Casinò di monte carlo

  1. Tabella Punteggi Bridge: La cosa bella di questo è che non dovrai fare affidamento sulla supposizione di qualcun altro.
  2. Puntata Minima Casinò Di Lugano - Questo può portare una nuova combinazione di linee ma non può migliorare quelle combo di linee che si sono già formate sui rulli.
  3. Cowazamba Casino 50 Free Spins: Sarà sicuramente vuole andare in giro nel modo più efficiente possibile, data la vasta selezione di giochi.

Texas holdem asso

I Migliori Casino Del Mondo
Hai mai pensato di diventare un croupier.
Qualche Trucco Per Vincere Alle Slot Machine
Invece, è possibile installare il Google Play Store e tutte le sue applicazioni da soli.
Negli Stati Uniti, la questione dei bottini è ancora un'area grigia, ma questo potrebbe non durare a lungo.

Bonus poker primo deposito

Gioca Phoenix Princess Gratis Senza Scaricare
Si può giocare Diamante Regina fessura gratis proprio qui a VegasSlotsOnline.
Tombola Italia
Questi casinò hanno una buona reputazione e record di sicurezza.
Trucchi Per Vincere Alle Slot Online

Verifica e valutazione degli studenti: sanzioni per i docenti

Si può sanzionare un docente che esprima con eccessivo rigore o, al contrario, con troppa generosità, la propria valutazione sugli studenti?

 

Abstract

Eccesso di rigore o esagerata generosità nella valutazione degli studenti. I provvedimenti che censurano tali eccessi debbono essere adeguatamente motivati per consentire al giudice di verificarne la razionalità.

 

 

Un lettore chiede di sapere “se e quando, indipendentemente dall’autorità alla quale compete il potere di adottare simili provvedimenti, un docente possa essere sanzionato per l’eccessivo rigore o, all’opposto, per l’ esagerata magnanimità con cui valuta i suoi alunni”.

L’eccesso di rigore e l’esagerata generosità nella valutazione costituiscono violazione dei doveri propri dell’insegnante. Se ne dà la dimostrazione. Si premette, al riguardo, la citazione del principio fondamentale che è alla base d’ogni codice sanzionatorio, il quale viene generalmente espresso col broccardo latino, più volte citato in questa rubrica: nullum crimen sine lege; al quale, poi, fa da necessario, indispensabile complemento un altro broccardo, anch’esso latino: nullum crimen sine poena.

Secondo il primo di questi due broccardi, nessun individuo può essere punito se l’organo competente ad irrogare la sanzione non riesca a trovare nel corrispondente codice un articolo il quale preveda, in astratto, la punibilità del fatto commesso. Gli insegnanti di diritto, come i giudici e gli avvocati, parlano al riguardo di fattispecie astratte, contrapponendole alle fattispecie concrete, per ricordare che coloro che esercitano la giurisdizione, cioè, i funzionari dello Stato che sono chiamati ad applicare il diritto nei casi concreti, hanno la funzione di verificare se il fatto portato alla loro attenzione (la fattispecie concreta) corrisponda o meno ad una previsione astratta (fattispecie astratta), contenuta nel codice che loro debbono applicare.

 

Il Dirigente scolastico, al quale il genitore di uno studentino di terza liceale riferisca che l’insegnante di astrofisica ha assestato al figliolo uno schiaffo per aver imprecato dopo un brutto voto ricevuto, potrà attivare l’azione disciplinare soltanto se il codice disciplinare, elaborato dalla stessa scuola ed approvato dal Consiglio di Istituto sulla base delle indicazioni di principio espresse nello Statuto delle studentesse e degli studenti, preveda che l’alunno, il quale assuma atteggiamenti che contrastino con il comune codice di stile interpersonale, un tempo chiamato galateo, deve essere punito con una specifica sanzione.

Similmente, il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale, al quale lo stesso genitore, ritenendo che il professore manesco avesse abusato dei mezzi di correzione schiaffeggiando il figlio, si rivolgesse invocandone la condanna, probabilmente proporrebbe al Giudice per le indagini preliminari l’archiviazione della querela di parte, dopo aver constatato che l’articolo del codice penale che prevede la fattispecie astratta dell’ abuso di mezzi di correzione non lo consente.

Tanto perché l’articolo in questione dispone che possa essere imputato del reato di abuso di mezzi di correzione soltanto il professore che abbia, in certo qual modo, reiterato l’atto scorretto nei riguardi dell’allievo, non l’insegnante che, per una sola volta e quasi accidentalmente, si sia lasciato andare ad un atto inconsulto nei riguardi del medesimo allievo

 

Questa conclusione, ovviamente, non significa affatto che l’insegnante possa ritenere suo diritto assestare uno schiaffo all’alunno nei casi in cui questi assuma un comportamento irriguardoso, perché il fatto che il reato di abuso dei mezzi di correzione non sia applicabile al singolo schiaffo accidentale non esclude che lo stesso codice penale non contenga qualche altra, diversa fattispecie astratta che consideri reato il singolo schiaffo, né esclude che lo stesso schiaffo sia vietato dal codice deontologico del docente (cosa, peraltro, assolutamente certa).

Alla luce di questa premessa, si può entrare nel tema specifico del quesito, indagando se il codice disciplinare preveda la sanzionabilità dell’eccesso di rigore o, all’opposto, dell’esagerata magnanimità con cui il docente valuta il profitto e il comportamento del discente.

Allo stato attuale, il codice disciplinare degli insegnanti resta quello fissato dagli articoli 402 e seguenti del Decreto legislativo n. 297/1994.

Le fattispecie astratte di comportamenti sanzionabili ai sensi dei predetti articoli sono le seguenti:

  1. mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio (art. 403). Sanzione prevista: la censura;
  2. atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio. Violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicazione. Omissione di atti dovuti in adempimento a doveri di vigilanza. Sanzione comminata: sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio sino ad un mese;
  3. se si tratti di infrazioni degli stessi generi, ma di maggiore gravità, di quelle previste nella precedente lettera b), oppure per l’uso dell’impiego pubblico a fini personali, oppure ancora, per atti commessi in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli stessi atti ed infine, per abuso di autorità, il predetto decreto legislativo commina la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo che va da oltre un mese a sei mesi;
  4. per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione; per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni o alle famiglie; oppure, per illecito uso o distrazione di beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito; oppure ancora, per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni o, infine, per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di ufficio, o per gravi abusi di autorità, l’art. 498 del citato Decreto legislativo del 1994 commina la destituzione.

 

Individuati, così, in astratto i fatti ed i comportamenti sanzionabili, sarà ora necessario verificare se l’eccesso di rigore o l’esagerata magnanimità nella valutazione del comportamento e del profitto del discente siano atti riconducibili ad almeno uno dei comportamenti individuati nelle precedenti lettere a, b, c e d.

La consuetudine che si può trarre dall’esercizio della funzione dei docenti, quotidianamente soggetta alle rimostranze dei genitori, insieme con le ricorrenti lamentele e con i più rari plausi degli studenti per le votazioni ricevute, permette di affermare che nelle scuole sembra che si sia affermata da tempo la prassi didattica che qualifica con l’aggettivo “rigorosa” la valutazione del professore tendenzialmente incline a restringere la gamma dei voti decimali con i quali la legge pretende che si valutino il comportamento ed i profitto.

Al genitore, che lamentava il rigore nella valutazione dell’interrogazione in storia dell’arte del figlio liceale, ricordandole che l’anno precedente, quando quella materia era affidata ad altra docente, il giovanetto non aveva mai ricevuto meno di 9 decimi nelle interrogazioni di quella stessa disciplina, la professoressa, un giorno del non recente passato rispose benevolmente: “Ma il mio 6 corrisponde al 9 della collega del corso parallelo”.

In molti licei ed istituti superiori dell’ancien régime si è fatto uso di questa sorta di relativismo valutativo, che gli studenti di pedagogia chiamano equazione personale della valutazione. Relativismo, questo, al quale spesso le circolari del Miur cercano di porre rimedio, invitando gli insegnanti a fare uso dell’intera fascia decimale prevista dalla legge.

 

L’obiettivo non è stato ancora raggiunto, sicché la generalità dei genitori e degli studenti, unitamente ad una frangia di docenti, identificano gli insegnanti rigorosi con quelli che difficilmente assegnano il 9 o il 10. Accade spesso, nella realtà scolastica, che studenti e genitori lamentino l’eccessivo rigore del professore quando egli si attiene, senza molte eccezioni, a predeterminati criteri quantitativi, fissati dal Collegio dei docenti nelle ormai universali griglie di valutazione, con le quali l’ordinamento scolastico cerca di razionalizzare, presuntivamente oggettivizzandola, la complessa attività di valutazione del profitto e del comportamento.

 

Esiste poi l’ altra categoria, quella degli insegnanti magnanimi, che generalmente vengono onorati più dei primi. Si inquadrano in questa apparentemente più generosa sfera professionale i docenti che tendono a considerare i profili comportamentali descritti nelle griglie di valutazione come riferimenti di massima, non vincolanti e quindi suscettibili di interpretazioni che lasciano ampio margine alla discrezionalità.

Si può presumere, peraltro, che tanto il rigore quanto la magnanimità nella valutazione siano percepiti in ogni contesto scolastico, almeno in teoria, come criteri valutativi sostanzialmente legittimi, in considerazione del fatto che la ricerca docimologica non sembra abbia ancora offerto al corpo docente una modalità tecnica tanto precisa da trasformare la valutazione in una serie di operazioni vincolate, che si risolverebbero, in definitiva, in una pedissequa opera di misurazione degli apprendimenti e del comportamento, basata sull’applicazione di parametri e di indici meramente quantitativi.

 

Ma, se il rigore e la magnanimità sono considerati dalle diverse componenti della scuola modalità legittime di esplicazione della funzione valutativa, deve riconoscersi, ratione necessitatis, che i criteri di valutazione che eccedano i confini del condivisibile rigore e dell’accettabile magnanimità dovrebbero essere ritenuti illegittimi e, conseguentemente, sanzionabili in sede disciplinare.

Per dar fondamento di giustizia a siffatta inferenza logica bisognerà, però, verificare se nel codice disciplinare degli insegnanti vi sia qualche fattispecie astratta che preveda e punisca l’eccesso di rigore e l’esagerata magnanimità; tanto in omaggio al principio sopra richiamato, secondo il quale a nessun insegnante può essere contestata disciplinarmente un’azione che non sia stata prevista come illecita da una norma giuridica che lambisca la sfera dei suoi diritti. La sola percezione sociale che un determinato atteggiamento dell’insegnante appaia non corretto non è sufficiente a considerare giuridicamente proponibile un’azione sanzionatoria nei suoi riguardi.

 

Orbene, ictu oculi appare ben sostenibile la tesi secondo la quale l’insegnante, che valuti con eccesso di rigore – o con esagerata magnanimità – il compito in classe d’uno studente, compie un atto non conforme alle responsabilità, ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione docente, incorrendo, pertanto, nella sanzione della sospensione da 1 a 30 giorni dall’insegnamento, prevista dall’art. 494 del su menzionato Decreto legislativo n. 297 del 1994.

Pertanto, si potrebbe agevolmente sostenere che il professore che valuti con eccesso di rigore, o con esagerata magnanimità, debba essere punito ai sensi della citata norma. Ma, in tal modo, non avremmo compiutamente risposto al quesito, perché non saremmo andati alla radice prima della domanda che è stata rivolta alla rivista, e che appare diretta a conoscere se nell’ordinamento scolastico esistano precisi criteri di demarcazione tra il rigore e l’eccesso di rigore, nonché tra la magnanimità e l’ esagerata magnanimità.

 

Sarà corretto immaginare che sotto le generalità dell’autore del quesito si celi la funzione di Dirigente scolastico preposto ad un istituto di istruzione secondaria, il quale sia stato chiamato a verificare il presunto eccesso di rigore di una professoressa di astrofisica, la quale non gratifichi la gran parte dei suoi studenti con i voti da loro pretesi.

Non è improbabile che la stessa professoressa non abbia risposto alla cortese richiesta di informazioni del Dirigente scolastico con la cordialità di stile che costituisce la norma nelle relazioni interpersonali delle scuole, avvertendo la sensazione di trovarsi immeritatamente alla sbarra d’un processo indagatorio, avviato inopportunamente dai genitori al solo scopo di ottenere valutazioni che, a giudizio della stessa docente, sarebbero ultra vires discipulorum.

Non si potrà escludere neppure che la suddetta insegnante di astrofisica non collabori in modo altrettanto cordiale con il collega della sua stessa disciplina, al quale il Dirigente scolastico si sia rivolto a titolo di professionale consulenza, allo stesso modo in cui il giudice si rivolge al medico legale per ottenere l’indispensabile giudizio tecnicoscientifico sulla validità della terapia praticata, il cui esito non abbia soddisfatto il paziente.

 

Può anche ipotizzarsi che la medesima insegnante non accolga neppure l’amichevole offerta di collaborazione che le potrà venire dai colleghi dello specifico Dipartimento scientifico che il Dirigente scolastico potrà convocare, nella speranza che, almeno in quella sede, ella possa coordinare la sua didattica con quella dei colleghi della sua stessa disciplina.

E non sarà neppure inverosimile pensare che il medesimo esito improduttivo potrebbe generarsi nel meno armonico contesto del Collegio dei docenti, i cui componenti non sempre sono inclini ad esprimere valutazioni sulla didattica dei colleghi.

Infine, non sarà improbabile che non produca effetti conciliativi neppure la visita didattica, proposta dal Dirigente scolastico all’Ufficio Scolastico Regionale, per verificare se i criteri di valutazione della professoressa di astrofisica siano compatibili con le esigenze proprie della buona scuola.

Alla fine della defatigante attività di verifica della professionalità della docente, al Dirigente scolastico resterebbe l’arduo compito di conciliare, con buona pace di tutti, le inquietudini dei genitori degli studenti e le contrapposte ragioni addotte dalla professoressa a sostegno del suo rigore valutativo.

Non potrà non restare nella memoria e negli atti del Dirigente scolastico una traccia delle situazioni e dei dati acquisiti nel corso delle riunioni che verosimilmente avrà tenuto con la professoressa di astrofisica e con i diversi organi collegiali convocati. Da quegli atti, che sostanzialmente saranno delle vere e proprie verbalizzazioni, il Dirigente scolastico potrà trarre elementi concreti, che gli consentiranno di comporre un quadro esatto, dal quale, in primo luogo la professoressa di astrofisica e successivamente il giudice – che, verosimilmente verrà chiamato a verificare la legittimità del procedimento che ne scaturirà – potranno constatare se il contestato metodo di valutazione sia didatticamente corretto.

 

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *