Uno sguardo al DdL di riforma della scuola
Compito piuttosto problematico quello di illustrare e commentare il disegno di legge del Governo di “riforma della scuola”, anche per la riconosciuta complessità delle “disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa”. La prima tentazione è perciò quella di soprassedere e di rinviare, in alternativa, alla lettura integrale del testo normativo, con l’avvertenza che non sarà comunque un’impresa facile: e non tanto perché, come dice il costituzionalista Michele Ainis, i disegni di legge governativi “sono diventati più imperscrutabili dei disegni divini” e quello per la Buona Scuola risulta essere, in particolare, “più misterioso del segreto di Fatima”. Ma perché molto è ancora indeterminato e si avverte subito l’indispensabilità di successive precisazioni, di ulteriori e più puntuali definizioni, che probabilmente verranno, nel prossimo futuro, con i previsti decreti legislativi, i quali riguarderanno, come specificato dall’articolo 21 del disegno di legge, le seguenti materie:
a) “riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
b) “rafforzamento dell’autonomia scolastica attraverso l’ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle istituzioni scolastiche”;
c) “riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, ai fini dell’accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale dell’insegnante; […] riforma delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego”;
d) “riforma, adeguamento, semplificazione e riordino dei ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; […] modalità di assegnazione degli incarichi; […] riforma delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico; […] riforma del sistema di valutazione del dirigente scolastico in relazione al rafforzamento delle relative funzioni”;
e) “riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del diritto all’istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES)”;
f) “riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della governance della scuola e degli organi collegiali”;
g) “rivisitazione, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, d’intesa con le regioni, degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale affini ai percorsi nazionali dell’istruzione e formazione professionale”;
h) “semplificazione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori”;
i) “istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia che afferisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell’offerta formativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”;
l) “disciplina in materia di diritto allo studio”;
m) “riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della normativa per gli
ambienti digitali per la didattica”;
n) “revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed
iniziative scolastiche italiane all’estero”;
- o) “riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati, con
particolare riferimento all’attività di revisione amministrativo-contabile”;
p) “adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle
competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato”.
Una considerazione adeguata degli aspetti significativi del provvedimento governativo appare tuttavia possibile, e sembra perciò utile ed opportuno fermare ora lo sguardo almeno su alcuni di essi.
Piano triennale dell’offerta formativa e Organico dell’autonomia
L’articolo 2 del DdL precisa che “le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell’offerta formativa”, il quale esplicita, oltre alla “programmazione delle attività formative rivolte al personale docente” , le scelte istituzionali “in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative”, e conseguentemente “indica:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricoli e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga”;
b) il fabbisogno dei posti per (la realizzazione delle) iniziative di potenziamento dell’offerta formativa (le quali dovranno riguardare, tra l’altro, il potenziamento delle “competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e all’inglese, mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning”, delle “competenze matematico-logiche e scientifiche”, di quelle “nella musica e nell’arte”, e, infine, “in materia di diritto e di economia”);
c) il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali”.
Dopo la valutazione positiva del Piano triennale – concretamente “elaborato dal dirigente scolastico, sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio” – e la conferma delle “risorse destinabili alle infrastrutture materiali” e del “numero di posti dell’organico dell’autonomia effettivamente attivabili”, compete allo stesso dirigente scolastico proporre “gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’Istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del Piano triennale [.], ai docenti iscritti negli albi territoriali […], nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica” (sic!).
La copertura dei posti dell’organico di scuola avviene quindi con il conferimento, da parte del dirigente scolastico, di incarichi – rinnovabili – di durata triennale a docenti iscritti agli albi territoriali. Il comma 4 dell’articolo 7 del testo in esame precisa a sua volta che “Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico [.], salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi” predetti.
Le competenze del dirigente scolastico
Risultano analiticamente indicate nel già citato art. 7 del DdL, nel quale si fa innanzitutto riferimento allo svolgimento di “compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento”, e a specifiche responsabilità in relazione alle scelte didattiche e formative, alla valorizzazione delle risorse umane e al merito dei docenti.
Si elencano poi le seguenti altre competenze:
– proposta (v. sopra) di “incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all’Istituzione scolastica [.], ai docenti iscritti negli albi territoriali […], nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”;
– individuazione “fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell’organizzazione dell’istituzione”;
– possibilità di ridurre, “nell’ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, […] il numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica”.
Nuove competenze e, quindi, nuove responsabilità per i dirigenti scolastici, che perciò fruiranno di incrementi significativi nelle specifiche retribuzioni di posizione e di risultato.
La prospettiva di superamento del precariato nella scuola
Il Piano assunzionale straordinario è di sicuro la parte del disegno di legge maggiormente conosciuta e valutata: è il capitolo delle speranze e delle delusioni, e – si dice pure – anche quello delle incomprensibili esclusioni.
Secondo l’articolo 8, in sede di prima attuazione del Piano e quindi per il prossimo anno scolastico, saranno assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi territoriali, a seguito di presentazione di apposita domanda e in fasi distinte:
a) “i vincitori presenti […] nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione”;
b) “gli iscritti a pieno titolo […] nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Lo stesso art. 8 evidenzia infine (comma 13) che, dopo l’attuazione del Piano assunzionale straordinario, “l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia”.
La formazione continua del personale docente
Al fine del progressivo incremento e della valorizzazione delle competenze professionali dei docenti, l’articolo 10 del disegno di legge prevede:
1. l’istituzione della “Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta consiste in un voucher dell’importo di 500,00 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione [..] adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
2. l’obbligatorietà, “permanente e strutturale”, della “formazione in servizio dei docenti di ruolo. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa […] e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”.
Nel successivo articolo 11 vi è, poi, dapprima la previsione dell’assegnazione annuale, all’istituzione scolastica, di un’apposita somma per la valorizzazione del merito del personale docente e quindi l’indicazione conseguente, per il capo d’istituto, di utilizzo della somma medesima mediante l’attribuzione di un bonus agli insegnanti valutati positivamente “in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola”.
Si tratta, evidentemente, di proposte innovative di ampio respiro, che portano molti a guardare con fiducia a un futuro di qualità del nostro sistema scolastico. Attese e speranze non condivise, però, da tutti: da Salvatore Settis, ad esempio, il quale ha detto, nei giorni scorsi, che “riformare la scuola significa avere un’idea di Italia (e – si può aggiungere – di cittadinanza), un’idea che purtroppo ci manca”.

