{"id":7149,"date":"2016-05-11T19:19:37","date_gmt":"2016-05-11T17:19:37","guid":{"rendered":"http:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=7149"},"modified":"2016-05-11T19:20:17","modified_gmt":"2016-05-11T17:20:17","slug":"ore-eccedenti-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/ore-eccedenti-2\/","title":{"rendered":"Ore eccedenti"},"content":{"rendered":"<h3><a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/chi-siamo\/\">di Fabio Scrimitore<\/a><\/h3>\n<p><strong>Il quesito riguarda l\u2019obbligo &#8211; per un docente supplente con ridotto orario di cattedra &#8211; di sostituire un collega assente.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 noto che, per gli insegnanti delle scuole secondarie, l\u2019orario d\u2019obbligo previsto dall\u2019art. 23, comma 6, del Contratto nazionale di lavoro sottoscritto nell\u2019 ottobre 2007, \u00e8 di 18 ore settimanali di lezione.<br \/>\nPer il supplenti, ovviamente, l\u2019orario d\u2019obbligo \u00e8 quello che risulta dal relativo contratto individuale di lavoro. Nel contratto individuale dell\u2019autore del quesito \u2013 un supplente annuale di sostegno &#8211; si legge che il docente ha la qualifica di incaricato a tempo determinato per 9 ore di attivit\u00e0 didattiche di sostegno psicofisico a beneficio di un solo alunno disabile.<br \/>\nSecondo l\u2019orario, il professore risulta impegnato in tre soli giorni della settimana: luned\u00ec, mercoled\u00ec e venerd\u00ec.<br \/>\nNel corso della prima ora d\u2019un venerd\u00ec, un cortese collaboratore scolastico \u00e8 entrato nell\u2019aula in cui il supplente era impegnato nel sostegno del suo unico alunno e gli ha fatto sottoscrivere, per presa visione, un ordine di servizio del docente-collaboratore del Dirigente scolastico, delegato alla organizzazione didattica della scuola, in base al quale, non appena conclusa la terza ora di lezione, avrebbe dovuto prestarne una quarta. Tanto sarebbe dovuto accadere per sopperire all\u2019improvvisa assenza di un docente di matematica e fisica che non si era presentato a scuola per un improvviso impedimento.<br \/>\nAlla discreta rimostranza, con la quale il supplente aveva fatto notare che, conclusa la terza ora di lezione di quel venerd\u00ec, egli avrebbe adempiuto esaustivamente ai suoi obblighi contrattuali (9 ore di servizio), il buon docente-collaboratore avrebbe risposto che egli non aveva esaurito affatto i suoi obblighi di servizio alla conclusione della terza ora di lezione di quel venerd\u00ec, perch\u00e9, da quanto risultava dalle generali disposizioni di servizio, sarebbe dovuto restare a scuola anche nella quarta ora, per ricevere eventuali genitori.<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nLa naturale propensione alla tolleranza, piuttosto che alla contestazione, aveva indotto il supplente a prestare servizio per un\u2019ulteriore ora, nonostante avvertisse nel suo animo una dissonanza cognitiva per il singolare obbligo impostogli.<br \/>\nPer risolvere tale dissonanza, ha pensato bene di chiedere il parere di questa rivista.<br \/>\nNon vi \u00e8 dubbio, al riguardo, che non raramente nella scuola si determinano situazioni di emergenza organizzativa, alle quali il Dirigente scolastico o il suo delegato sono costretti a porre rimedio con provvedimenti che possono apparire collidenti con dei diritti altrui.<br \/>\nNon vi \u00e8 neppur dubbio che, quando si verifichi l\u2019assenza imprevista ed imprevedibile di un insegnante, qualcuno dovr\u00e0 pur entrare nell\u2019aula, se non altro, per esercitare l\u2019irrinunciabile azione di vigilanza, la cui inosservanza potrebbe far sorgere responsabilit\u00e0 per danni dell\u2019 Amministrazione scolastica , ai sensi di quanto prevede l\u2019art. 2048 del codice civile.<br \/>\nE\u2019 vero che il Dirigente potr\u00e0 provvedere all\u2019emergenza pregando il collaboratore scolastico di sostituire l\u2019insegnante improvvisamente assente. Ma questa dovrebbe essere veramente l\u2019ultima ratio, alla quale il Dirigente deve ricorrere soltanto quando non possa rivolgersi ad insegnanti, la cui prestazione non si limiti alla mera vigilanza della scolaresca.<br \/>\nMa ad insegnanti di ruolo, la cui cattedra sia di 18 ore (e non vi \u00e8 cattedra oggi nella scuola secondaria che non raggiunga tale limite canonico), il Dirigente non potr\u00e0 imporre coattivamente l\u2019obbligo di prestare la 19^ ora di lezione perch\u00e9, come si detto, il CCNL non lo prevede. Correlativamente, non potr\u00e0 chiedersi ai supplenti di prestar servizio per un numero di ore che ecceda l\u2019orario settimanale indicato nel contratto individuale di lavoro.<br \/>\nIl caso proposto dall\u2019autore del quesito, per\u00f2, \u00e8 singolare perch\u00e9, come aveva osservato il docente-collaboratore, il supplente di sostegno, secondo quanto risultava dall\u2019orario settimanale delle lezioni, sarebbe stato obbligato a restare a scuola, nella quarta ora di ogni venerd\u00ec, per ricevere il genitori.<br \/>\nCi si dovr\u00e0 chiedere, quindi, se i professori abbiano contrattualmente l\u2019obbligo di restare a disposizione per un\u2019ora settimanale, in aggiunta a quelle di insegnamento, per incontrare i genitori.<br \/>\nConsente di rispondere al quesito il 2\u00b0 comma dell\u2019art. 29 del CCNL del 2007 che, tra gli obblighi del docente, prevede una serie di attivit\u00e0 funzionali all\u2019 insegnamento, includendo anche i rapporti individuali con le famiglie.<br \/>\nRiguardo a tal genere di rapporti individuali, non si pu\u00f2 non riconoscere che il suddetto comma legittima la tradizione organizzativa della generalit\u00e0 delle scuole, che prescrive ai docenti l\u2019obbligo di restare a disposizione dei genitori almeno un\u2019ora settimanale, in orario antimeridiano.<br \/>\nSi pu\u00f2 discutere soltanto se, durante l\u2019ora a disposizione delle famiglie, l\u2019insegnante debba restarsene inoperoso in sala dei professori, in attesa dell\u2019eventuale arrivo di qualche genitore, oppure se debba assicurare la sua presenza soltanto nel caso in cui la scuola abbia ricevuto una precedente richiesta di qualche genitore.<br \/>\nSi ritiene che il dilemma potr\u00e0 essere agevolmente superato dal Dirigente scolastico che, usando la diligenza del buon padre di famiglia, inserir\u00e0 nella lettera circolare &#8211; con la quale annualmente fa conoscere alle famiglie le modalit\u00e0 e la scansione degli incontri con gli insegnanti &#8211; la richiesta di preannunciare con congruo anticipo la loro presenza antimeridiana a scuola.<br \/>\nSe fosse stato applicato tale discreto suggerimento, il collaboratore del Dirigente scolastico avrebbe potuto adottare una soluzione diversa, soprattutto perch\u00e9 l\u2019obbligo del supplente di restare a disposizione, per ricevere i genitori durante la quarta ora del venerd\u00ec, doveva essere valutato anche in relazione al fatto che l\u2019insegnamento delle attivit\u00e0 di sostegno era riferito ad un unico studente disabile, il cui genitore, almeno per quanto si legge nel quesito, si sentiva spontaneamente obbligato a preannunciare la sua presenza a scuola, quando intendeva conferire con i professori.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/scrimitore-ore-eccedenti.pdf\" target=\"_blank\">SCARICA QUI IL PEZZO IN PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Scrimitore Il quesito riguarda l\u2019obbligo &#8211; per un docente supplente con ridotto orario di cattedra &#8211; di sostituire un collega assente. E\u2019 noto che, per gli insegnanti delle scuole secondarie, l\u2019orario d\u2019obbligo&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":7007,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-7149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-quesiti-dei-lettori"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7149"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7149\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7150,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7149\/revisions\/7150"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7007"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}