Viaggi d’istruzione: accordo tra MIUR e Ministero dell’interno per gite più sicure
La normativa vigente delega completa autonomia riguardo organizzazione e gestione delle visite alla scuola, che può comunque richiedere l’aiuto della Polizia Stradale per controlli su mezzo e conducente, anche in itinere
di Marco Graziuso
Con la Nota del 18 gennaio 2018, prot. n. 279, il MIUR richiama l’attenzione sull’opportunità di una proficua collaborazione con la Polizia Stradale, al fine di assicurare alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta un servizio di controllo, sia prima della partenza che in itinere, sui mezzi di trasporto utilizzati per le visite di istruzione.
A questo proposito, il Ministero dell’interno, anche per il corrente anno scolastico, ha trasmesso ai compartimenti della Polizia stradale la nota prot. n. 330/A/266/18/113/5 del 16 gennaio 2018, nella quale si ribadisce la collaborazione con gli organi preposti in continuità con le attività avviate d’intesa con gli Uffici Scolastici Regionali.
Come si evince dalla menzionata nota, la richiesta di intervento della Polizia Stradale non è obbligatoria, ma si configura come possibilità, determinata dalle valutazioni di ciascuna istituzione scolastica, la quale potrà avanzare la richiesta di controllo anche utilizzando il modulo allegato.
Si precisa che detta richiesta di intervento, da parte della Sezione Polizia Stradale della provincia dove ha sede la scuola, può essere effettuata per segnalare il viaggio e per agevolare la programmazione dei controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione.
Potrà, inoltre, essere richiesto, prima della partenza, l’intervento della Polizia Locale o della Sezione Polizia Stradale della provincia di appartenenza per il controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e/o del conducente.
La Polizia Stradale assicura il supporto necessario per l’intera durata del viaggio; le eventuali segnalazioni di emergenza potranno essere effettuate attraverso i numeri di assistenza 112 e 113.
Per quanto attiene alla scelta della ditta cui affidare il viaggio, si richiamano le indicazioni già fornite dalla Polizia Stradale nel 2016 e relative alla documentazione che deve essere richiesta al momento della stipula del contratto.
Allegato – Modulo richiesta di controllo Polizia stradale
Alla Sezione Polizia Stradale di ……………………
OGGETTO: Istituto scolastico … … … … … … … … – Comunicazione di viaggio per gita visita guidata/viaggio di istruzione.
Con la presente si comunica che il giorno … … … …, nr. … … … … studenti di quest’Istituto effettueranno una visita guidata/un viaggio di istruzione a bordo di nr. … … … … pullman della Ditta … … … … targato/i … … … … tipo … … … …
Partenza prevista: ore … … … … del … … … … da … … … …
Ritorno previsto: ore … … … … del … … … … a … … … …
Itinerario … … … … … … … … … … … … … … … …
Per eventuali comunicazioni si trascrive l’utenza telefonica del referente Sig. … … … … … … … … … … … … … … … …
Il Dirigente Scolastico … … … … … … … … … …
Riassumendo
I DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 e n. 347 del 6 novembre 2000 hanno conferito completa autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione, in Italia e all’estero.
In particolare, a decorrere dal 1^ settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore.
Pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: circolare ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992, decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995; circolare ministeriale n. 623 del 2 ottobre 1996; circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997; D.P.C.M. n. 349 del 23luglio 1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.
L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. l’articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994), e dal Consiglio di istituto nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e dello stesso decreto).
Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita.
Sono le scuole che decidono, in particolare:
- il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
- la partecipazione dei genitori o comunque di familiari degli allievi;
- la partecipazione del Dirigente, dei Collaboratori scolastici e anche di eventuali docenti in pensione;
- la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi con disabilità;
- il numero di accompagnatori per ogni gruppo di allievi;
- la destinazione, i mezzi di trasporto, ecc.
La procedura da seguire:
- il Collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel PTOF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare gli alunni, con un compenso a carico del fondo;
- il Consiglio di istituto delibera l’attuazione dei viaggi di istruzione/visite guidate e la relativa spesa;
- la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, può stabilire l’entità del compenso (orario o forfettario), che deve essere liquidato al rientro del viaggio/della visita guidata, e – comunque – non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).
SCARICA QUI IL MODULO DI RICHIESTA DI CONTROLLO DELLA POLIZIA STRADALE
Fonti normative
Nota MIUR 18 gennaio 2018, n. 279
Nota Ministero dell’Interno 16 gennaio 2018, n. 330/A/266/18/113/5
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 n. 347
D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347
Circolare MIUR 14 ottobre 1992, n. 291
D.lgs. 17 marzo 1995, n. 111
Circolare MIUR 2 ottobre 1996, n. 623;
Circolare MIUR 17 marzo 1997, n. 181
D.P.C.M. 23luglio 1999, n. 349
D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

