{"id":4404,"date":"2015-03-12T10:22:11","date_gmt":"2015-03-12T09:22:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=4404"},"modified":"2015-03-12T10:22:11","modified_gmt":"2015-03-12T09:22:11","slug":"infermita-per-causa-di-servizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/infermita-per-causa-di-servizio\/","title":{"rendered":"Infermit\u00e0 per causa di servizio"},"content":{"rendered":"<h3>di Fabio Scrimitore<\/h3>\n<p><strong>Il quesito, formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda l\u2019adozione del provvedimento che conclude il procedimento di riconoscimento dell\u2019infermit\u00e0 per causa di servizio.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019autore del quesito ha chiesto di sapere se rientri nelle sue competenze di Dirigente scolastico l\u2019adozione del provvedimento con il quale si deve concludere il procedimento di riconoscimento dell\u2019infermit\u00e0 per causa di servizio, avviato nel 2005 da un insegnante della sua scuola.<br \/>\nIl 5\u00b0 comma dell\u2019art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 461 spingerebbe a dare subito una risposta negativa alla domanda: La competenza in ordine all\u2019adozione dei provvedimenti finali dell\u2019amministrazione, previsti dal presente regolamento. \u00e8 del responsabile dell\u2019ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione.<br \/>\nSi deve precisare, al riguardo, che il D.P.R. n. 461, appena citato, risalente al 29 ottobre 2001, costituisce il fondamentale Regolamento che contiene le specifiche disposizioni con le quali, sino al 6 dicembre 2011, \u00e8 stato disciplinato il procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermit\u00e0 da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell\u2019equo indennizzo, nonch\u00e9 per la composizione e il funzionamento del vecchio comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.<br \/>\nIncidentalmente si pu\u00f2 dire che la disposizione sopra trascritta \u2013 che assegna al Direttore dell\u2019Ufficio Scolastico Regionale la competenza dei procedimenti predetti &#8211; potrebbe sembrare non perfettamente compatibile con il primo comma dell\u2019art. 14 del Regolamento sull\u2019autonomia scolastica (il D.P.R. n. 275 dell\u20198 marzo 1999), nel quale si legge: A decorrere dal 1\u00b0 settembre 2000, alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gi\u00e0 di competenza dell\u2019amministrazione centrale e periferica, relative allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate in base all\u2019art. 15 o ad altre disposizioni all\u2019amministrazione centrale e periferica.<br \/>\nL\u2019ipotizzata incompatibilit\u00e0, in realt\u00e0, non sussiste. La piena operativit\u00e0 del 5\u00b0 comma dell\u2019art. 14 del Regolamento n. 461\/2001 deriva non tanto dal principio ermeneutico affermato dall\u2019art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, anteposte al codice civile, secondo il quale la legge posteriore abroga quella anteriore, quanto piuttosto dall\u2019inciso, contenuto nella citata disposizione dell\u2019art. 14 del Regolamento sull\u2019autonomia, che fa salva la competenza dell\u2019Amministrazione scolastica, anche per provvedimenti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale della scuola, quando \u2013 come accade nel caso che interessa il quesito &#8211; una specifica disposizione giuridica lo preveda.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/scrimitore-infermita.pdf\" target=\"_blank\">SCARICA QUI L&#8217;ARTICOLO COMPLETO<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Scrimitore Il quesito, formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda l\u2019adozione del provvedimento che conclude il procedimento di riconoscimento dell\u2019infermit\u00e0 per causa di servizio. 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