{"id":10928,"date":"2019-09-11T12:14:29","date_gmt":"2019-09-11T10:14:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=10928"},"modified":"2019-09-12T09:49:46","modified_gmt":"2019-09-12T07:49:46","slug":"primus-inter-pares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/primus-inter-pares\/","title":{"rendered":"Primus inter pares"},"content":{"rendered":"<h3>Il dirigente scolastico ha maggior potere decisionale rispetto agli altri componenti del Collegio dei docenti?<strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong><\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n<p><em>La sessione orale del concorso per ds ha fornito lo spunto per un dibattito su una particolare sfaccettatura del ruolo del dirigente scolastico. Un candidato chiede ora al direttore Scrimitore se il ruolo di capo d\u2019istituto conferisca o meno al ds un potere decisionale particolare in seno al Collegio dei docenti, nel quale riveste la funzione di presidente.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>In occasione degli esami orali del recente concorso per dirigente scolastico, un commissario, titolare della qualifica di dirigente amministrativo preposto ad un organo territoriale del MEF, ha formulato una domanda concernente la <em>leadership<\/em> del dirigente scolastico all&#8217;interno del Collegio dei docenti.<\/p>\n<p>Sentendosi rispondere dal candidato che, in quella sede, il ds \u00e8 soltanto un <em>primus\u00a0inter pares<\/em>\u00a0per quel che concerne questioni squisitamente didattiche \u2013 anche se con poteri <strong>di indirizzo e di controllo<\/strong> <strong>della legittimit\u00e0<\/strong> delle decisioni assunte \u2013, il commissario ha obiettato che il dirigente scolastico \u00e8 una figura apicale, assolutamente sovraordinata rispetto a quella del docente; non solo, ma, a sostegno della sua tesi, ha citato il potere-dovere dello stesso ds di avviare il procedimento disciplinare in caso di omissioni, inadempienze, illegittimit\u00e0 etc.<\/p>\n<p>Il candidato chiede di sapere se la suddetta presa di posizione del commissario sia corretta sotto il profilo normativo, considerato che didattica e rapporto gerarchico si collocano su due piani nettamente distinti e separati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In premessa, s\u2019intende dedicare qualche riga alle disposizioni che definiscono lo status del dirigente scolastico ed, insieme, il <strong>regime giuridico<\/strong> in cui opera il Collegio dei docenti. Si prenderanno in esame, in particolare, l\u2019articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, tante volte modificato ed integrato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell\u2019area V della dirigenza scolastica del 15 luglio 2010, il Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e, infine,\u00a0 il Regolamento sull\u2019autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.<\/p>\n<p>La loro rivisitazione potr\u00e0 far constatare che, fra le disposizioni di quei testi normativi generali, non \u00e8 dato rinvenire proposizioni che assegnino al presidente del Collegio dei docenti funzioni sostanzialmente diverse da quelle che l\u2019ordinamento giuridico generale conferisce ai presidenti degli altri organi collegiali di diritto pubblico.<\/p>\n<p>Tale constatazione d\u00e0 per certo che, nella materia in esame, il dirigente scolastico, al pari di qualsivoglia presidente di diverso organo collegiale pubblico, quando agisce nella qualit\u00e0 di presidente del Collegio dei docenti, \u00e8 chiamato ad espletare le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>convocare il Collegio dei docenti in tempi che non coincidano con gli orari di insegnamento, e presiederlo; la convocazione avverr\u00e0 almeno una volta ogni trimestre, quadrimestre o pentamestre, nonch\u00e9 quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell\u2019organo;<\/li>\n<li>fissare l\u2019ordine del giorno della seduta collegiale;<\/li>\n<li>nominare il segretario verbalizzante;<\/li>\n<li>avviare i lavori del Collegio, dopo aver verificato che sia stato raggiunto il <strong>quorum strutturale<\/strong>, costituito dalla maggioranza pi\u00f9 uno dei suoi componenti;<\/li>\n<li>porre in discussione gli argomenti iscritti all\u2019ordine del giorno e proporne, quando lo ritenga opportuno o necessario, la sospensione o il rinvio;<\/li>\n<li>concedere la parola a chi la chiede, nell&#8217;ordine nel quale sono state fatte le richieste d&#8217;intervento;<\/li>\n<li>in presenza di una <strong>mozione d\u2019ordine<\/strong> avanzata in Collegio per richiamare l\u2019assemblea al rispetto della legge e del regolamento, oppure per fatto personale, porre ai voti l\u2019ammissibilit\u00e0 della mozione, generalmente per alzata di mano e senza discussione;<\/li>\n<li>nella prima seduta del Collegio, procedere in modo che l\u2019organo approvi il relativo <strong>regolamento<\/strong>;<\/li>\n<li>verificare la presenza del <strong>quorum funzionale<\/strong> per dichiarare valide le decisioni assunte con votazioni, tenendo conto che, per essere approvata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza assoluta dei presenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il complesso delle funzioni sopra elencate non sembra proprio che conferisca al dirigente-presidente del Collegio dei docenti uno <em>status<\/em> \u2013 cio\u00e8 un complesso di diritti e di doveri \u2013 che possa essere correttamente definito \u201c<em>assolutamente sovraordinato\u201d <\/em>rispetto a quello degli insegnanti che compongono quell\u2019organo collegiale, come, invece, si legge nel testo del quesito che \u00e8 pervenuto a questa rivista. La natura delle predette funzioni, in verit\u00e0, fa intendere, senza equivoci, che il dirigente scolastico, quando svolge le funzioni di presidente del Collegio, non assomma, quasi come fosse una sua personalissima caratterizzazione,\u00a0 il complesso dei diritti e dei doveri che il decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, trasposto nel testo dell\u2019art. 25 bis del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, insieme con le disposizioni contenute nei decreti legislativi e nel CCNL sopra citati, assegnano a chi riveste la qualifica di dirigente scolastico.<\/p>\n<p>Se ne pu\u00f2 dare una dimostrazione estrapolando dalle norme sopra citate le funzioni assegnate al dirigente scolastico, funzioni che possono essere cos\u00ec riassunte: il dirigente scolastico<\/p>\n<ul>\n<li><em>promuove<\/em> e <em>coordina<\/em> le attivit\u00e0 di istituto;<\/li>\n<li><em>presiede<\/em> la gestione unitaria della scuola ed <em>esegue<\/em> le deliberazioni degli organi collegiali;<\/li>\n<li><em>gestisce<\/em> le risorse finanziarie e strumentali;<\/li>\n<li>ha poteri <em>di<\/em> <em>direzione, di coordinamento e di valorizzazione<\/em> delle risorse umane;<\/li>\n<li><em>organizza<\/em> l&#8217;attivit\u00e0 scolastica;<\/li>\n<li><em>a<\/em><em>ssicura il rispetto della legge<\/em> e l\u2019osservanza delle direttive;<\/li>\n<li><em>sovrintende<\/em> all\u2019espletamento dell\u2019attivit\u00e0 del personale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<blockquote><p>Come \u00e8 facile verificare, le voci verbali e, in generale, i termini su riportati assegnano al dirigente, quale capo d\u2019istituto, funzioni che si differenziano notevolmente da quelle del dirigente-presidente del Collegio, nel senso che <em>l\u2019organizzazione, il coordinamento, la direzione, la valorizzazione delle risorse materiali e personali della scuola ed il sovrintendere all\u2019espletamento delle attivit\u00e0 del personale <\/em>conferiscono al dirigente poteri (diritti-doveri), e conseguenti responsabilit\u00e0, ben pi\u00f9 qualificanti e complessi rispetto ai poteri (diritti-doveri) che l\u2019ordinamento assegna al dirigente scolastico, quand\u2019egli esercita le funzioni di presidente del Collegio<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Non ha dimostrato di possedere talenti ermeneutici dei giuristi giustinianei il commissario\u00a0 esaminatore dell\u2019autore del quesito, nel momento in cui ha definito con gli aggettivi\u00a0 \u201c<em>sovraordinate ed apicali\u201d<\/em> le predette funzioni che formano lo <em>status<\/em> del dirigente scolastico; quei due aggettivi sembrano un po\u2019 troppo venati di nostalgico arcaismo, dal momento che richiamano\u00a0 alla mente tempi di passate stagioni, nei quali i funzionari dello Stato erano inquadrati in una vera e propria rete di posizioni ordinate come le note nel pentagramma, che li collocava in una sorta di rigorosa scala gerarchica. Scala gerarchica, questa, che l\u2019ordinamento giuridico pubblico aveva mutuato <em>sic et simpliciter<\/em> dall\u2019ordinamento rigorosamente gerarchico della Chiesa cattolica, come dimostra la stessa etimologia del termine <em>gerarchia<\/em>, che richiama la struttura verticistica delle persone dotate di carismi sacri, nella quale occupano gradini progressivamente sovraordinati ministri istituiti, quali lettore, accolito, diacono transeunte, ed insieme ministri ordinati, quali diacono permanente, presbitero, e, pi\u00f9 in alto, vescovi, arcivescovi, cardinali e, in posizione, appunto apicale, il Pontefice.<\/p>\n<p>Le relazioni fra le persone, sulle cui teste le mani del vescovo infondono lo spirito di Dio, sono come le vette del manzoniano Resegone: l\u2019uomo non ha il potere di cambiarne l\u2019ordine di primazia; i presbiteri precedono sempre il vescovo nelle processioni in San Pietro, ed il vescovo precede sempre il Papa nella processione lungo la navata centrale di San Pietro.<\/p>\n<blockquote><p>La gerarchia introdotta dallo Stato nei suoi ordinamenti amministrativi ha ricalcato lo schema canonico della Chiesa, assegnando al vertice della struttura una preminenza pi\u00f9 che personale, nonostante il fatto che, nel conferire il titolo di direttore generale o di ispettore o di direttore di sezione, e gi\u00f9 <em>per li rami<\/em>, il ministro dell\u2019 istruzione non imponga le mani sui fortunati capi-servizio, ma apponga soltanto un tratto chirografo in calce ai decreti di nomina in ruolo<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Una volta, in occasione d\u2019un convegno di provveditori in Costa Smeralda, nella solennit\u00e0 dell&#8217;ingresso in sala d\u2019un apprezzatissimo direttore generale del personale giunto con notevole ritardo, il coordinatore dei lavori ritenne giusto pregare l\u2019assessore regionale, il presidente della Provincia ed il sindaco di ripetere i loro non brevi cenni di saluto, per stendere un doveroso velo sulla scortesia fatta al compunto ospite, d\u2019aver dato inizio alla conferenza prima che arrivasse il capo.<\/p>\n<p>E non meno indiscusso era un tempo l\u2019ordine gerarchico nelle periferie dell\u2019amministrazione scolastica; lo ricorda\u00a0 la tradizione degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta dello scorso secolo, che non consentiva agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di frequentare le <em>toilette<\/em>, assegnate, con evidente targhetta, alle esigenze dei funzionari della vecchia carriera direttiva.<\/p>\n<p>La trasposizione nell\u2019amministrazione dello Stato del modello organizzativo che da duemila anni regge la gerarchia ecclesiastica \u00e8 attestata giuridicamente dal testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), al quale sono allegati i quadri con le carriere e le qualifiche dei dipendenti dei diversi ministeri.<\/p>\n<p>Al tempo del citato testo unico del 1957, la carriera direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione comprendeva le seguenti qualifiche: direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione, consigliere di 1^, 2^ e\u00a0 3^ classe.<\/p>\n<p>La natura <em>personale<\/em> delle qualifiche era caratterizzata dal dovere del dipendente pubblico di eseguire gli ordini che gli venivano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni e mansioni, codificato nell\u2019art. 16 del citato D.P.R. n. 3\/1957.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La struttura gerarchica, intimamente connessa, come si \u00e8 scritto, alla natura <em>personale<\/em> delle predette qualifiche, giustificava l\u2019immagine di una piramide, al cui vertice, o, come direbbe il commissario d\u2019esame, al cui <em>apice<\/em>, era collocato il direttore generale, ed alla cui base il giovane consigliere di terza classe. A buona ragione, pertanto, in quegli anni si poteva ben dire che il direttore generale aveva una posizione <em>sovraordinata ed apicale<\/em>, rispetto a quella dei funzionari delle qualifiche non apicali.<\/p>\n<p>Ma l\u201911 luglio del 1980 ha visto la luce la legge n. 312, dal titolo <em>Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato<\/em>, nel cui articolo 3 si legge: \u201cIl personale contemplato nel presente titolo \u00e8 classificato in otto <strong>qualifiche funzionali<\/strong>, ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24\u201d.<\/p>\n<p>Le qualifiche <em>funzionali<\/em> sono le seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li>prima qualifica:\u00a0 attivit\u00e0 semplici, attivit\u00e0 elementari, manuali e non, per il cui esercizio non \u00e8 richiesta alcuna specifica preparazione;<\/li>\n<li>seconda qualifica:\u00a0 attivit\u00e0 semplici, con conoscenze elementari. E cos\u00ec via, sino alla ottava qualifica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019articolo 3 della legge specifica, poi, in che cosa consistano le nuove qualifiche <em>funzionali<\/em>: \u201cOgni qualifica funzionale comprende pi\u00f9 <em>profili professionali<\/em>:\u00a0<em>questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilit\u00e0, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilit\u00e0 ed ai requisiti di accesso alla qualifica<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Anche se la predetta legge precisa che le otto qualifiche funzionali non si applicano ai dirigenti, non si pu\u00f2 non ammettere che essa abbia apportato una ventata di innovazione antropologica\u00a0 nell\u2019ordinamento del personale dell\u2019Amministrazione statale, avviando il processo di sostituzione delle qualifiche personali, confermate dal sopra citato D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con le qualifiche funzionali.<\/p>\n<p>La grande innovazione \u00e8 rappresentata da un corollario, deducibile dalle disposizioni sopra menzionate, che, di fatto, conferisce un significato del tutto nuovo all\u2019indole giuridica del rapporto esistente fra i dipendenti pubblici titolari delle otto qualifiche funzionali.<\/p>\n<p>Se, alla luce di quanto si \u00e8 cercato di dimostrare, ogni qualifica funzionale si fonda sulla tipologia della prestazione lavorativa, che viene considerata, quindi, per il suo contenuto e per il tipo di lavoro previsto, se ne deve dedurre che la relazione esistente fra le prestazioni professionali, che costituiscono le diverse qualifiche, non pu\u00f2 essere definita allo stesso modo in cui il testo unico del 1957 definiva la relazione fra i titolari delle qualifiche personali.<\/p>\n<p>La gerarchia, in sostanza, esiste fra le persone, non fra le diverse prestazioni lavorative che caratterizzano le funzioni operative dei dipendenti dello Stato.<\/p>\n<p>La relazione gerarchica della tradizione burocratica poteva sussistere soltanto fra qualifiche personali, cio\u00e8 tra persone: fra il direttore generale e l\u2019ispettore generale, fra il colonnello ed il tenente colonnello, fra l\u2019arcivescovo ed il presbitero.<\/p>\n<p>Il che comporta \u2013 lo si dice a mo\u2019 d\u2019esempio \u2013 che colui che siede al vertice di uno degli Ambiti Territoriali d\u2019uno dei 20 Uffici Scolastici Regionali della Repubblica avr\u00e0 il potere di correggere il testo di una relazione, redatta dal funzionario amministrativo di ottava\u00a0 qualifica del suo Ambito Territoriale, se vi avr\u00e0\u00a0 rilevato un errore di grammatica. Tale dovere costituir\u00e0 esercizio del potere di coordinamento e di controllo, di cui \u00e8 titolare il dirigente dell\u2019Ambito Territoriale, non certo di un potere derivante dalla posizione sovraordinata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In sostanza, si vuol dire che, con la predetta legge n. 312 del 1980, che istitutiva delle qualifiche funzionali, e col conseguente superamento delle qualifiche personali, il sistema organizzativo della pubblica amministrazione si \u00e8 avviato verso la riqualificazione del significato del tradizionale rapporto gerarchico, introducendo nei rapporti fra i dipendenti dello Stato un modello che spersonalizza le relazioni e valorizza le competenze.<\/p>\n<p>Lo dimostra il sorriso d\u2019umana comprensione con il quale un vecchio provveditore agli studi riusc\u00ec a risolvere un\u2019incertezza interpretativa, che era stata sottoposta alla sua attenzione da due funzionari, il primo dei quali era titolare della qualifica di ispettore generale della carriera ad esaurimento, mentre il secondo rivestiva la qualifica di direttore di sezione. L\u2019inquietudine dell\u2019ispettore generale era stata determinata dal fatto che il direttore di sezione dissentiva dalla sua tesi interpretativa, nonostante il collega fosse titolare della pi\u00f9 prestigiosa qualifica di ispettore generale ad esaurimento. Il sorriso persuasivo del saggio provveditore fu sufficiente per far comprendere all\u2019ispettore generale che la posizione che si occupa nell\u2019organizzazione amministrativa pubblica non \u00e8 pi\u00f9 un titolo valido per aver sempre e comunque ragione.<\/p>\n<blockquote><p>Se ne pu\u00f2 trarre la conclusione che l\u2019attuale stato di evoluzione degli ordinamenti degli uffici, nonch\u00e8 degli organi e degli enti dello Stato, \u00e8 sempre pi\u00f9 orientato a superare la vecchia struttura piramidale burocratica, che considerava i dipendenti pubblici come i piani di un edificio: sovraordinati o sottordinati<\/p><\/blockquote>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Perci\u00f2, se, in virt\u00f9 di quanto si \u00e8 appena affermato, non appare condivisibile usare il termine <em>sovraordinato<\/em> quando ci si riferisca alla posizione funzionale che nei riguardi degli insegnanti avrebbe il dirigente scolastico, ancor meno condivisibile appare la tesi che porrebbe il medesimo dirigente\u00a0 in posizione sovraordinata, o addirittura apicale, nei riguardi degli insegnanti riuniti in Collegio.<\/p>\n<p>Molto pi\u00f9 appropriata alle reali funzioni che l\u2019ordinamento scolastico e quello generale assegnano al presidente del Collegio dei docenti appare la definizione \u2013 che si pu\u00f2 leggere nella generalit\u00e0 dei manuali di diritto scolastico \u2013 che riconosce al dirigente scolastico-presidente del Collegio il titolo storico di <strong><em>primus inter pares<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p>In verit\u00e0, l\u2019espressione non appartiene al mondo del diritto, ma appare pi\u00f9 correlata agli indefiniti ambiti delle relazioni politiche, nei quali, notoriamente, non sembra che le definizioni siano accolte con la medesima esigenza di certezza semantica che connota il mondo del diritto.<\/p>\n<p>Anche Ottaviano Augusto volle attribuirsi il sofferto titolo di <em>primus inter pares<\/em> per evidenti esigenze di <em>captatio benevolentiae<\/em> del Senato, anche se, di fatto, i suoi poteri erano ben diversi da quelli di Re Art\u00f9, che pure sedeva, con maggior rispetto della dignit\u00e0 dei suoi cavalieri, intorno ad una Tavola Rotonda. E financo l\u2019\u201cAltissimo poeta\u201d, che appare a Dante ed a Virgilio nel Limbo,\u00a0 assegna al re dei prodi Atride il titolo di <em>primus inter pares<\/em>, nonostante Agamennone fosse il capo dell\u2019armata confluita in Aulide.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pi\u00f9 che la storia, possono aiutare l\u2019esegeta del diritto ad acquisire certezza sul significato dell\u2019espressione citata i dizionari della lingua italiana, tutti concordi nel sostenere che l\u2019espressione <em>primus inter pares<\/em> identifica una persona rappresentativa in un gruppo di altre persone che <em>orienta\u00a0 e coordina<\/em>, esercitando, cos\u00ec, poteri che sono legati alla condizione stessa di essere a capo di persone che sono in condizioni di parit\u00e0 con il <em>primus<\/em>; nel caso di cui ci stiamo occupando, persone che sono al suo stesso livello e con pari dignit\u00e0, non tanto per il fatto di essere titolari dei medesimi diritti e doveri del dirigente, quanto perch\u00e9 gli insegnanti, quando sono costituiti nel Collegio, hanno\u00a0 gli stessi diritti e doveri nell\u2019esaminare e nell\u2019approvare (o non approvare) i diversi punti iscritti all\u2019ordine del giorno, e, soprattutto, hanno le medesime responsabilit\u00e0 in relazione agli effetti che possono derivare dalle deliberazioni adottate. Lo sanno bene, infatti, tutti quegli insegnanti che si affrettano a far constare nel verbale della seduta del Collegio il loro dissenso, per non esser coinvolti in eventuali, conseguenti responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 aggiungere che anche il presidente del Consiglio di istituto \u00e8 un <em>primus inter pares<\/em> quando presiede quell\u2019organo collegiale,\u00a0 nonostante, per essere un genitore, possa avere uno status personale e professionale ben diverso da quello degli altri componenti. Ma, se egli fosse, per esempio, un maresciallo dei Carabinieri, non si avvarrebbe certo dei poteri \u2013 <em>melius<\/em>, delle funzioni \u2013 di comandante della stazione dei Carabinieri nel presiedere il Consiglio di istituto. Le sue funzioni di presidente del Consiglio di istituto sono perfettamente identiche a quelle che il dirigente scolastico esplica quando presiede il Collegio dei docenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Questa conclusione deve essere integrata con un riferimento alla distinzione che l\u2019autore del quesito ha fatto tra le funzioni didattiche e quelle, per cos\u00ec dire, <em>laiche<\/em>, quasi per precisare che, nel contesto del suo sfortunato esame orale, egli aveva affermato che la definizione di\u00a0 <em>primus inter pares<\/em>, da lui data in risposta alla domanda del commissario, era stata espressa soltanto per sostenere che, in relazione agli argomenti iscritti all\u2019ordine del giorno, i professori sono in condizione di parit\u00e0 con il dirigente-presidente soltanto quando tali argomenti si riferiscano alla didattica; in tale ambito \u2013 aveva sostenuto l\u2019aspirante dirigente \u2013 non sussiste il rapporto gerarchico.<\/p>\n<p>La precisazione dell\u2019autore del quesito appare sovrabbondante perch\u00e9 gli insegnanti e il presidente del Collegio hanno pari dignit\u00e0, cio\u00e8 hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri quando\u00a0 partecipano alle diverse fasi della riunione collegiale, indipendentemente dalla materia che costituisce l\u2019argomento sottoposto alla valutazione ed all\u2019approvazione.<\/p>\n<p>Infine, si ricorda che il commissario d\u2019esame citato nel quesito ha ritenuto di addurre una prova specifica della posizione assolutamente sovraordinata che egli ha assegnato al dirigente scolastico-presidente del Collegio; tale prova sarebbe il potere, che competerebbe al suddetto dirigente-presidente del Collegio, di <strong>promuovere l\u2019azione disciplinare<\/strong> nei confronti del docente che violasse qualcuno degli obblighi propri del suo status.<\/p>\n<p>Nel dar questa prova, per\u00f2, il commissario d\u2019esame non ha tenuto conto che l\u2019avvio dell\u2019azione disciplinare, diretta a verificare la sussistenza della presunta violazione dei doveri dell\u2019insegnante, avvenuta nel corso della seduta del Collegio, formalmente non rientra nelle funzioni del presidente del Collegio, ma in quelle del dirigente scolastico, cos\u00ec come dispone chiaramente l\u2019articolo 55 bis del gi\u00e0 citato decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.<\/p>\n<p>Il fatto che la persona del presidente del Collegio coincida con quella del dirigente scolastico non inficia la certezza di quanto si \u00e8 appena sostenuto.<\/p>\n<p>Infatti, il procedimento disciplinare nei confronti dell\u2019indisciplinato insegnante inizierebbe con la redazione della necessaria contestazione di addebito su carta intestata della scuola di servizio, nelle cui premesse si dovrebbe scrivere: \u201cIl dirigente scolastico, visto il verbale della seduta del Collegio dei docenti del giorno &#8230;, dal quale risulta che il professor Mevio Sempronio ha rivolto un epiteto sconveniente al collega &#8230;, contesta al prof &#8230; Firmato: Il dirigente scolastico\u201d.<\/p>\n<p>Se la contestazione venisse formalmente elevata dal presidente del Collegio dei docenti, sarebbe un atto viziato da incompetenza relativa e, pertanto, <strong>annullabile<\/strong> su ricorso dell\u2019insegnante.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi<\/strong><\/p>\n<p>Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<\/p>\n<p>CCNL area V Dirigenza scolastica, 15 luglio 2010<\/p>\n<p>Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297<\/p>\n<p>Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59<\/p>\n<p>Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275<\/p>\n<p>Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3<\/p>\n<p>Legge 11 luglio 1980, n. 312<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il dirigente scolastico ha maggior potere decisionale rispetto agli altri componenti del Collegio dei docenti?\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &nbsp; Abstract La sessione orale del concorso per ds ha fornito lo spunto per un dibattito su una particolare&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":627,"featured_media":8801,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[529,46,37],"tags":[],"class_list":["post-10928","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-in-evidenza","category-quesiti-dei-lettori","category-rubriche"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/627"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10928"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10928\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10930,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10928\/revisions\/10930"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8801"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}