{"id":10621,"date":"2019-05-14T12:34:47","date_gmt":"2019-05-14T10:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=10621"},"modified":"2019-05-16T09:58:38","modified_gmt":"2019-05-16T07:58:38","slug":"abolizione-delle-sanzioni-disciplinari-e-introduzione-delleducazione-civica-niente-di-nuovo-sotto-il-sole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/abolizione-delle-sanzioni-disciplinari-e-introduzione-delleducazione-civica-niente-di-nuovo-sotto-il-sole\/","title":{"rendered":"Abolizione delle sanzioni disciplinari e introduzione dell&#8217;Educazione civica: niente di nuovo sotto il sole"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Annunciati come \u201cnotizie\u201d, entrambi i provvedimenti sono da decenni materia di discussione nel mondo della scuola<\/strong><\/h3>\n<p><strong>di Fabio Scrimitore<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La nebbia del tempo nasconde le tracce della genialit\u00e0 creativa degli uomini in rapporto direttamente proporzionale al numero degli anni trascorsi, come dimostra la grande eco mediatica che, nelle settimane scorse, ha avuto un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e commentato con particolare enfasi, perch\u00e9 conterrebbe due <em>notizie<\/em> particolarmente interessanti per l\u2019opinione pubblica.<\/p>\n<p>La prima notizia \u00e8 l\u2019abolizione delle punizioni disciplinari per gli allievi della scuola primaria. Le aveva previste il Regolamento sull\u2019istruzione elementare, approvato con il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il cui articolo 412 aveva individuato cinque punizioni che i maestri e i direttori didattici avrebbero potuto infliggere agli scolari del Regno che fossero venuti meno ai loro doveri scolastici: <em>ammonizione, censura, sospensione dalla scuola da uno a dieci giorni, esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione, espulsione con la perdita dell\u2019anno scolastico<\/em>.<\/p>\n<p>La seconda notizia \u00e8 l\u2019introduzione dell\u2019insegnamento dell\u2019<strong>Educazione civica.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<blockquote><p>Se per notizia, come si legge nel <em>Grande vocabolario della lingua italiana<\/em> dell\u2019Istituto Geografico D\u2019Agostini, pu\u00f2 ancora intendersi \u201cla prima cognizione che si ha di un fatto, il <em>primo <\/em>annunzio di una <em>cosa avvenuta di recente\u201d<\/em>, sar\u00e0 lecito chiedersi se le due sopra citate \u201c<em>notizie<\/em>\u201d avrebbero meritato di rimbalzare fra i monti, le valli e le citt\u00e0 italiane con una risonanza tale da offuscare persino la contemporanea celebrazione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci<\/p><\/blockquote>\n<p>Riguardo alla prima notizia, cio\u00e8 l\u2019abolizione delle punizioni per gli scolaretti, si potr\u00e0 osservare che l\u2019esperienza di una persona, che ha vissuto nel vivacissimo mondo della scuola la totalit\u00e0 della sua vita professionale, non annovera molte punizioni inflitte a bambini della primaria perch\u00e9, in quella scuola, la ricerca pedagogico-didattica, gi\u00e0 da molti decenni, assegna al tradizionale strumento della sanzione disciplinare una funzione del tutto residuale rispetto agli interventi educativi operati dagli insegnanti; interventi che mirano essenzialmente allo <strong>spontaneo ravvedimento<\/strong> del bambino, anche con l\u2019auspicabile supporto della famiglia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Gi\u00e0 nei primi anni del secondo dopoguerra, nelle aule degli istituti magistrali, ai quali, almeno sino al luglio del 2002, lo Stato ha permesso di abilitare all&#8217;insegnamento i maestri della scuola elementare, gli alunni hanno cominciato a vestire metaforicamente i panni del rousseauiano \u00c9mile, al quale il precettore consentiva di compiere da solo, e nelle forme pi\u00f9 consone alla sua indole naturale, le prime esperienze comportamentali e cognitive, facendogli raggiungere naturalmente\u00a0 la consapevolezza dei suoi limiti e dei suoi obblighi verso la societ\u00e0.<\/p>\n<p>Se non vi \u00e8 dubbio che, in tutto il corso della seconda met\u00e0 del XX secolo, le punizioni disciplinari saranno comparse nelle aule delle scuole elementari con la medesima frequenza con la quale il quasi\u2013pianeta Plutone raggiunge periodicamente il suo perielio, si potr\u00e0 anche ritenere che il citato articolo 412 del Regio decreto del 1928 di fatto sia stato considerato abrogato per desuetudine, anche se l\u2019articolo 15 delle preleggi, anteposte al Codice civile, non contempla la desuetudine fra le forme di abrogazione delle leggi. Ma sta di fatto che, gi\u00e0 all\u2019indomani dell&#8217;emanazione dello <strong>Statuto delle studentesse e degli studenti<\/strong> della scuola secondaria, molti insegnanti della scuola primaria manifestarono una certa perplessit\u00e0, non riuscendo a spiegarsi come mai l&#8217;innovatore ministro <strong>Berlinguer<\/strong> si fosse limitato ad abrogare il solo Capo III del Regio decreto del 1925, che contemplava le punizioni disciplinari irrogabili agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado del Regno, disinteressandosi completamente di quelle che l\u2019art. 412 del sopra citato Regolamento del 1928 comminava invece agli scolaretti indisciplinati della scuola deamicisiana.<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2 pensare che Berlinguer si sia limitato ad abrogare le sole punizioni disciplinari degli studenti della scuola media, insieme con quelle dei licei, degli istituti tecnici e professionali, per non esorbitare dai limniti costituzionali postigli dai criteri direttivi fissati nell\u2019art. 21 della Legge-delega 15 marzo 1997, n. 59, che ha ristrutturato da cima a fondo la scuola italiana, conferendo a ciascun istituto personalit\u00e0 giuridica e autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione. Il predetto articolo 21 non conteneva alcun limite al riguardo.<\/p>\n<p>Sarebbe pi\u00f9 agevole ipotizzare risolutivamente che allo stesso modo in cui, un tempo, si scusavano gli errori affermando <em>Neque semper arcum tendit Apollo<\/em>, similmente si potr\u00e0 ammettere che anche i redattori degli atti ministeriali, ogni tanto, possono farsi cogliere da lampi d\u2019oblio professionale, ai quali neppure la dottrina giuridica d\u2019un ministro illuminato pu\u00f2 porre rimedio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p>In verit\u00e0, si dovrebbe dare atto che l\u2019idea di sopprimere le vecchie punizioni disciplinari a carico dei soli studenti delle scuole secondarie, in Berlinguer, sia nata per dare completezza al quadro delle diverse forme di autonomia che il citato art. 21 della Legge-delega 59\/1997 ha conferito alla scuola italiana, liberandola dai lacci e lacciuoli di una autoreferenziale e presuntuosa amministrazione centrale che, per tanti decenni, le avevano impedito di corrispondere adeguatamente alle\u00a0 legittime aspettative della societ\u00e0 civile<\/p><\/blockquote>\n<p>Bisognava pur dare un segnale forte, immediatamente percepibile dalle famiglie e dagli insegnanti, per dimostrare che soltanto la libera autodeterminazione dei Collegi dei docenti e dei Consigli di istituto avrebbe potuto far nascere l\u2019attesa <strong>scuola del terzo millennio<\/strong>.<\/p>\n<p>Tale segnale forte \u00e8 finalmente giunto con il citato Statuto delle studentesse e degli studenti che, sopprimendo le sanzioni disciplinari imposte draconianamente da leggi dello Stato, ha affidato la rifondazione della delicata materia disciplinare alla sapienza progettuale dei Collegi dei docenti, e successivamente dei Consigli di istituto, delle singole scuole.<\/p>\n<p>Infatti, ogni scuola secondaria di primo e secondo grado \u00e8 stata chiamata a crearsi un proprio codice disciplinare, nel quale sono state individuate con chiarezza le azioni vietate agli alunni e, correlativamente, le sanzioni previste per ciascuna trasgressione. Ed \u00e8 stato cos\u00ec che, sin dal lontano 1998, nella scuola italiana il broccardo latino <em>nullum crimen, nulla poena sine lege<\/em> ha lasciato il posto ad una sua parafrasi: <em>nullum crimen, nulla poena sine jussu scholae. <\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Se la potenza obliteratrice delle acque del fiume Lete, il 24 giugno del 1998, non avesse coinvolto l\u2019ufficio legislativo di viale Trastevere, anche l\u2019art. 412 del Regolamento delle scuole elementari sarebbe stato abrogato e, con esso, sarebbero state abrogate anche formalmente le poco note, ed ancor meno applicate, punizioni disciplinari per i bambini delle primarie.<\/p>\n<p>Dall\u2019oblio ministeriale non pare che siano derivati danni sociali d\u2019alcun genere; lo si afferma tenendo anche conto del fatto che n\u00e9 i cronisti della carta stampata, n\u00e9 i loro colleghi dei network televisivi ne hanno riferito nei loro resoconti.<\/p>\n<p>Tanto appare sufficiente per sostenere che la notizia \u2013 diffusa e amplificata dai mezzi di comunicazione di massa \u2013 dell\u2019avvenuta soppressione delle sanzioni disciplinari a carico degli scolari non pu\u00f2 assumere affatto lo stesso significato che al termine <em>notizia<\/em> attribuisce l\u2019ancor apprezzato <em>Grande<\/em> <em>vocabolario<\/em> <em>della<\/em> <em>lingua<\/em> <em>italiana<\/em> dell\u2019Istituto Geografico De Agostini.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Quanto, poi, al significato di vera e propria novit\u00e0 storica che rivestirebbe la notizia che, dal prossimo primo settembre, in tutte le scuole italiane sar\u00e0 introdotto l\u2019insegnamento dell&#8217;Educazione civica<em>,<\/em> l\u2019improvvisato cronista di storia della scuola italiana si sente in obbligo di rammentare quel che si legge nella premessa del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, la cui rubrica \u00e8 cos\u00ec intestata: Programmi per l\u2019<u>insegnamento dell\u2019educazione civica<\/u> negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria e artistica.<\/p>\n<p><strong>Aldo Moro<\/strong>, all\u2019epoca ministro della Pubblica Istruzione, aveva fatto scrivere \u2013 nella premessa ai programmi di insegnamento dell\u2019educazione civica, allegati a quel decreto presidenziale \u2013 le seguenti note:<\/p>\n<p><em>\u201cL&#8217;educazione civica si propone di soddisfare l&#8217;esigenza che tra Scuola e Vita si creino rapporti di mutua collaborazione. <\/em><\/p>\n<blockquote><p><em>L&#8217;opinione pubblica avverte imperiosamente, se pur confusamente, l&#8217;esigenza che la Vita venga a fecondare la cultura scolastica, e che la Scuola acquisti nuova virt\u00f9 espansiva, aprendosi verso le forme e le strutture della Vita associata<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p><em>La Scuola a buon diritto si pone come coscienza dei valori spirituali da trasmettere e da promuovere, tra i quali acquistano rilievo quelli sociali, che essa deve accogliere nel suo dominio culturale e critico. <\/em><\/p>\n<p><em><u>Le singole materie di studio non bastano a soddisfare tale esigenza,<\/u><\/em><em> specie alla stregua di tradizioni che le configurano in modo particolaristico e strumentale.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><em>Pu\u00f2 accadere infatti che l&#8217;allievo concluda il proprio ciclo scolastico senza che abbia piegato la mente a riflettere, con organica meditazione, sui problemi della persona umana, della libert\u00e0, della famiglia, della comunit\u00e0, della dinamica internazionale, ecc. Nozioni sui problemi accennati sono accolte in modo limitato e frammentario s\u00ec che i principi che con la loro azione, spesso invisibile, sollecitano gli individui e le societ\u00e0 restano velati anche nelle discipline \u2013 come le\u00a0 lingue,\u00a0 la storia, la filosofia, il diritto \u2013 nelle quali pur sono impliciti. <\/em><\/p>\n<p><em>La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma \u00e8 da chiedersi se, astenendosi dal promuovere la consapevolezza critica della strutturazione civica, <u>non prepari piuttosto solo a una carriera<\/u>. <\/em><\/p>\n<p><em>Se pure \u00e8 vero che ogni insegnante, prima di essere docente della sua materia, ha da essere eccitatore di moti di coscienza morale e sociale; se pure \u00e8 vero, quindi, che l&#8217;Educazione civica ha da essere presente in ogni insegnamento, l&#8217;opportunit\u00e0 evidente di una sintesi organica consiglia di dare ad essa un quadro didattico, e perci\u00f2 di indicare orario e programmi, ed induce a designare\u00a0 per questo specifico compito il docente di storia\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019insegnamento dell\u2019Educazione civica nella scuola elementare \u00e8 stato novellato nel 1985, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 104, nel contesto dei nuovi programmi per quel grado di scuola, ed ha assunto la denominazione di <u>Educazione alla convivenza democratica<\/u>. Se ne riporta uno stralcio significativo:<\/p>\n<p><em>\u201cIl fanciullo sar\u00e0 portato a rendersi conto che \u00abTutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali\u00bb (articolo 3 della Costituzione). <\/em><\/p>\n<p><em>La scuola \u00e8 impegnata ad operare perch\u00e9 questo fondamentale principio della convivenza democratica non sia inteso come passiva indifferenza e sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce dei criteri di condotta chiari e coerenti che attuino valori riconosciuti. <\/em><\/p>\n<p><em>Il fanciullo, quando inizia la sua esperienza scolastica, ha gi\u00e0 cumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali. <\/em><\/p>\n<p><em>La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e delle altre possibilit\u00e0 di esperienze educative, ha il compito di sostenere l&#8217;alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell&#8217;accettazione e del rispetto dell&#8217;altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune. <\/em><\/p>\n<p><em>Ci\u00f2 comporta che gli insegnanti in primo luogo stimolino le energie interiori del fanciullo per promuovere una produttiva riflessione sulle concrete esperienze della vita ed in particolare su quelle concernenti i rapporti umani. <\/em><\/p>\n<p><em>In relazione alle complessive finalit\u00e0 educative, la scuola deve operare perch\u00e9 il fanciullo: <\/em><\/p>\n<ul>\n<li><em>prenda consapevolezza del valore della coerenza tra l&#8217;ideale assunto e la sua realizzazione di un impegno anche personale; <\/em><\/li>\n<li><em>abbia pi\u00f9 ampie occasioni di iniziativa, decisione, responsabilit\u00e0 personale ed autonomia e possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza fra &#8220;<strong>solidariet\u00e0 attiva<\/strong>&#8221; con il gruppo e &#8220;<strong>cedimento passivo<\/strong>&#8221; alla pressione di gruppo, tra la capacit\u00e0 di conservare indipendenza di giudizio ed il conformismo, tra il chiedere giustizia ed il farsi giustizia da s\u00e9; <\/em><\/li>\n<li><em>abbia basilare consapevolezza delle varie forme di &#8220;diversit\u00e0 e di emarginazione&#8221; allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture; sia sensibile ai problemi della salute e dell&#8217;igiene personale, del rispetto dell&#8217;ambiente naturale e del corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilit\u00e0 (a cominciare da quelle scolastiche), del comportamento stradale, del risparmio energetico; <\/em><\/li>\n<li><em>sia progressivamente guidato ad ampliare l&#8217;orizzonte culturale e sociale oltre la realt\u00e0 ambientale pi\u00f9 prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale, sulla realt\u00e0 culturale e sociale pi\u00f9 vasta, in uno spirito di comprensione e di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla realt\u00e0 europea ed al suo processo di integrazione\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per dimostrare quanto sia stato costante lo scrupolo del Legislatore e dei ministri dell\u2019Istruzione di non appiattire le finalit\u00e0 sugli obiettivi generali e specifici che caratterizzano le diverse discipline che compongono i piani di studio dei diversi ordini di scuola, si pu\u00f2 richiamare l\u2019importanza che riveste al riguardo il gi\u00e0 citato Statuto delle studentesse e degli studenti del 24 giugno 1998, approvato con il D.P.R. n. 249, il quale definisce la scuola \u201c<em>luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l\u2019acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e comunit\u00e0 di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni\u201d. In essa ognuno, con pari dignit\u00e0 e nella diversit\u00e0 dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialit\u00e0 di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell&#8217;infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell&#8217;ordinamento italiano. <\/em><\/p>\n<p><em>La comunit\u00e0 scolastica, interagendo con la pi\u00f9 ampia comunit\u00e0 civile e sociale di cui \u00e8 parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualit\u00e0 delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalit\u00e0 dei giovani, anche attraverso l&#8217;educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell&#8217;identit\u00e0 di genere, del loro senso di responsabilit\u00e0 e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all&#8217;evoluzione delle conoscenze e all&#8217;inserimento nella vita attiva<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>La Legge-delega n. 53 del 28 marzo 2003 (nota come Legge Moratti), insieme con i conseguenti decreti legislativi n. 59 del 2004 e n. 226 del 2005, ha introdotto nei due cicli scolastici l\u2019<u>Educazione alla cittadinanza<\/u>, con le note esplicative che di seguito si riportano:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201c<em>Obiettivi irrinunciabili dell\u2019educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalit\u00e0 e lo sviluppo di un\u2019etica della responsabilit\u00e0, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l\u2019impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. <\/em><\/p>\n<p><em>Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignit\u00e0 sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualit\u00e0 della vita della societ\u00e0 (art. 4), la libert\u00e0 di religione (art. 8), le varie forme di libert\u00e0 (articoli 13-21). <\/em><\/p>\n<p><em>Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza \u00e8 il diritto alla parola (art. 21). Attraverso la parola si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che sfocino in conflitti<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Da ultimo, si pu\u00f2 citare il Decreto-legge n. 137 del 2008, convertito nella Legge n. 169 del 2008,\u00a0 che ha introdotto, in via sperimentale, l\u2019insegnamento di <u>Cittadinanza e Costituzione<\/u>, da impartire nell\u2019ambito del monte ore delle <em>aree storico-geografica e storico-sociale<\/em> delle scuole di ogni ordine e grado, scuola dell\u2019infanzia compresa.<\/p>\n<p>Nella circolare ministeriale n. 100 dell\u201911 dicembre 2008 si legge: \u201c<em>Non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale \u201ceducazione civica\u201d, bens\u00ec di una sostanziale innovazione curricolare<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Era previsto che l\u2019insegnamento di \u201cCittadinanza e Costituzione\u201d avrebbe dovuto reinterpretare i temi gi\u00e0 trattati nelle pregresse esperienze didattiche, alla luce delle recenti acquisizioni e delle sensibilit\u00e0 attualmente diffuse nella cultura giovanile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel marzo 2009, il MIUR ha diramato il <em>documento di indirizzo<\/em> per la sperimentazione dell&#8217;insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.<\/p>\n<p>Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento che avrebbero dovuto caratterizzare l&#8217;insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell&#8217;arco dei diversi anni di corso.<\/p>\n<p>In particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>per la <u>scuola dell&#8217;infanzia<\/u>, le conoscenze e le abilit\u00e0 specifiche da trasmettere riguardavano il <em>concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunit\u00e0 di vita<\/em>;<\/li>\n<li>per la <u>scuola primaria<\/u>, si prevedeva l&#8217;insegnamento delle <em>prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza<\/em>, <em>i diritti fondamentali dell&#8217;uomo, il significato delle formazioni sociali, l&#8217;importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole<\/em>;<\/li>\n<li>per la <u>scuola secondaria<\/u>, si prevedeva lo <u>studio della Costituzione<\/u>, con una particolare attenzione ai <em>diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p>\u00c8 ipotizzabile che almeno venticinque dei nostri lettori si chiedano come mai gli organi che curano l\u2019informazione pubblica abbiano potuto segnalare come novit\u00e0 particolarmente significativa l\u2019iniziativa parlamentare di introdurre l\u2019insegnamento dell\u2019Educazione civica nel nostro sistema dell&#8217;istruzione in cui, <strong>sin dal 1958<\/strong>, i programmi scolastici prima, e successivamente le indicazioni nazionali per il curriculo dei licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali propongono ai team didattici, con termini\u00a0 identici o semanticamente equivalenti, questo fondamentale insegnamento<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La risposta all\u2019interrogativo potr\u00e0 essere trovata consultando i 13 articoli che compongono il disegno di legge gi\u00e0 approvato dalla Camera dei deputati e che si riportano di seguito, confidando che la loro lettura possa essere di qualche utilit\u00e0 per gli insegnanti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><strong>Il testo del disegno di legge<em> \u201c<\/em><\/strong><strong>Introduzione dell&#8217;insegnamento scolastico dell&#8217;educazione civica\u201d<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00a0<\/strong><strong><em>Art. 1. <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Princ\u00ecpi)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunit\u00e0, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.<\/li>\n<li>L\u2019educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la <u>conoscenza della Costituzione italiana<\/u> e delle <u>istituzioni dell\u2019Unione europea<\/u> per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princ\u00ecpi di <em>legalit\u00e0, cittadinanza attiva e\u00a0digitale, sostenibilit\u00e0 ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 2.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Istituzione dell\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Ai fini di cui all\u2019articolo 1, a decorrere dal <u>1\u00b0 settembre del primo anno scolastico successivo all\u2019entrata in vigore della presente legge<\/u>, nel <u>primo e nel secondo ciclo di istruzione<\/u> \u00e8 istituito l\u2019insegnamento <u>trasversale<\/u> dell\u2019<u>educazione civica<\/u>, che sviluppa la conoscenza e la comprensione\u00a0delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societ\u00e0. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate <u>dalla scuola dell\u2019infanzia<\/u>.<\/li>\n<li>Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l\u2019insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all\u2019articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: \u00abdi competenze linguistiche\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abdi competenze civiche, linguistiche\u00bb.<\/li>\n<li>Le istituzioni scolastiche prevedono <u>nel curricolo di istituto<\/u> l\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l\u2019orario, che <u>non pu\u00f2 essere inferiore a 33 ore annue<\/u>, da svolgersi nell\u2019ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.<\/li>\n<li>Nelle scuole del <u>primo ciclo<\/u>, l\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica \u00e8 affidato, <em>in contitolarit\u00e0, a docenti<\/em> sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell\u2019organico dell\u2019autonomia. Nelle scuole del <u>secondo ciclo<\/u>, l\u2019insegnamento \u00e8 affidato ai <u>docenti abilitati all\u2019insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche<\/u>, ove <em>disponibili<\/em> nell\u2019ambito dell\u2019organico dell\u2019autonomia.<\/li>\n<li>Per ciascuna classe \u00e8 individuato, tra i docenti a cui \u00e8 affidato l\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica, un <u>docente con compiti di coordinamento<\/u>.<\/li>\n<li>L\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica <em>\u00e8 oggetto delle valutazioni periodiche e finali<\/em> previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il <em>docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi<\/em>, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui \u00e8 affidato l\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica.<\/li>\n<li>Il dirigente scolastico verifica la prima attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell\u2019offerta formativa.<\/li>\n<li>Dall\u2019attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell\u2019organico del personale scolastico, n\u00e9 ore d\u2019insegnamento eccedenti rispetto all\u2019orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennit\u00e0, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, <em>salvo che la contrattazione d\u2019istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell\u2019offerta formativa<\/em>.<\/li>\n<li>A decorrere dal 1\u00b0 settembre del primo anno scolastico successivo all\u2019entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l\u2019articolo 1 del decreto-legge 1\u00b0 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonch\u00e9 il comma 4 dell\u2019articolo 2 e il comma 10 dell\u2019articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 3.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>In attuazione dell\u2019articolo 2, con decreto del Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, sono definite <u>linee guida<\/u> per <u>l\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica<\/u> che individuano, ove non gi\u00e0 previsti, specifici <u>traguardi per lo sviluppo delle competenze <\/u>e <u>obiettivi specifici di apprendimento<\/u>, <em>in coerenza con le <u>Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell\u2019infanzia e del primo ciclo di istruzione<\/u>, nonch\u00e9 con il documento <u>Indicazioni nazionali e nuovi scenari<\/u>, le <u>Indicazioni nazionali per i licei<\/u> e le <u>linee guida per gli istituti tecnici e professionali<\/u> vigenti, <\/em>assumendo a riferimento le seguenti tematiche:<br \/>\n&#8211; Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell\u2019Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell\u2019inno nazionale;<br \/>\n&#8211; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;<br \/>\n&#8211; Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell\u2019articolo 5;<br \/>\n&#8211; Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al <u>diritto del lavoro<\/u>;<br \/>\n&#8211; Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identit\u00e0, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;<br \/>\n&#8211; Educazione alla legalit\u00e0 e al contrasto delle mafie;<br \/>\n&#8211; Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;<br \/>\n&#8211; Formazione di base in materia di protezione civile.<\/li>\n<li>Nell\u2019ambito dell\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica sono altres\u00ec promosse l\u2019educazione stradale, l\u2019educazione alla salute e al benessere, l\u2019educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 4.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Costituzione e cittadinanza)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>A fondamento dell\u2019insegnamento dell\u2019educazione civica \u00e8 posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell\u2019infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilit\u00e0, della legalit\u00e0, della partecipazione e della solidariet\u00e0.<\/li>\n<li>Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale<\/li>\n<li>La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni per- corso di istruzione e formazione, devono conseguire.<\/li>\n<li>Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attivit\u00e0 per sostenere l\u2019avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 5.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Educazione alla cittadinanza digitale)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019ambito dell\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica, di cui all\u2019articolo 2, \u00e8 prevista l\u2019educazione alla cittadinanza digitale.<\/li>\n<li>Nel rispetto dell\u2019autonomia scolastica, l\u2019offerta formativa erogata nell\u2019ambito dell\u2019insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilit\u00e0 e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualit\u00e0 tenendo conto dell\u2019et\u00e0 degli alunni e degli studenti:<\/li>\n<li>analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilit\u00e0 e l\u2019affidabilit\u00e0 delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;<\/li>\n<li>interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;<\/li>\n<li>informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l\u2019utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunit\u00e0 di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;<\/li>\n<li>conoscere le norme comportamentali da osservare nell\u2019ambito dell\u2019utilizzo delle tecnologie digitali e dell\u2019interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversit\u00e0 culturale e generazionale negli ambienti digitali;<\/li>\n<li>creare e gestire l\u2019identit\u00e0 digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si\u00a0producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identit\u00e0 altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;<\/li>\n<li>conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all\u2019uso dei dati personali;<\/li>\n<li>essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere s\u00e9 e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull\u2019inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.<\/li>\n<li>Al fine di verificare l\u2019attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell\u2019adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma<\/li>\n<li>Con decreto del Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalit\u00e0 di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L\u2019Autorit\u00e0 garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza designa un componente della Consulta.<\/li>\n<li>La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.<\/li>\n<li>La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell\u2019articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.<\/li>\n<li>Per l\u2019attivit\u00e0 prestata nell\u2019ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennit\u00e0, gettoni di presenza o altre utilit\u00e0 comunque denominate, n\u00e9 rimborsi di spese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 6.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Formazione dei docenti)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Nell\u2019ambito delle risorse di cui all\u2019articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall\u2019anno 2020 \u00e8 destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all\u2019articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, \u00e8 aggiornato al fine di comprendervi le attivit\u00e0 di cui al primo periodo.<\/li>\n<li>Al fine di ottimizzare l\u2019impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonch\u00e9, in conformit\u00e0 al principio di sussidiariet\u00e0 orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 7. <\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Scuola e famiglia)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Al fine di valorizzare l\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilit\u00e0 di cui all\u2019articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, <u>estendendolo alla scuola primaria. <\/u>Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 8.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Scuola e territorio)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>L\u2019insegnamento trasversale dell\u2019educazione civica \u00e8 integrato con esperienze\u00a0extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalit\u00e0 attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all\u2019articolo 3, comma 1, per l\u2019individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.<\/li>\n<li>I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 9.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Albo delle buone pratiche di educazione civica)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l\u2019Albo delle buone pratiche di educazione civica.<\/li>\n<li>Nell\u2019Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonch\u00e9 accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca per l\u2019attuazione delle tematiche relative all\u2019educazione civica e all\u2019educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 10.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Valorizzazione delle migliori esperienze)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Ministero dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca ind\u00ecce annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 11.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Relazione alle Camere)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il Ministro dell\u2019istruzione, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull\u2019attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell\u2019eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l\u2019ora di insegnamento di educazione civica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 12.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Clausola di salvaguardia)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>Art. 13.<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong><em>(Clausola di invarianza finanziaria)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Le amministrazioni interessate provvedono all\u2019attuazione della presente legge nell\u2019ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il rispetto istituzionale dovuto alla paritetica potest\u00e0 legislativa dei due rami del Parlamento suggerisce al commentatore di sospendere la sua valutazione di merito del predetto disegno di legge, almeno fino a quando in Gazzetta ufficiale non verr\u00e0 pubblicato il testo definitivo della legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi <\/strong><\/p>\n<p>Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297<\/p>\n<p>Preleggi, art. 15<\/p>\n<p>Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653<\/p>\n<p>Legge 15 marzo 1997, n. 59<\/p>\n<p>Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249<\/p>\n<p>Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585<\/p>\n<p>Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104<\/p>\n<p>Legge 28 marzo 2003, n. 53<\/p>\n<p>Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59<\/p>\n<p>Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226<\/p>\n<p>Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137<\/p>\n<p>Legge 30 ottobre 2008, n. 169<\/p>\n<p>Circolare ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Annunciati come \u201cnotizie\u201d, entrambi i provvedimenti sono da decenni materia di discussione nel mondo della scuola di Fabio Scrimitore &nbsp; La nebbia del tempo nasconde le tracce della genialit\u00e0 creativa degli uomini in rapporto&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":627,"featured_media":10623,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[529,41,37],"tags":[],"class_list":["post-10621","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-in-evidenza","category-politica-e-cultura-della-scuola","category-rubriche"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10621","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/627"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10621"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10621\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10625,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10621\/revisions\/10625"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10623"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10621"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10621"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10621"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}