Visite fiscali: nuove procedure
Pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29/1272017 le ultime disposizioni sulla gestione delle visite fiscali ai dipendenti pubblici. Si propone una lettura commentata e integrata Di Marco Graziuso
Sono in vigore le ultime disposizioni sulla gestione delle visite fiscali ai dipendenti pubblici, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 del Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 206 del 17.10.2017, riguardante il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
Si attendevano novità soprattutto per le fasce di reperibilità, che sono rimaste invariate rispetto al precedente Decreto n. 206/2009, ma occorre, invece, approfondire ogni articolo per evidenziare quelle novità che sicuramente avranno un immediato impatto sul mondo della scuola.
Si propone una lettura commentata e integrata di quelle disposizioni che devono essere sempre tenute in debita considerazione per una corretta gestione delle assenze del personale.
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| Art. 1
Richiesta della visita di controllo |
1. La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS.
2. L’INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all’assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari. 3. La visita può essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definiti dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2. |
| Si rammenta che l’INPS, con messaggio n. 3265 del 9 agosto 2017 e n. 3384 del 31 agosto 2017, ha emanato le prime disposizioni amministrative ed operative per l’applicazione, dal 1° settembre 2017, del “Polo unico per le visite fiscali”. | |
| Art. 2
Svolgimento delle visite fiscali
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1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Nel riportare integralmente quanto disposto dall’art. 55-septies, si richiama l’attenzione sulla possibilità di effettuare le visite con cadenza sistematica e ripetitiva.
Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). 1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata. L’Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. 2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. 3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinché’ si configuri l’ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps. 5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
(Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l’art. 22, comma 2) che “La disposizione di cui all’articolo 55-septies, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 e, nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018”.)
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| Art. 3
Fasce orarie di reperibilità |
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
2. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. |
| Restano invariate le fasce orarie rispetto a quanto fissato nel precedente Decreto n. 206/2009. | |
| Art. 4
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità |
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
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| Rispetto al Decreto n. 206/2009 vengono ridotte le tipologie di assenza oggetto di esclusione dall’obbligo di reperibilità, come gli infortuni sul lavoro.
Per la causa di servizio si deve fare riferimento alle Tabelle che si riportano di seguito, con riferimento al decreto 834 del 1981 e alle Tabelle ad esso allegate, in particolare la A, fino alla terza categoria, e alle patologie incluse nella tabella E. Pertanto, si dovrà fare attenzione alla certificazione medica in cui sarà spuntata la casella relativa alla causa di servizio riconosciuta e rientrante nelle tipologie riportate nelle Tabelle. Resta comunque invariato il computo della malattia e la relativa retribuzione per le assenze dovute a causa di servizio (indipendentemente dalla causa di servizio…), le quali restano sempre retribuite al 100%, e non sono soggette alla trattenuta fino ai 10 gg.
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| Art. 5
Verbale di visita fiscale |
1. Nell’assolvimento del controllo affidatogli, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.
2. Il verbale è trasmesso telematicamente all’INPS per le attività di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS. 3. L’esito del verbale è reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto, al datore di lavoro pubblico. 4. Le attività di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità indicate dall’INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
| Da non sottovalutare il particolare rilievo che assume il verbale della visita, da collegarsi con quanto previsto al successivo art. 8. | |
| Art. 6
Variazione dell’indirizzo di reperibilità |
1. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne dà tempestiva comunicazione all’INPS mediante i canali messi a disposizione dall’Istituto, l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. |
| Tale obbligo è previsto anche dal CCNL. | |
| Art. 7
Mancata effettuazione della visita fiscale
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1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato, è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta.
2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all’indirizzo di reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalità, stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario. |
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Di particolare rilevanza risulta il Messaggio INPS n. 4282 del 31.10.2017,relativo alle ulteriori indicazioni operative e chiarimenti in merito alle attività da svolgere, in sede di visita medica ambulatoriale, conseguenti ad assenza del lavoratore pubblico al domicilio di reperibilità. Si precisa, in primo luogo, che il medico deve sempre effettuare la convocazione a visita ambulatoriale, nell’ambito delle attività del Polo unico, sia qualora la visita domiciliare sia stata richiesta dal datore di lavoro pubblico sia se disposta d’ufficio dall’Istituto. Ciò al fine di completare adeguatamente il processo di verifica delle assenze per malattia del dipendente pubblico, alla luce dell’attuale normativa che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva in materia. Considerato che “non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio […] circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza”, il procedimento sulla giustificazione o meno del lavoratore per la sua assenza al domicilio è deciso esclusivamente dal datore di lavoro, a seguito di un’istruttoria di cui però può far parte anche la valutazione tecnica degli Uffici medico legali dell’Istituto sull’esame delle giustificazioni eventualmente addotte dal lavoratore. Pertanto, con il successivo messaggio Hermes n. 3384/2017, si è specificato che: a) è di esclusiva competenza dell’amministrazione pubblica di appartenenza la valutazione delle giustificazioni di assenza al domicilio quando tali valutazioni richiedano competenze di tipo amministrativo, nel rispetto della specifica normativa relativa al pubblico impiego; b) è previsto l’esame delle giustificazioni, da parte dell’Ufficio medico legale Inps territorialmente competente, qualora queste abbiano carattere prettamente sanitario. Al fine di fornire ulteriori indicazioni per l’attività degli Uffici medico legali relativamente alla valutazione degli eventuali giustificativi prodotti dal lavoratore pubblico, nonché alle modalità di registrazione e comunicazione al lavoratore e al datore di lavoro pubblico di tali valutazioni, si precisa quanto segue. Innanzitutto, è necessario procedere con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. Tale modello deve essere consegnato al lavoratore in sede di visita ambulatoriale, ovvero spedito in un secondo momento al suo domicilio (non deve essere invece inviato alla UDP-PSR, trattandosi di lavoratori non indennizzati Inps per la malattia). In particolare: 1. se il lavoratore: – produce una documentazione di tipo amministrativo, – produce una documentazione di tipo sanitario, dal cui esame non si possa concludere per la giustificabilità (es. visita medica o esame specialistico che non rivesta carattere d’urgenza), – non produce alcun documento giustificativo, nel suddetto modello deve essere valorizzato il campo “competenza amministrativa”, illustrando nelle note che si rimanda il parere all’Amministrazione di appartenenza, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Il datore di lavoro pubblico, infatti, ha l’onere e il potere non solo di decisione, ma anche di valutazione della giustificazione dell’assenza, anche alla luce di eventuali altri fatti e atti a sua disposizione e non noti invece all’Inps. Il datore di lavoro, in ogni caso, ricevute le giustificazioni dal lavoratore, potrà richiedere al CML competente ulteriori chiarimenti ed elementi di valutazione; 2. se il lavoratore produce documenti giustificativi sanitari, il cui esame consente di concludere per la giustificabilità dell’assenza dal domicilio, nel modello deve essere valorizzato il campo “sì” della sezione “Assenza giustificabile” e l’annotazione deve esprimere, quindi, tale valutazione di giustificabilità, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. Sulla base delle considerazioni sopra espresse e nelle more di ulteriori implementazioni degli applicativi finalizzati anche alla definizione di nuovi codici, non dovrà essere inserito nella procedura gestionale né il codice G (giustificato) né il codice A (non giustificato), trattandosi di interventi destinati ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale. In merito alle modalità di comunicazione di tali informazioni al lavoratore ed al datore di lavoro pubblico, in attesa del rilascio in produzione di aggiornamenti procedurali che consentiranno di comunicare tali informazioni al datore di lavoro del Polo Unico in via automatizzata attraverso il Portale delle aziende, l’informazione perverrà al datore di lavoro per il tramite del lavoratore, che gli consegnerà copia del documento sopra indicato con le relative annotazioni. Sarà, come evidente, cura degli Uffici Inps preposti trattenere un originale dei pareri di giustificabilità rilasciati. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita ambulatoriale, ma provveda a trasmettere i giustificativi a mezzo posta, non si procederà all’esame degli stessi salvo esplicita richiesta del datore di lavoro pubblico; si registrerà, invece, come di consueto, l’assenza del lavoratore alla visita ambulatoriale.
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| Art. 8
Mancata accettazione dell’esito della visita |
1. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.
2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo. 3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalità stabilite dall’INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. |
| L’articolo è strettamente connesso al rilascio del verbale previsto all’art. 6. | |
| Art. 9
Rientro anticipato al lavoro |
1. Ai fini della ripresa dell’attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
2. Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo. |
| Va richiamata l’attenzione sull’obbligo dei dipendenti di seguire la procedura prevista in caso di rientro anticipato. | |
| Art. 10
Abrogazioni |
1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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TABELLA A
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un’anca; l’anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale
del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l’amputazione di esso all’altezza del collo chirurgico dell’omero.
9) L’amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell’anca o del ginocchio dell’arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi.
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell’altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni grave della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione sì da costringere a speciale alimentazione.
16) L’anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L’immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, in testinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo.
27) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale; (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacità a lavoro proficuo.
30) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
32) Esiti di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 150.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C)
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.
2) L’anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L’artrite cronica che, per la molteplicità e l’importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell’altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L’amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell’anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell’apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall’azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiestasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell’apparato urinario salvo, che per la loro entità, non siano ascrivibili alla categoria superiore.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell’orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare tra i 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoché totale del pene.
23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferica interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell’indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell’altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L’amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L’anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all’asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L’epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l’acutezza visiva dell’altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale.
TABELLA E
1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due
piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei
due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L’assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.
(A-bis)
1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.
- B)
1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di
grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi
attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
C)
1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.
D)
1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
- E)
1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100
a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
F)
1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
G)
1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un’anca.
3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attività.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
- H)
1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano
preternaturale.
3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e
permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.


