{"id":12326,"date":"2021-04-19T22:36:22","date_gmt":"2021-04-19T20:36:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=12326"},"modified":"2021-04-19T22:43:18","modified_gmt":"2021-04-19T20:43:18","slug":"violazione-della-privacy-di-alunno-disabile-condannato-un-usr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/violazione-della-privacy-di-alunno-disabile-condannato-un-usr\/","title":{"rendered":"Violazione della privacy di alunno disabile: condannato un USR"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>di Agata Scarafilo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Abstract<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Con <\/em><em>Ordinanza di ingiunzione<\/em><em> n. 67, il GPDP ha condannato un Ufficio Scolastico Regionale al pagamento della sanzione amministrativa di 4.000 euro per non aver minimizzato (ridotto al minimo indispensabile), nel contesto di una comunicazione tra PP. AA., i dati relativi ad un alunno disabile, ravvisando, cos\u00ec, <\/em><em>un\u2019indebita circolazione di dati personali e, in particolare, di dati relativi allo stato di salute, non necessari per adempiere ad una richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In tema di trasmissione, tra pubblici uffici, dei dati di alunni con disabilit\u00e0, sta facendo molto discutere la recente <strong>Ordinanza di ingiunzione<\/strong> (Registro dei provvedimenti n. 67 del 25 febbraio 2021)con la quale il<strong> Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) ha condannato un <\/strong><strong>Ufficio Scolastico Regionale<\/strong> al pagamento della sanzione amministrativa di euro 4.000 per <strong>violazione della privacy<\/strong>. Un caso che non pu\u00f2 non essere preso in considerazione anche dalle scuole, troppo spesso coinvolte non solo nella gestione e nel trattamento dei dati di alunni disabili all&#8217; interno della stessa istituzione scolastica, ma anche nella loro trasmissione ad altre scuole (si pensi, per esempio,&nbsp; alla trasmissione del fascicolo alunni nel passaggio da un ordine di scuola all\u2019altro) o&nbsp; ad altri enti (si pensi, ad esempio, all\u2019attribuzione delle ore di sostegno o di figure educative-assistenziali).<\/p>\n\n\n\n<p>Ricordiamo che, nell\u2019ambito del diritto dell\u2019UE, l\u2019<strong>articolo 83 del Regolamento n. 2016\/679&nbsp;<\/strong>autorizza le autorit\u00e0 di controllo degli Stati membri a infliggere sanzioni amministrative pecuniarie in relazione a violazioni dello stesso regolamento. Le circostanze delle quali le autorit\u00e0 nazionali devono tener conto nell&#8217;applicare tali sanzioni, nonch\u00e9 il loro tetto massimo sono anch\u2019essi fissati nell\u2019articolo 83. Il regime sanzionatorio \u00e8, pertanto,&nbsp;<strong>armonizzato in tutta l\u2019UE<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Il <strong>G.P.D.P.<\/strong> \u00e8 l\u2019autorit\u00e0 preposta a vigilare sulla legittimit\u00e0 del trattamento, verificando il rispetto della disciplina vigente e promuovendo la conoscenza finalizzata ad assicurare la corretta interpretazione. Inoltre, \u00e8 chiamato a punire gli illeciti commessi in violazione delle disposizioni del Codice, infliggendo le sanzioni amministrative.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame, a seguito della denuncia da parte della famiglia di un alunno con disabilit\u00e0, il Garante ha rilevato l\u2019illiceit\u00e0 del trattamento dei dati personali. Infatti, l\u2019Ufficio Scolastico Regionale in questione, inviando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) la documentazione contenente i dati personali dell&#8217;alunno, compresi quelli relativi alla salute ha, secondo il<strong> G.P.D.P., <\/strong>effettuato la comunicazione di dati in assenza di un idoneo presupposto giuridico e, quindi, in violazione degli art. 6 e 9 del Regolamento, degli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, nonch\u00e9 dei principi applicabili al trattamento di cui all\u2019art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, l\u2019accertata violazione delle predette disposizioni ha reso applicabile la sanzione amministrativa prevista dall\u2019art. 83, par. 5, del Regolamento, come richiamato anche dall\u2019art. 166, comma 2, del Codice.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante l\u2019attivit\u00e0 istruttoria \u00e8 risultato, infatti, che l\u2019Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato, in particolare, delle informazioni relative allo stato di salute dell\u2019alunno, tra le quali anche il codice diagnostico indicativo della sua disabilit\u00e0,&nbsp; con l\u2019aggiunta del riferimento all\u2019art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Elementi, questi, che, secondo il Garante, non era necessario fornire al fine di dare riscontro alla richiesta di chiarimenti ricevuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione alle presunte irregolarit\u00e0 nell\u2019attribuzione delle ore di sostegno segnalate dal reclamante.<\/p>\n\n\n\n<p>Ricordiamo che, ai sensi della disciplina in materia, il trattamento di dati personali effettuato in ambito pubblico \u00e8 lecito solo se esso sia \u201cnecessario\u201d al fine di adempiere ad un obbligo legale al quale \u00e8 soggetto il titolare del trattamento, o per l\u2019esecuzione di un compito d\u2019interesse pubblico o connesso all\u2019esercizio di pubblici poteri di cui \u00e8 investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)).<\/p>\n\n\n\n<p>Relativamente al caso specifico dell&#8217; alunno con disabilit\u00e0, le comunicazioni anche tra enti pubblici dei dati relativi alla salute, per i quali \u00e8 previsto un generale divieto di trattamento (ad eccezione dei casi indicati all\u2019art. 9, par. 2, del Regolamento) e, comunque, un regime di maggiore garanzia rispetto alle altre tipologie di dati, in particolare, per effetto dell\u2019art. 9, par. 4, nonch\u00e9 dell\u2019art. 2-septies del Codice, il trattamento \u00e8 consentito se, oltre ad essere proporzionato alla finalit\u00e0 che si vuole perseguire, rispetti il diritto alla protezione dei dati, prevedendo&nbsp; misure appropriate e specifiche per tutelarli (art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di seguito elencati:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"1\"><li><strong>LICEIT\u00c0<\/strong> &#8211; Il trattamento deve svolgersi in armonia con la disciplina vigente (di rango sia legislativo che regolamentare) e con i principi di ordine pubblico. Laddove il titolare del trattamento sia un soggetto pubblico, per liceit\u00e0 deve intendersi la legittimit\u00e0: ci\u00f2 significa che non solo \u00e8 vietato operare in contrasto con l\u2019ordinamento vigente, ma che \u00e8 necessario anche che le operazioni effettuate dalla P.A. (nel nostro caso, la Scuola) siano strettamente connesse ai compiti che ad essa sono istituzionalmente conferiti dal legislatore o che comunque siano attivit\u00e0 strettamente correlate all\u2019espletamento di tali compiti.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>CORRETTEZZA<\/strong> &#8211; Il trattamento deve svolgersi in applicazione dei parametri di lealt\u00e0.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>TRASPARENZA &#8211;<\/strong> La finalit\u00e0 del trattamento deve essere individuata e resa nota fin dall\u2019inizio; l\u2019utilizzo dei dati raccolti in operazioni diverse da quelle originariamente preventivate \u00e8 ammissibile solo se compatibile con l\u2019obbiettivo complessivo del trattamento.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>MINIMIZZAZIONE DEI DATI<\/strong>: I dati devono essere limitati allo stretto necessario.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Quest\u2019ultimo aspetto (minimizzazione dei dati) non \u00e8 stato particolarmente rispettato dalla P.A. destinataria dell\u2019Ordinanza di ingiunzione n. 67 del 25 febbraio 2021. Infatti, nel corso della fase ispettiva, \u00e8 stato accertato che, nel caso di specie, l\u2019USR avrebbe potuto fornire il necessario riscontro senza comunicare, al Dipartimento della funzione Pubblica, anche i dati personali del minore. La comunicazione della specifica documentazione relativa al ragazzo, di fatto, ha determinato, seppure nel limitato ambito della Pubblica Amministrazione, un\u2019indebita circolazione di dati personali e, in particolare, di dati relativi allo stato di salute, non necessari al fine di fornire riscontro alle richieste del Dipartimento della Funzione Pubblica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rif. normativi:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&amp;atto.codiceRedazionale=003G0218\">D.lgs. n. 196\/2003<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2018\/09\/04\/18G00129\/sg\">D. lgs n. 101\/2018\u00a0<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/9565218\">Ordinanza di ingiunzione n. 67 del 25 febbraio 2021<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Agata Scarafilo Abstract Con Ordinanza di ingiunzione n. 67, il GPDP ha condannato un Ufficio Scolastico Regionale al pagamento della sanzione amministrativa di 4.000 euro per non aver minimizzato (ridotto al minimo indispensabile),&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":2510,"featured_media":12328,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-12326","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-giurisprudenza"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2510"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12326"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12327,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12326\/revisions\/12327"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12328"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}