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Validità dell’anno scolastico

Che cosa succede se le assenze dalle lezioni superano  un quarto dell’orario curricolare personalizzato?

ABSTRACT

Se le assenze dalle lezioni superano un quarto dell’orario curricolare personalizzato, lo studente non può essere ammesso allo scrutinio  finale. La norma di legge che lo prevede è stata dettata dall’esigenza del legislatore delegato di evitare, o almeno affievolire, il fenomeno dell’abbandono scolastico. Ma i dati rilevati nel corso degli anni non sembrano attestare il successo che il legislatore si attendeva.

Preoccupa ancora i genitori, oltre che gli studenti, la minacciata perdita dell’anno scolastico nel caso in cui le assenze superino un quarto delle lezioni. Lo ha voluto il Ministro pro-tempore della Pubblica Istruzione, quando, nel 2005, con un po’ di ministeriale ed enfatica  drammatizzazione mediatica nelle parole, oltre che nel volto da primo delle classe, proclamò’ che, per  liberare le aule dall’ingloriosa  fama di   luoghi in cui non si studierebbe con la costanza richiesta dalle appassionate filippiche anti-fannulloni di Pier Giorgio Odifreddi e del suo collega Giorgio Israel,  avrebbe garantito che, in tutti i casi in cui le assenze superino un quarto dell’orario personalizzato delle lezioni – rispetto al totale di 200 giorni di frequenza, previsti dal calendario scolastico – l’alunno non potrà esser  promosso.

In verità, questa norma non è nata oggi, anzi, la si può individuare nel testo del 1° comma dell’art. 11 del Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, con il quale l’ex Ministro Moratti, attuale vice-sindaco di Milano, ha riformato le scuole del primo ciclo. Vi si potrà leggere che, per la validità dell’anno scolastico degli alunni della scuola media, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Vi sta anche scritto che, per casi eccezionali, le scuole possono autonomamente stabilire deroghe al predetto limite. La stessa disposizione venne estesa dal 1.9.2010 agli istituti di istruzione secondaria del  secondo ciclo.

Neppure se si tenterà qualche approfondimento nel quadro delle norme regolamentari che guidano i Collegi dei docenti, prima, ed i Consigli di classe, poi, nella impostazione e nella conduzione della valutazione degli studenti, si potrà condividere facilmente il tono categorico e allusivamente sanzionatorio con il quale un altro Ministro della scuola, la signora Maria Stella Gelmini, si è rivolta dal piccolo schermo agli studenti dei Licei e degli altri Istituti del secondo ciclo.  Per averne conferma, sarà sufficiente leggere il 7° comma dell’art. 14 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il Decreto Presidenziale n. 122 del 22 giugno 2009,  la cui efficacia è stata confermata espressamente dal 1° comma dell’art. 11 del regolamento sui Licei, che, come è noto, è stato approvato con il D.P.R. n. 89, del 15 marzo 2000, oltre che dal comma 1° dell’art. 6 dei coevi Regolamenti degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, che recano , rispettivamente, i numeri 88 e 87.

Orbene, scorrendo il citato comma 7° dell’art. 14 del  Regolamento sulla valutazione, si potrà constatare che, subito dopo la premessa “Ai fini della validità dell’anno scolastico,  per procedere alla valutazione finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”, viene  puntualizzato che “Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente per quanto previsto per il 1° ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”. Il predetto comma 7° conclude precisando che:”Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. La previsione  della deroga, però, espone la scuola al rischio d’un graduale processo di disapplicazione pratica della norma principale.

Con il timore del redattore che ha sempre tentato di uniformare il suo stile compositivo a quello della maggioranza dei suoi colleghi benpensanti, si potrà riflettere, pensando alla recente storia della scuola italiana, sugli effetti che le norme che hanno previsto deroghe o eccezioni hanno potuto avere, in generale, nelle operazioni connesse alla valutazione degli studenti. In tale prospettiva, si constata che, qualche volta, una norma, dichiarata  eccezionale, nel corso della sua applicazione non conservi i caratteri propri dell’eccezionalità, ma, grazie al ben noto procedimento dell’argomentazione per analogia,  si dilati al punto da  affievolire notevolmente  l’intenzione originaria del legislatore, espressa nella corrispondente norma generale. L’esempio offerto dagli effetti che ha generato la disposizione la quale vieta che lo studente frequenti più di due volte la medesima classe dello stesso tipo di istituto  ne costituisce una  prova. Non si conoscono, infatti, molti casi di studenti  normo-dotati che, dopo essere stati bocciati per la seconda volta,  non siano stati ammessi a ripetere la classe per il terzo anno consecutivo, per deliberazione del Collegio dei docenti, se non addirittura per semplice decisione  del Consiglio di classe.

Potrà correre il medesimo rischio di graduale, tacita disapplicazione la citata norma, la quale pretende che lo studente debba essere stato presente in aula  per  almeno 150 giorni perché possa essere scrutinato, con la conseguenza che tale norma potrà essere sopraffatta, nella prassi scolastica, dalla norma eccezionale che consente alla scuola di scrutinare lo studente che, in casi eccezionali, abbia superato  il prescritto limite di assenze.

Un rischio del genere potrà essere evitato dalla sagacia del Collegio dei docenti, al quale  il citato 10° comma dell’art. 2 del più volte menzionato Regolamento sulla valutazione affida il compito di individuare le tipologie di assenza degli studenti che possono  essere prese in considerazione come casi eccezionali, che giustifichino  l’applicazione della deroga all’obbligo della frequenza di almeno 150 giorni di lezione.

Se il Collegi riusciranno ad elaborare delle direttive puntuali e precise al riguardo, i Consigli di classe saranno obbligati ad attenervisi, e, conseguentemente, eviteranno il pericolo che la norma generale imbocchi la via seguita dalle  gride manzoniane.

Sarà necessario, però, che i componenti del Collegio dei docenti elaborino una previsione che definisca una tipologia di eccezionalità che si riveli, nei fatti,  idonea  a comprendere  una pluralità di casi di  assenza dalle lezioni, perché appare logicamente impervio ricondurre nella sfera dell’eccezionalità una pluralità di situazioni scolastiche. I professori di fisica sanno bene quanto sia difficile questo tentativo, come dimostra il fatto che i fisici teorici si sono limitati a definire soltanto il concetto di singolarità, con il quale rappresentano fenomeni che non si ripetono, e che accadono o possono accadere, soltanto una volta. Ma i due concetti, di eccezionalità e di singolarità, non coincidono, nel senso che non può definirsi eccezionale un caso che può accadere una sola volta nell’esperienza concreta. Neppure il più pletorico dei dizionari della lingua italiana, quale può essere considerato il vecchio Battaglia, darà molti aiuti al riguardo perché, nel definire l’aggettivo eccezionale, quel dizionario non va al di là dei sinonimi di  “insolito, straordinario, singolare”, che non apportano alcun giovamento al tentativo del  Collegio.

Si può ipotizzare che il Collegio dei docenti potrà deliberare di far ammettere eccezionalmente allo scrutinio, fra gli studenti che siano stati  assenti dalla scuola per più di 50 giorni, quelli che siano stati lontani dalle aule per causa di forza maggiore,  cioè per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Un criterio del genere escluderà dallo scrutinio lo studente che, fra le sue assenze per oltre 50 giorni, includa anche  le settimane di riposo che le famiglie possono programmare  fra le valli alpine ed appenniniche o sugli  assolati ( anche d’inverno)  arenili di Sharm el Sheik. Sarebbe questo il modo per far comprendere alle famiglie che la frequenza della scuola è un obbligo inderogabile.

Lo stesso criterio, ovviamente, farà rientrare nella deroga all’obbligo della frequenza per almeno 150 giorni gli studenti che, per ragioni connesse alla loro salute, non abbiano potuto frequentare le lezioni. Al riguardo, va fatta una riflessione sull’aggettivo  continuative, che nel 7° comma dell’art. 14 del tante volte citato Regolamento sulla valutazione è stato usato per definire le assenze per le quali si potrà concedere la deroga:Tale deroga è prevista per le assenze documentate e continuative; si noti, fra l’altro, che il corrispondente comma 10° dell’art.  2 non richiede la continuità delle assenze per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Appare chiara, così, l’intenzione del Ministro di scoraggiare le assenze di qualche giorno soltanto, specialmente per gli studenti degli istituti superiori.

Potrà essere utile, infine, una riflessione sulla condizione alla quale  il  medesimo 10° comma dell’art. 2 del Regolamento sull’autonomia subordina la concessione della deroga alla norma dei 150 giorni di frequenza. Quella disposizione esclude, in ogni caso, che il Consiglio di classe possa considerare valido l’anno scolastico per lo studente che, assente per più di cinquanta giorni, non abbia fornito agli insegnanti gli elementi indispensabili per lo scrutinio, previsti dall’ordinamento vigente.

E’ noto, al riguardo, che l’ordinamento scolastico vuole ancora che nelle operazioni di scrutinio i voti siano assegnati su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti a casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni (art. 79 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n.653). Si deve notare, tuttavia, che, nonostante la certezza del pieno vigore del predetto articolo 79 del R.D. del 1925, stranamente le sue proposizioni non sono state fatte proprie dal citato Regolamento n. 122/2009 sulla valutazione. Il che, peraltro, non ne mette in dubbio la vigenza, non soltanto perché il suddetto articolo non è compreso fra le norme abrogate, citate nell’art. 14 del predetto Regolamento sulla valutazione, ma soprattutto perché la generalità delle disposizioni contenute nello stesso Regolamento  non hanno preso affatto in considerazione le modalità che il singolo insegnante, in sede di scrutinio intermedio o  finale,  deve seguire quando avanza al Consiglio di classe la proposta di voto.  Se ne deduce che, nei riguardi del citato art. 79 del Regio Decreto del 1925, non si è realizzato l’istituto dell’abrogazione tacita, previsto dall’art. 15 del Codice civile, con le parole che si trascrivono: Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Si può suggerire al Collegio dei docenti di affermare, con chiarezza, che in nessun caso potrà essere scrutinato lo studente che non abbia voluto, o potuto, offrire all’ insegnante la possibilità di valutarne il profitto, attraverso un congruo numero di interrogazioni e di elaborati scritti.

Una tale deliberazione collegiale, peraltro, non apporterebbe molti elementi di novità alla soluzione del problema che si sta affrontando; anzi, sarebbe certamente pleonastica, perché neppure nei decenni trascorsi l’ordinamento scolastico ha consentito che venisse scrutinato lo studente che non avesse fornito ai suoi insegnanti gli elementi di giudizio sopra ricordati, in termini di interrogazioni e di compiti scritti.  

Riferimenti normativi

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59

D.P.R. 22 giugno 2019, n.122

Regio Decreto n.653/1925      

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