{"id":7152,"date":"2016-05-11T19:22:17","date_gmt":"2016-05-11T17:22:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=7152"},"modified":"2016-05-11T19:22:17","modified_gmt":"2016-05-11T17:22:17","slug":"permessi-ex-legge-n-10492","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/permessi-ex-legge-n-10492\/","title":{"rendered":"Permessi ex Legge n.104\/92"},"content":{"rendered":"<h3><a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/chi-siamo\/\">di Fabio Scrimitore<\/a><\/h3>\n<p><strong>Il quesito riguarda i permessi retribuiti fruibili dai dipendenti che assistono persone in situazione di disabilit\u00e0 grave.<\/strong><\/p>\n<p>Con il quesito \u00e8 stato chiesto se sia possibile concedere permessi retribuiti (3 giorni mensili, eventualmente frazionati in ore) a dipendenti della scuola che assistono il disabile in situazione di gravit\u00e0 con invalidit\u00e0 al 100 % , che, per\u00f2, lavora a tempo indeterminato presso un ente pubblico.<br \/>\nSi precisa innanzitutto che i permessi previsti dall\u2019art.33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 possono essere fruiti da:<br \/>\ndisabili in situazione di gravit\u00e0;<br \/>\ngenitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravit\u00e0;<br \/>\nconiuge, parenti o affini entro il 2\u00b0 grado di familiari disabili in situazione di gravit\u00e0.<br \/>\nIn tutti i casi sopra esposti, il diritto pu\u00f2 essere esteso ai\u00a0parenti e agli affini di terzo grado\u00a0della persona con disabilit\u00e0 in situazione di gravit\u00e0 soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilit\u00e0 grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183\/2010 \u2013 Circ. 155\/2010). L\u2019espressione\u00a0\u201cmancanti\u201d\u00a0deve essere intesa non solo come\u00a0situazione di assenza naturale e giuridica\u00a0(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve comprendere\u00a0anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o da altra pubblica autorit\u00e0 (es., divorzio, separazione legale o abbandono).<br \/>\nLa possibilit\u00e0 di passare dal secondo al terzo grado di parentela si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti).<br \/>\nAi fini dell\u2019individuazione delle patologie invalidanti, si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall\u2019art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.<br \/>\nQualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente,\u00a0frazionandoli in ore,\u00a0opera un\u00a0limite orario mensile. Infatti, il lavoratore ha diritto a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l\u2019orario di servizio \u00e8 inferiore a sei ore giornaliere), nel limite massimo di 18 ore mensili.<br \/>\nUn lavoratore con disabilit\u00e0 grave, che fruisce dei permessi di cui al comma 6, art. 33, della Legge n. 104\/1992, pu\u00f2 essere assistito da altro soggetto lavoratore.\u00a0Per tale assistenza spettano i giorni o le ore di permesso di cui all\u2019art. 33, comma 3, della medesima legge . Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso non devono necessariamente essere fruiti dai soggetti interessati nelle stesse giornate (msg. 24705\/2011).<br \/>\nIl lavoratore con disabilit\u00e0 grave, che gi\u00e0 beneficia dei permessi di cui all\u2019art. 33, comma 6, della Legge n. 104\/1992, pu\u00f2 fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilit\u00e0 grave, senza necessit\u00e0 di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 128\/2003, p.6; circ. n. 53\/2008).<br \/>\nI permessi retribuiti ai sensi della\u00a0Legge 104\u00a0si traducono, per il lavoratore disabile, in\u00a0tre giorni di riposo al mese\u00a0o, in alternativa, in\u00a0riposi giornalieri di una o due ore. Per i genitori e i familiari lavoratori, \u00e8 necessario distinguere in base all\u2019et\u00e0 dell\u2019assistito:<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\n&#8211; genitori con figlio disabile di\u00a0et\u00e0 inferiore ai tre anni: diritto al\u00a0prolungamento del congedo parentale\u00a0previsto fino al compimento dell\u203aottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; hanno diritto a tre giorni di\u00a0permesso mensile\u00a0fruibili anche alternativamente oppure a\u00a0riposi orari\u00a0di una o due ore al giorno a seconda dell\u2019orario di lavoro. La fruizione dei benefici non \u00e8 cumulativa;<br \/>\n&#8211; genitori con figlio disabile di\u00a0et\u00e0 compresa tra i tre e gli otto anni: hanno diritto al\u00a0prolungamento del congedo parentale\u00a0previsto fino al compimento dell\u2019ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, ovvero che, in caso di ricovero, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore; tre giorni di\u00a0permesso mensile\u00a0fruibili anche alternativamente, ma non hanno diritto anche ai riposi orari;<br \/>\n&#8211; genitori, coniuge e parenti di\u00a0disabile maggiorenne: hanno diritto a tre giorni di\u00a0permesso mensile.<br \/>\nAnche in assenza di una specifica norma sul preavviso, qualora i permessi siano richiesti tempestivamente al datore di lavoro, questi non pu\u00f2 legittimamente rifiutarli; il concetto di tempestivit\u00e0 deve essere concretamente determinato avendo riguardo sia per le necessit\u00e0 del lavoratore sia per le necessit\u00e0 tecnico-amministrative del datore di lavoro. Circa la frazionabilit\u00e0 in ore dei permessi giornalieri da parte dei familiari, tuttavia, nel silenzio del legislatore, si deve ritenere che essa non possa essere accordata nel caso in cui determini problemi di natura organizzativa per l\u2019impresa o l\u2019amministrazione.<br \/>\nART.33 DELLA LEGGE N.104\/92 &#8211; AGEVOLAZIONI<br \/>\n1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravit\u00e0 accertata ai sensi dell\u2019articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all\u2019articolo 7 della\u00a0legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.<br \/>\n2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di\u00a0astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.<br \/>\n3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravit\u00e0, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i sessantacinque anni di et\u00e0 oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non pu\u00f2 essere riconosciuto a pi\u00f9 di un lavoratore dipendente per l\u2019assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravit\u00e0. Per l\u2019assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravit\u00e0, il diritto \u00e8 riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di pi\u00f9 persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravit\u00e0 abbiano compiuto i 65 anni di et\u00e0 oppure siano anch\u2019essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.<br \/>\n3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell\u2019assistito.<br \/>\n4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all\u2019articolo 7 della citata\u00a0legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all\u2019ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonch\u00e9 quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.<br \/>\n5. Il\u00a0lavoratore di cui al comma 3\u00a0ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al domicilio della persona da assistere e non pu\u00f2 essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.<br \/>\n6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravit\u00e0 pu\u00f2 usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro pi\u00f9 vicina al proprio domicilio e non pu\u00f2 essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.<br \/>\n7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravit\u00e0.<br \/>\n7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l\u2019INPS accerti l\u2019insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall\u2019attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/scrimitore-104.pdf\" target=\"_blank\">SCARICA QUI IL PEZZO COMPLETO IN PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Fabio Scrimitore Il quesito riguarda i permessi retribuiti fruibili dai dipendenti che assistono persone in situazione di disabilit\u00e0 grave. 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