{"id":10849,"date":"2019-07-09T11:51:04","date_gmt":"2019-07-09T09:51:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=10849"},"modified":"2019-07-09T11:51:04","modified_gmt":"2019-07-09T09:51:04","slug":"consiglio-di-stato-niente-bonus-per-educatori-e-ata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/consiglio-di-stato-niente-bonus-per-educatori-e-ata\/","title":{"rendered":"Consiglio di Stato: niente \u201cbonus\u201d per educatori e ATA"},"content":{"rendered":"<h3>Una recente sentenza conferma quanto disposto dalla legge sulla Buona scuola per la formazione \u201cobbligatoria, permanente e strutturale\u201d dei soli docenti di ruolo<\/h3>\n<p><strong>di Agata Scarafilo<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n<p><em>Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4107, pubblicata il 18 giugno 2019, nega il riconoscimento della card annuale di 500 euro al personale ATA ed educatore. La sentenza conferma che il bonus spetta solo ai docenti di ruolo, perch\u00e9 solo a loro compete una formazione &#8220;obbligatoria, permanente e strutturale&#8221;.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Niente formazione per i DSGA e il personale amministrativo e tecnico con la card annuale di 500 euro, prevista invece, con la legge 107\/2015 (art. 1, comma 121), per il personale docente a tempo indeterminato. Cos\u00ec, se a stabilirlo era stato, nel 2015, il legislatore, a ribadirlo, ora, \u00e8 stato\u00a0 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4107, pubblicata il 18 giugno 2019.<\/p>\n<blockquote><p>Una decisione, per\u00f2, che \u00e8 stata ritenuta da tanti discriminante per il personale del mondo della scuola e che ha fatto ancor di pi\u00f9 discutere, altres\u00ec, per l&#8217;esclusione degli educatori che, come \u00e8 noto, in base all&#8217;ultimo rinnovo contrattuale, sono considerati docenti a tutti gli effetti<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ricordiamo che la contestata legge n. 107\/2015 (legge sulla Buona scuola) stabilisce che \u201c<em>al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, \u00e8 istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l\u2019aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Precisiamo che la somma di 500 euro, erogata annualmente ai docenti, non costituisce retribuzione accessoria n\u00e9 reddito imponibile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ovviamente, la citata sentenza del Consiglio di Stato sta facendo ancor pi\u00f9 discutere per il fatto che ci si era appellati alle disposizioni del C.C.N.L. che prevedono la partecipazione di tutti i dipendenti del comparto Scuola ad attivit\u00e0 di formazione e di aggiornamento. Insomma, sembra che ci sia una contraddizione di fondo che vede, nell\u2019ambito dello stesso comparto Scuola, riconosciuto a tutti il diritto alla formazione, mentre le risorse economiche, che ne garantiscono l\u2019effettiva realizzazione, assegnate al solo personale docente.<\/p>\n<p>La negazione del riconoscimento del bonus (500 euro) ha fatto ancora pi\u00f9 rumore per l&#8217;esclusione della figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) che, come \u00e8 risaputo, a sua volta \u00e8 formatore del personale ATA posto alle sue dirette dipendenze.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ma anche per questa figura professionale, come per le altre test\u00e8 menzionate, la risposta del Consiglio di Stato \u00e8 stata univoca e chiara: sembra proprio che \u201c<em>non sia possibile addivenire ad una interpretazione diversa della disposizione, a meno di non cedere ad una manipolazione additiva del tutto disancorata sia dal testo normativo, sia dall\u2019intenzione del legislatore<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Insomma, il difetto \u00e8 a monte: la legge 107\/2015 ha riconosciuto il diritto alla card annuale esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>In pi\u00f9, secondo il Consiglio di Stato, non \u00e8 ravvisabile neppure una violazione dei principi (di non discriminazione, di ragionevolezza e di equit\u00e0) sanciti dalla Costituzione (combinato disposto degli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97), che potrebbe comportare la declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale della norma citata.<\/p>\n<p>Infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che il paventato dubbio di costituzionalit\u00e0 \u00e8 manifestamente infondato, perch\u00e9 la &#8220;Carta docenti&#8221; non attribuisce un incremento stipendiale, bens\u00ec ha la diversa funzione di assicurare la \u201c<em>formazione continua del personale docente, <\/em><strong><em>monetizzando l&#8217;onere di autoformazione impostogli<\/em><\/strong><em>\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Nella sentenza viene ben specificato che soltanto per il personale docente di ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione \u201cobbligatoria, permanente e strutturale\u201d, prescritta dall&#8217;art.1, comma 124, ultimo periodo, della legge n. 107\/2015.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A questo punto sorge spontanea una domanda: tenuto conto di quest\u2019ultimo aspetto \u2013 cio\u00e8 che la formazione \u00e8 obbligatoria soltanto per il personale docente di ruolo \u2013, il DSGA, gli assistenti amministrativi e gli educatori possono sentirsi esonerati dall\u2019autoformazione soltanto perch\u00e9 per loro non \u00e8 previsto alcun riconoscimento economico?<\/p>\n<p>Proseguendo nel ragionamento, si potrebbe obiettare che se, ad esempio, in occasione dell&#8217;introduzione di una innovazione, il personale di segreteria e\/o il DSGA non vengono formati (come spesso accade), non essendo loro riconosciuta una monetizzazione legata all\u2019autoformazione, non devono vedersi attribuite neanche le relative responsabilit\u00e0 nel caso in cui eventualmente non abbiano\u00a0 operato correttamente.<\/p>\n<p>Sfugge a molti, infatti, che nella vita reale delle segreterie scolastiche, sulle quali sono state scaricate numerose ed onerose incombenze, la maggior parte delle novit\u00e0 viene affrontata e gestita quasi solo ed esclusivamente attraverso l\u2019autoformazione e l\u2019informazione (pi\u00f9 che la formazione), che fa leva sulla prassi collaborativa tra il personale delle scuole dell&#8217;intero territorio nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Molte perplessit\u00e0, poi, sono scaturite dal fatto che, a supporto del legislatore, la sentenza fa riferimento alla disomogeneit\u00e0 delle mansioni, come se mansioni diverse non comportassero esigenze, sia pur differenti nei contenuti, di formazione ed autoformazione.<\/p>\n<p>Non c\u2019\u00e8 dubbio, infatti, che la disomogeneit\u00e0 delle mansioni svolte dai docenti, dagli educatori e dal personale ATA (DSGA, assistenti amministrativi e tecnici) possa giustificare un regime diversificato, tuttavia \u00e8 legittimo chiedersi perch\u00e9 per i docenti i 500 euro della card debbano aggiungersi alle diverse iniziative di formazione organizzate dalla scuola nell\u2019ambito del PTOF, mentre per il personale educativo ed ATA questa possibilit\u00e0\u00a0 sia drasticamente negata.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi <\/strong><\/p>\n<p>Consiglio di Stato, sentenza 18 giugno 2019, n. 4107<\/p>\n<p>Legge 13 luglio 2015, n. 107<\/p>\n<p>Costituzione della Repubblica italiana<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una recente sentenza conferma quanto disposto dalla legge sulla Buona scuola per la formazione \u201cobbligatoria, permanente e strutturale\u201d dei soli docenti di ruolo di Agata Scarafilo &nbsp; 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