{"id":13148,"date":"2022-06-20T13:12:27","date_gmt":"2022-06-20T11:12:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=13148"},"modified":"2022-06-20T13:12:29","modified_gmt":"2022-06-20T11:12:29","slug":"riabilitazione-disciplinare-come-richiederla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/riabilitazione-disciplinare-come-richiederla\/","title":{"rendered":"Riabilitazione disciplinare: come richiederla?"},"content":{"rendered":"\n<p>Per l\u2019avvertimento scritto, si pu\u00f2 produrre istanza di riabilitazione?<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019articolo 501 dello Statuto delle disposizioni legislative della scuola, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, contempla la prima sanzione disciplinare, cio\u0117 l\u2019avvertimento scritto, fra i provvedimenti per i quali \u00e8 ammesso produrre l\u2019istanza di riabilitazione?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tempo verr\u00e0, ce lo auguriamo per il bene degli operatori scolastici, che, su delega del Parlamento, il Governo trover\u00e0 modo di ricomporre il Testo Unico delle disposizioni legislative per le scuole di ogni ordine e grado, approvato con il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Tanto perch\u00e9 quella storica sintesi legislativa ha subito una serie di modificazioni tanto ampia da renderne estremamente impervia l\u2019applicazione. Appare perci\u00f2 sempre pi\u00f9 necessaria la revisione di quel compendio legislativo affinch\u00e9 ne siano escluse le disposizioni abrogate e incluse quelle introdotte a partire dal 1994.<\/p>\n\n\n\n<p>In verit\u00e0, con la <em>legge sulla buona scuola<\/em> del 13 aprile 2015, n. 207,ed esattamente con il comma 180 dell\u2019art. 1, il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi per provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche coordinandole con le disposizioni di cui alla stessa legge. Ma Il Governo non \u00e8 riuscito nell\u2019impresa. Sicch\u00e9 resta sempre l\u2019incertezza del Dirigente scolastico, il quale, se oggi venisse chiamato da un insegnante a riconoscergli un suo preteso diritto, dovrebbe spendere un bel po\u2019 di tempo per verificare, innanzitutto, se la disposizione del predetto Statuto, invocata dal docente, sia in vigore oppure se sia stata espunta.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Nella condizione predetta si \u00e8 trovato il Dirigente d\u2019un istituto comprensivo di scuole dell\u2019infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al quale un insegnante ha chiesto quale procedura egli dovrebbe seguire per chiedere di beneficiare dell\u2019istituto giuridico della \u201criabilitazione\u201d, previsto dall\u2019art. 501 del predetto Statuto della scuola del 1994 nei seguenti termini:<\/p>\n\n\n\n<p><em>1. Trascorsi due anni dalla data dell&#8217;atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, pu\u00f2 chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>2. Il termine di cui al comma 1 \u00e8 fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all&#8217;articolo 492, comma 2, lettera d).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019incertezza che ha suggerito al Dirigente di rivolgersi alla rivista sar\u00e0 stata determinata, in primo luogo, dalla laconicit\u00e0 della disposizione appena citata, nella quale non \u00e8 fatto cenno ad alcuna procedura che dovr\u00e0 essere seguita, per esempio, dall\u2019insegnante il quale, avendo subito, nel corso dell\u2019anno scolastico 2017\/18, il primo livello dei provvedimenti disciplinari previsto dal predetto Statuto, cio\u00e8 \u201cl\u2019avvertimento scritto\u201d, intenda chiedere d\u2019essere \u201criabilitato\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo dubbio sar\u00e0 stato, poi, rafforzato dal fatto che, in materia di provvedimenti di riabilitazione, vige anche l\u2019art. 505 del medesimo Statuto della scuola, nel quale appare descritta, con le proposizioni seguenti, proprio la procedura prevista all\u2019origine per la concessione della riabilitazione:<\/p>\n\n\n\n<p>\u201c<em>Il provvedimento di riabilitazione di cui all\u2019art. 51 \u00e8 adottato:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" type=\"a\"><li><em>c<\/em><em>on decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;<\/em><\/li><li><em>c<\/em><em>on decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio <\/em><em>n<\/em><em>azionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente ai ruoli nazionali\u201d.<\/em><\/li><\/ol>\n\n\n\n<p>Ma l\u2019art. 505 risulta abrogato dall\u2019art. 72, comma 1, lettera b), del Decreto Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (\u00e8 il decreto Brunetta), con il quale, in sostanza, il legislatore ha dato atto che la legislazione immediatamente precedente ha consegnato alla polvere della storia le funzioni ed il titolo di Provveditore agli studi, insieme con quelle del Consiglio scolastico provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Verosimilmente, l\u2019autore del quesito avr\u00e0 potuto supporre che l\u2019avvenuta abrogazione dell\u2019art. 505 dello Statuto rendesse incerta l\u2019applicabilit\u00e0 diretta dell\u2019art. 501 del medesimo Statuto<\/p>\n\n\n\n<p>La preoccupazione del Dirigente scolastico appare agevolmente superabile perch\u00e9 il testo dell\u2019art. 501, pur nella sua concisione, contiene tutti gli elementi che lo rendono di immediata applicabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Vi \u00e8 precisato, infatti, che la richiesta della riabilitazione non pu\u00f2 essere avanzata prima che siano trascorsi due anni dalla data in cui sia stata inflitta la sanzione della censura, o quella della sospensione dall\u2019insegnamento sino ad un mese; nei casi in cui sia stata irrogata la sospensione da oltre un mese a sei mesi, o la destituzione, il procedimento per la riabilitazione richiede che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di irrogazione della sanzione.<\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 vero che, per quel che riguarda l\u2019 adozione del provvedimento di riabilitazione o di diniego, la competenza non appare formalmente assegnata ad un organo monocratico specifico; il predetto art. 501, infatti, dispone soltanto che debba partecipare al procedimento il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, originariamente previsto dall\u2019art. 11 del citato Decreto legislativo n. 297 del 1994 e poi riformato dal comma 129 della legge sulla buona scuola (la n. 107 del 2015); tale organo \u00e8 presieduto dal Dirigente scolastico ed \u00e8 composto da tre docenti della scuola, di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di istituto, da due rappresentanti dei genitori per la scuola dell\u2019infanzia e per quella del primo ciclo di istruzione, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori negli istituti di istruzione del secondo ciclo, entrambi scelti dal Consiglio di istituto, nonch\u00e8 da un componente esterno individuato dall\u2019Ufficio scolastico regionale fra i docenti, i dirigenti scolastici ed i dirigenti tecnici. Il Comitato dura in carica tre anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Orbene, appare logico sostenere che l\u2019espressione contenuta nel citato art. 501 del Testo Unico delle leggi sulla scuola del 1994, \u201c\u2026<em>a giudizio del comitato per la valutazione del servizio\u201d, <\/em>assegna la competenza a valutare il merito della richiesta di riabilitazione del docente al predetto Comitato di valutazione, il quale potr\u00e0 provvedervi adottando una formale deliberazione. Potr\u00e0 deliberare l\u2019accoglienza della richiesta di riabilitazione se riterr\u00e0 che il docente, dopo la data in cui gli \u00e8 stata inflitta la sanzione disciplinare, \u201cha mantenuto una condotta meritevole\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La deliberazione del Comitato verr\u00e0, poi, portata a conoscenza del docente che avr\u00e0 attivato la procedura per ottenere la riabilitazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa conclusione merita un\u2019appendice.<\/p>\n\n\n\n<p>Non potr\u00e0 sfuggire, in verit\u00e0, che nel testo del pi\u00f9 volte menzionato art. 501 dello Statuto della scuola non compare il primo grado di sanzione disciplinare, che, come si \u00e8 scritto, \u00e8 costituito dall\u2019<em>avvertimento scritto<\/em>. Se ne dovr\u00e0 dedurre che l\u2019insegnante destinatario dell\u2019<em>avvertimento scritto<\/em> non potr\u00e0 avanzare richiesta di riabilitazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto si afferma in virt\u00f9 del principio su cui si basa l\u2019istituto della riabilitazione, che \u00e8, per sua natura, irretroattivo, nel senso che la <em>riabilitazione<\/em> non pu\u00f2 eliminare <em>ex tunc<\/em> gli effetti che la sanzione inflitta ha prodotto in passato, ma deve operare soltanto sugli effetti che essa \u00e8 destinata a produrre in futuro. Ma l\u2019ordinamento scolastico non prevede, per il futuro, effetti determinati e specifici per l\u2019insegnante al quale il Dirigente abbia inflitto <em>l\u2019avvertimento scritto<\/em> ; tale prima sanzione, infatti, si risolve in una <em>formale richiamo all\u2019osservanza dei propri doveri<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Va inoltre tenuto presente che l\u2019istituto della \u201criabilitazione disciplinare\u201d non rientra nel novero dei ricorsi, sicch\u00e9, nel momento in cui il docente che ne sia stato colpito presenta l\u2019istanza di riabilitazione, non mette in dubbio la legittimit\u00e0 dell\u2019avvenuta irrogazione della censura, ma chiede semplicemente che il Dirigente scolastico, preso atto del giudizio favorevole espresso dal Comitato per la valutazione del servizio, cio\u00e8 della <em>condotta meritevole<\/em> tenuta dall\u2019insegnante dopo l\u2019avvenuta irrogazione della censura, dichiari cessati gli effetti che la sanzione comporter\u00e0 per il futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>Ma, come si \u00e8 scritto, l\u2019avvertimento scritto non ha effetti specifici per il futuro, che siano giuridicamente individuabili, dal momento che si risolve in un mero richiamo all\u2019osservanza dei doveri dello status dell\u2019insegnante. E se non pu\u00f2 porsi in dubbio che il \u201crichiamo all\u2019osservanza dei propri doveri\u201d presuppone l\u2019accertamento di una pur lieve violazione di tali doveri, \u00e8 altrettanto vero che sulla fondatezza giuridica di questa fattispecie disciplinare pu\u00f2 pronunciarsi soltanto un giudice, non un organo della stessa istituzione scolastica che ha inflitto la sanzione. Al riguardo, si ricorda che, da quanto si deduce dal testo del quesito che si sta esaminando, il docente che ha avanzato la domanda di riabilitazione dagli effetti dell\u2019avvertimento scritto si sarebbe, a suo tempo, rivolto al Tribunale civile, per ottenere l\u2019annullamento della sanzione; ma il giudice monocratico avrebbe rigettato il ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal predetto testo del quesito si rileva, infine, che il suo autore avrebbe in animo di non deludere le aspettative del docente che ha prodotto l\u2019istanza di riabilitazione; tanto, ovviamente, allo scopo di riportare nel Collegio dei docenti la serenit\u00e0 delle relazioni interpersonali, che potrebbe in certo qual modo venire turbata da un rigetto dell\u2019istanza di riabilitazione. Tenendo conto, a tal proposito, del broccardo <em>Quod nullum producit effectum nullum est<\/em><em>,<\/em> corollario del correlativo broccardo <em>Quod nullum est nullum producit effectum<\/em>, si dovr\u00e0 dare atto che un ipotetico accoglimento, da parte del Comitato per la valutazione, del servizio dei docenti, dell\u2019istanza di riabilitazione potr\u00e0 apparire, seppur velatamente, un atto di generosit\u00e0 agli occhi del docente.<\/p>\n\n\n\n<p>RIFERIMENTI NORMATIVI<\/p>\n\n\n\n<p>D.lgs.16 aprile 1994, n.297<\/p>\n\n\n\n<p>Legge 13 aprile 2015, n. 207<\/p>\n\n\n\n<p>D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per l\u2019avvertimento scritto, si pu\u00f2 produrre istanza di riabilitazione? 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