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Uso del mezzo proprio

di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda il diritto di percepire l’indennità chilometrica per l’uso del proprio mezzo di trasporto.

L’autore del quesito ha chiesto di sapere se gli competa l’indennità chilometrica per il previsto uso del mezzo proprio, al quale intende ricorrere per raggiungere la sede della scuola secondaria di primo grado, nella quale dovrà svolgere la funzione di presidente della commissione giudicatrice degli esami conclusivi.
Al quesito si deve dar risposta negativa: l’indennità chilometrica per raggiungere la sede d’esame è stata abolita dal Decreto legge n. 78 del 2010, che è stato convertito nella Legge n. 122 dello stesso anno.
A dimostrazione della fondatezza della risposta data, si trascrive l’articolo 6, comma 12, del citato Decreto legge n. 78 del 2010: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” .
Si aggiunge che l’ articolo 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 così dispone: Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un’indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato, dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.


L’altra norma abrogata dal sopra citato Decreto legge del 2010, cioè, l’art. 8 della Legge 417 del 26 luglio 1978, riguarda l’entità dell’indennità chilometrica e così dispone: La misura dell’indennità chilometrica di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. (omissis) Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Per scrupolo di compiutezza si può citare anche una deliberazione che la Magistratura contabile ha emesso al riguardo. La Corte dei conti a sezioni Unite, nella sua deliberazione n. 8 del 2011, ha dichiarato che il dipendente, il quale intenda avvalersi del proprio mezzo di trasporto al fine di rendere più agevole lo spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.
In caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici di trasporto, a condizione però che tale uso determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, ecc.

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