{"id":12351,"date":"2021-04-30T18:57:35","date_gmt":"2021-04-30T16:57:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=12351"},"modified":"2021-04-30T20:13:00","modified_gmt":"2021-04-30T18:13:00","slug":"rientro-in-servizio-del-titolare-dopo-il-30-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/rientro-in-servizio-del-titolare-dopo-il-30-aprile\/","title":{"rendered":"Rientro in servizio del titolare dopo il 30 aprile?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong><em>Si interrompe il periodo di 150 giorni di assenza continuativi a cavallo del 30 aprile?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Il periodo di 150 giorni di assenza continuativi a cavallo del 30 aprile, richiesti dall\u2019art. 37 del CCNL-Scuola del 2007 affinch\u00e9 l\u2019insegnante rientrato in servizio resti a disposizione della scuola per supplenze o per interventi didattici ed educativi, \u00e8 interrotto se il titolare riprende servizio il giorno coincidente con la sua giornata libera dall\u2019insegnamento in classe?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p><em>\u201cAl fine di garantire la continuit\u00e0 didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell\u2019anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, \u00e8 impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi ed integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuit\u00e0 didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile \u00e8 mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni \u00e8 ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 questo il testo dell\u2019<strong>art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro<\/strong> del personale della scuola, sottoscritto nel novembre del 2007, le cui norme, come \u00e8 noto, nei limiti previsti dal comma 10 dell\u2019art. 1 del C.C.N.L.- Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, sono tuttora valide.<\/p>\n\n\n\n<p>Ebbene, al predetto articolo 37 si \u00e8 appellato un insegnante di ruolo di materie letterarie e latino di un liceo scientifico statale, al quale il collega, delegato dal Dirigente scolastico all\u2019organizzazione delle sostituzioni degli insegnanti assenti, avrebbe riferito che, al suo rientro a scuola, dopo essere stato assente per 150 giorni, sarebbe dovuto tornare in cattedra, e non restare a disposizione per la sostituzione di colleghi assenti o per svolgere interventi didattici educativi o integrativi. Tanto ha comunicato al docente di italiano e latino il collega, il quale, in risposta alla richiesta di motivazione, ha precisato che l\u2019articolo 37 non poteva essere applicato al suo caso perch\u00e9 l\u2019assenza di 150 giorni era stata interrotta nei giorni 13 e 14 marzo 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>In verit\u00e0, il professore di italiano e latino era stato collocato, a domanda, in congedo straordinario per assistenza alla madre, in stato di disabilit\u00e0 grave, sino a venerd\u00ec 12 marzo 2021 (ai sensi dell\u2019<strong>art. 80, comma 2<\/strong>, norma, questa, ripresa dall\u2019<strong>art.42,comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151<\/strong>); il professore era stato, poi, collocato nello stato di assenza per malattia dal successivo luned\u00ec, 15 marzo, sino al 7 maggio. Quindi, il sabato e la domenica successivi ( il 13 marzo coincideva con la sua giornata libera ) non erano coperti da richiesta di alcuna forma di congedo dell\u2019insegnante.<\/p>\n\n\n\n<p>A parere del professore di italiano e latino, questa circostanza non poteva comportare l\u2019inapplicabilit\u00e0 a s\u00e9 medesimo del citato art. 37 del CCNL del 2007. Per acquisire elementi a sostegno della sua tesi, lo stesso docente ha chiesto il parere di questa rivista.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel formulare il richiesto parere, si procede considerando innanzitutto quel che dispone l\u2019<strong>articolo 1362 del Codice civile<\/strong> in materia di interpretazione del contratto di lavoro; in quell\u2019articolo \u00e8 scritto:<em> \u201cNell\u2019interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In primis sar\u00e0 quindi necessario indagare se nel testo della norma citata vi sia qualche elemento che consenta di risolvere il caso proposto; apparir\u00e0 utile, al riguardo, la proposizione che costituisce l\u2019incipit dell\u2019art. 37:<em> \u201cAl fine di garantire la continuit\u00e0 didattica\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 bene attenersi ai consigli del linguista, il quale suggerisce all\u2019interprete della norma di tener conto che il redattore di fonti di diritto cerca di orientare l\u2019interprete ponendo nella posizione pi\u00f9 evidente del periodo la proposizione alla quale egli vuole che l\u2019interprete dia maggiore rilevanza. E\u2019 lo stesso criterio al quale si \u00e8 attenuto Alessandro Manzoni quando ha voluto annunciare la morte dell\u2019unico ospite coatto dell\u2019isola di Sant\u2019Elena aprendo la sua pi\u00f9 famosa ode con due scultoree parole: \u201cEi fu!\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Allo stesso modo, il redattore dell\u2019art. 37 del CCNL-Scuola del 2007 ha voluto orientare i Dirigenti scolastici e gli insegnanti, assicurandoli che quell\u2019articolo 37 veniva inserito nel CCNL soprattutto a tutela del beneficio della continuit\u00e0 didattica degli studenti, non certo nell\u2019interesse dei docenti, la generalit\u00e0 dei quali, peraltro, considera un privilegio far lezione in aula agli alunni delle classi che sono state stabilmente loro assegnate, piuttosto che sostare in sala professori, in attesa di essere chiamati a sostituire qualche collega che si sia assentato imprevedibilmente.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 ragionevole pensare che, quando le Parti negoziali hanno composto il testo dell\u2019art. 37, avranno voluto evitare che il calcolo di 150 giorni di assenza si risolvesse in una semplice sommatoria di diversi periodi di assenza del titolare, alternati a periodi di presenza in aula.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, nel caso in esame, il titolare di italiano e latino non \u00e8 mai rientrato in aula nel periodo di 150 giorni a cavallo del 30 aprile, sicch\u00e9 i suoi studenti non lo hanno mai potuto vedere in cattedra per pi\u00f9 di 150 giorni. Quindi, se gli venisse consentito di riprendere l\u2019insegnamento in classe al suo rientro, cio\u00e8 il 10 maggio 2021, si violerebbe il citato art. 37, sottraendo agli studenti i riconosciuti benefici della continuit\u00e0 didattica.<\/p>\n\n\n\n<p>La validit\u00e0 della predetta conclusione potrebbe essere posta in dubbio dal fatto che la giornata libera dall\u2019insegnamento non comporta assolutamente che l\u2019insegnante possa ritenersi esente da ogni altro obbligo di servizio, cui egli \u00e8 tenuto ai sensi delle disposizioni contrattuali e, in particolare, in virt\u00f9 delle previsioni contenute nell\u2019art. 29 del citato CCNL (attivit\u00e0 funzionali all\u2019insegnamento).<\/p>\n\n\n\n<p>Siffatta considerazione, per\u00f2, non appare logicamente tanto incisiva da far ritenere claudicante la tesi riassunta nell\u2019abstract di questa risposta a quesito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>RIFERIMENTI NORMATIVI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>C.C.N.L.-Scuola 2007<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>C.C.N.L.-Istruzione e Ricerca 2018<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 1362 del Codice civile<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si interrompe il periodo di 150 giorni di assenza continuativi a cavallo del 30 aprile? 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