Valutazione del servizio di insegnamento
L’insegnamento prestato senza abilitazione è comunque valutabile
E’ pienamente valutabile, a regime giuridico attualmente vigente, il servizio di insegnamento prestato senza abilitazione dagli aspiranti che chiedano d’essere inclusi nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, come anche nelle graduatorie di merito, redatte a conclusione dei concorsi a cattedra per titoli ed esami.
Il quesito è stato formulato dalla madre d’una professoressa impegnata nell’insegnamento delle materie letterarie nell’Istituto salesiano “San Giovanni Bosco” del Cairo. Si tratta di un istituto parificato – annota l’autrice del quesito – e, quindi, riconosciuto dal Miur.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento
Poiché l’insegnante in questione non possiede l’abilitazione per l’insegnamento che le è stato affidato, ci è stato chiesto “se il relativo servizio di insegnamento potrà essere valutato ai fini di un concorso o per la domanda di III fascia”.
Il solo fatto che la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sia riservata agli aspiranti che non sono in possesso dell’abilitazione appare sufficiente per assicurare che anche i servizi di insegnamento specifici, prestati dagli aspiranti, debbano essere valutati nella medesima fascia di riferimento.
Per quel che riguarda la valutabilità del servizio d’insegnamento nel contesto della procedura dei concorsi a cattedra per titoli ed esami, si può far riferimento all’ultimo bando di concorso a cattedra, che è stato pubblicato il 25.2.2016.
La tabella di valutazione, annessa al predetto bando, prevede la valutabilità dei servizi d’nsegnamento che rispondano a quanto si trascrive di seguito: “Servizio di insegnamento prestato nello specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale, per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado punti 0,70 per anno”.
Il solo fatto che la III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto sia riservata agli aspiranti che non sono in possesso dell’abilitazione appare sufficiente per assicurare che anche i servizi di insegnamento specifici, prestati dagli aspiranti, debbano essere valutati nella medesima fascia di riferimento
La disposizione sopra riportata autorizza a ritenere, senza alcun dubbio, che il requisito necessario per la valutabilità del predetto servizio è il possesso del solo titolo accademico, che ammette a partecipare alla procedura richiesta per il conseguimento dell’abilitazione, procedura che è stata novellata con il Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017. Si può aggiungere che la corrispondenza fra i titoli di laurea posseduti dagli aspiranti e le abilitazioni può essere rilevata traendola dalla tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, parzialmente modificata dal D.P.R. n. 259 del 9 maggio 2017; come è noto, i due decreti presidenziali hanno riformato le classi di abilitazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie.
All’esposizione appena conclusa appare necessario però aggiungere almeno una precisazione.
La qualificazione di scuola parificata, segnalata dall’autrice del quesito, fa sorgere qualche pur modesta perplessità in ordine alla reale natura giuridica dell’Istituto salesiano, nel quale la predetta docente insegna materie letterarie.
Lo si dice perché non si può non considerare che l’ordinamento vigente ha sostanzialmente unificato la pluralità di tipologie delle scuole non statali, autorizzate a rilasciare titoli di studio corrispondenti a quelli rilasciati dalle omologhe scuole statali. Infatti, la Legge n. 62 del 2000, poi modificata nel 2007, definisce con l’unico aggettivo “paritarie” le scuole non statali dei diversi gradi.
Fino al 2007 ha mantenuto la sua legittimità anche la definizione di scuola parificata, riferita, peraltro, esclusivamente alle scuole elementari convenzionate con lo Stato.
Può ipotizzarsi, al riguardo, che l’autrice del quesito sia incorsa in un mero lapsus calami nel parlare di scuola parificata; dal momento che, se veramente tale fosse la scuola dove insegna la figlia, dovrebbe trattarsi di scuola primaria (elementare), dove è improbabile che si insegnino materie letterarie.
Si resta a disposizione dell’autrice del quesito per ogni ulteriore integrazione, se dovesse essere richiesta.

