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La sentenza  del TAR Lazio – Ma la questione rimane aperta

di Pasquale Annese

La tematica richiede una ricostruzione che dia un quadro completo della stratificazione legislativa e pattizia incardinatasi nel tempo, inerente all’applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche alle istituzioni scolastiche, dell’art. 55septies, comma 5 ter, del D.Lgs. n.165/2001, così come introdotto dall’art.16, comma 9, della Legge n.111/2011 e successivamente modificato dall’art.4, comma 16bis, del D.L. n.101/2013, convertito nella Legge n.125/2013, che così recita: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e’ giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
Successivamente, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2014 precisava che, a seguito dell’entrata in vigore della novella normativa, per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, il dipendente doveva fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL vigenti, o di istituti contrattuali similari o alternativi, come, per esempio, i permessi brevi. Nel caso del CCNL del comparto scuola 2006/2009 sottoscritto il 19.11.2007, il riferimento era ai permessi per motivi personali e familiari di cui all’art.15, comma 2, per il quale il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma*, o ai permessi brevi di cui all’art.16 del medesimo CCNL, per il quale, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. Nella stessa circolare (alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti) venivano dettagliati tutti gli aspetti applicativi della norma in questione, ivi compresa l’eventualità che le suddette visite fossero ‘concomitanti’ con una situazione di incapacità lavorativa già esistente (leggasi malattia), estendendo l’applicazione della disposizione alla generalità dei dipendenti pubblici, ivi compresi quei comparti – come la scuola – per i quali potesse insorgere qualche ragionevole dubbio interpretativo.
Il TAR Lazio, con sentenza n.5714 del 17.04.2015, definitivamente pronunciandosi su un ricorso presentato da un’importante organizzazione sindacale di categoria, accoglieva le istanze di parte avversa, annullando la circolare impugnata con le seguenti motivazioni.

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