovi contrattuali, e dovrebbe in particolare essere tempo – si dice da più parti – per una considerazione adeguata, in termini economici, della dirigenza scolastica: quindi, per un riconoscimento effettivo della rilevanza di una figura professionale che nella scuola ha via via valorizzato, nel tempo, sia la titolarità della leadership educativa che i compiti e le responsabilità della dimensione manageriale. Di una managerialità che, proprio per il fatto di non essere mai stata considerata “disgiunta da una corretta funzione di leadership educativa”, ha costantemente indicato al Dirigente scolastico le prospettive di guidare i processi e di un “esercizio impegnativo”, finalizzato a consentire alle persone dell’istituzione di porsi e quindi di essere “in condizione di saper analizzare i dati, i contenuti, i modi, i tempi della propria organizzazione, con forte senso di appartenenza e di condivisione dei risultati, degli imprevisti e persino dei momenti conflittuali” (1).

La Legge Bassanini conferisce “ai capi d’istituto […] la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche

Le legittime aspettative dei Dirigenti scolastici, per un equo apprezzamento del loro lavoro, possono essere ricondotte al momento in cui la Legge Bassanini conferisce “ai capi d’istituto […] la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche” (Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, c. 16) e a quello, successivo, della formale attribuzione, agli stessi Dirigenti, di “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”, di organizzazione della “attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative”, nonché della responsabilità “in ordine ai risultati” (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, commi 1 e 2).

Woman Is Reading Bank Notice About Credit Card Spending And  RepOggi quelle aspettative risultano viepiù giustificate perché la riforma della Buona Scuolacarica il dirigente di ulteriori compiti e di una responsabilità ancora maggiore; la riforma, cioè, poggia deliberatamente sull’acquisizione della necessità di riattivarne il ruolo espresso di guida dell’istituto, sia pur nel rispetto (ribadito a chiare lettere – v. Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, c. 78) delle prerogative delle altre componenti della comunità scolastica. Quest’ultimo aspetto è assai rilevante perché, se da un lato può essere concepito come un omaggio retorico, per altro verso consente di sottolineare ancora la vocazione necessariamente ‘servente’ del capo d’istituto nei confronti della comunità scolastica di riferimento” (2).

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