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Un contratto adeguato per la dirigenza scolastica

Dalla Legge Bassanini alla Legge 107 del 2015, le aspettative dei DS  di  Antonio Santoro                                    AbstractI compiti e le responsabilità del Dirigente scolastico, ripresi e potenziati dalla Legge 107/2015, legittimano le aspettative di un miglioramento significativo della condizione contrattuale della dirigenza nella scuola dell’autonomia.

 

Per il personale della scuola è finalmente tempo di rinnovi contrattuali, e dovrebbe in particolare essere tempo – si dice da più parti – per una considerazione adeguata, in termini economici, della dirigenza scolastica: quindi, per un riconoscimento effettivo della rilevanza di una figura professionale che nella scuola ha via via valorizzato, nel tempo, sia la titolarità della leadership educativa che i compiti e le responsabilità della dimensione manageriale. Di una managerialità che, proprio per il fatto di non essere mai stata considerata “disgiunta da una corretta funzione di leadership educativa”, ha costantemente indicato al Dirigente scolastico le prospettive di guidare i processi e di un “esercizio impegnativo”, finalizzato a consentire alle persone dell’istituzione di porsi e quindi di essere “in condizione di saper analizzare i dati, i contenuti, i modi, i tempi della propria organizzazione, con forte senso di appartenenza e di condivisione dei risultati, degli imprevisti e persino dei momenti conflittuali” (1).

La Legge Bassanini conferisce “ai capi d’istituto […] la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche

Le legittime aspettative dei Dirigenti scolastici, per un equo apprezzamento del loro lavoro, possono essere ricondotte al momento in cui la Legge Bassanini conferisce “ai capi d’istituto […] la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto della personalità giuridica e dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche” (Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, c. 16) e a quello, successivo, della formale attribuzione, agli stessi Dirigenti, di “autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”, di organizzazione della “attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative”, nonché della responsabilità “in ordine ai risultati” (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, commi 1 e 2).

Woman Is Reading Bank Notice About Credit Card Spending And  RepOggi quelle aspettative risultano viepiù giustificate perché la riforma della Buona Scuolacarica il dirigente di ulteriori compiti e di una responsabilità ancora maggiore; la riforma, cioè, poggia deliberatamente sull’acquisizione della necessità di riattivarne il ruolo espresso di guida dell’istituto, sia pur nel rispetto (ribadito a chiare lettere – v. Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, c. 78) delle prerogative delle altre componenti della comunità scolastica. Quest’ultimo aspetto è assai rilevante perché, se da un lato può essere concepito come un omaggio retorico, per altro verso consente di sottolineare ancora la vocazione necessariamente ‘servente’ del capo d’istituto nei confronti della comunità scolastica di riferimento” (2).

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I DS, secondo il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, commi 1 e 2 hanno autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane

Precisa subito dopo Fulvio Cortese che “I profili della dirigenza scolastica direttamente riguardati dalla legge n. 107/2015 sono sostanzialmente quattro:

 

  • l’esplicito riconoscimento, in capo al Dirigente scolastico, di una funzione di stimolo, di indirizzo, delle attività proprie del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e l’approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa e, in uno con esso, l’individuazione del corrispondente fabbisogno di personale all’interno del neo-istituito Organico dell’autonomia;
  • il rafforzamento, altrettanto espresso, del ruolo di coordinamento del Dirigente scolastico, e quindi dei suoi poteri di direzione e di gestione, con riaffermazione delle sue responsabilità di risultato, sia circa il servizio sia circa la valorizzazione del personale, e con ampliamento dei suoi poteri di rappresentanza anche verso l’esterno e di individuazione di possibili ‘alleati’ esterni da coinvolgere nel progetto dell’istituto;
  • il conferimento al Dirigente scolastico […] di un ruolo attivo nell’individuazione del personale docente […], nella formulazione delle relative proposte di incarico triennale, nell’assegnazione degli incarichi medesimi e nella valutazione degli insegnanti;
  • la definizione di uno specifico e nuovo percorso di valutazione per i Dirigenti scolastici…” (3).

 

Compiti, responsabilità e prospettive che richiedono e meritano, evidentemente, in sede contrattuale, un trattamento dirigenziale, senza però che questo comporti l’attenuazione o addirittura la perdita della specificità della dirigenza nella scuola dell’autonomia. “Il dirigente scolastico – rileva opportunamente Anna Papa – non è […] un dirigente ‘generalista’, suscettibile di poter essere chiamato a dirigere qualsiasi amministrazione pubblica, ma resta un dirigente nel senso proprio del termine”. Lo stesso legislatore, infatti, “in sede di riforma della dirigenza pubblica (v. L. n. 124/2015), […] ha voluto, esplicitamente, rimarcare la distinzione tra le due figure di dirigente, pubblico e scolastico, non perché quest’ultimo non sia un dirigente, ma perché, occorre presumere, le specificità dell’istituzione scolastica, nella quale gli elementi di efficienza ed efficacia necessitano di essere valutati in modo peculiare, impediscono che essa possa essere assimilata ad una ‘normale’ amministrazione pubblica, nella quale invece si vuol far prevalere il principio della rotazione e della fungibilità dei dirigenti tra amministrazioni diverse” (4).

Il legislatore ha voluto rimarcare la distinzione tra le due figure di dirigente, pubblico e scolastico, perché il DS è e deve restare, soprattutto, un leader per l’educazione

Il Dirigente scolastico, insomma, è e deve restare, soprattutto, un leader per l’educazione, cioè un professionista “capace ogni giorno di tradurre la visione della complessità moderna in realtà educativa” e quindi “in grado di guidare le persone a saper guardare avanti, di infondere energia per superare le difficoltà, ma anche per apprezzare le potenzialità (formative) della complessità in cui navighiamo” (5).

 

 

 

 

 

Note

1) Renato Di Nubila, Leadership educativa e valorizzazione delle risorse umane a scuola, in Dirigenti Scuola, Annuario 2015, p. 57.

2) Fulvio Cortese, La dirigenza scolastica. Un profilo giuridico, in Dirigenti Scuola, cit., p. 107.

3) Ivi, p. 108.

4) Anna Papa, La dirigenza scolastica tra autonomia e specificità, in Dirigenti Scuola, cit., p. 136.

5) R. Di Nubila, cit., pp. 49-50.

 

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