{"id":8725,"date":"2017-09-15T15:02:52","date_gmt":"2017-09-15T13:02:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=8725"},"modified":"2017-09-15T15:02:52","modified_gmt":"2017-09-15T13:02:52","slug":"orologio-marcatempo-distinguo-tra-personale-ata-e-docenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/orologio-marcatempo-distinguo-tra-personale-ata-e-docenti\/","title":{"rendered":"Orologio marcatempo: distinguo tra personale ATA e docenti"},"content":{"rendered":"<h3><strong>Permane l\u2019obbligo per il personale ATA ma anche per i docenti qualcosa \u00e8 cambiato<\/strong><\/h3>\n<p><em>Ancora oggi si discute sull\u2019obbligo o sulla facolt\u00e0 del Dirigente Scolastico di predisporre misure di rilevazione automatica della presenza del personale scolastico. Nel corso degli anni sono intervenuti diversi cambiamenti normativi che hanno cambiato il quadro della situazione con il dovuto distinguo tra personale ATA e personale docente, tra situazione di obbligo e situazione di facolt\u00e0 del Dirigente Scolastico. <\/em><\/p>\n<p>di Agata Scarafilo<\/p>\n<p>La scuola sappiamo essere un mondo a s\u00e9 dove orari, leggi e disposizioni contrattuali viaggiano spesso su binari completamente differenti, non solo rispetto ad altri Enti Pubblici, ma anche all\u2019interno delle stesse istituzioni scolastiche tra le diverse figure professionali: Docenti, Dirigenti Scolastici, Educatori e personale ATA (DSGA, Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici).<\/p>\n<p>Anche la questione \u201c<strong>rilevazione automatica delle presenze<\/strong>\u201d ha trovato negli anni differente applicazione, ad esempio, tra personale docente e non docente.<\/p>\n<p>PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO!\u00a0<a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/abbonamenti\/\">Clicca qui per sottoscrivere l\u2019abbonamento<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Per il personale ATA la norma prevede che il Dirigente Scolastico \u00e8 obbligato a predisporre idonee e legittime misure di rilevazione della presenza e vincola i dipendenti ad osservarle e tra queste misure rientrano anche l&#8217;utilizzo dell&#8217;orologio marcatempo o di altri sistemi automatizzati.<\/p>\n<p>Un distinguo, tuttavia va fatto tra lavoro ordinario e lavoro straordinario del personale ATA, in quanto, ad avviso della scrivente, se in ragione di un\u2019impossibilit\u00e0 oggettiva, come la mancanza di un collegamento in rete tra pi\u00f9 plessi, si potrebbe giustificare l\u2019assenza nelle scuole per il personale ATA di badge elettronico, ci\u00f2 non potrebbe essere ammesso per le ore eccedenti il lavoro ordinario per le quali \u00e8 previsto un compenso. Infatti, a tale riguardo la norma \u00e8 abbastanza chiara in quanto la legge 24\/12\/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all\u2019art. 3 comma 83 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.<\/p>\n<p>Pertanto, risulta evidente che per poter pagare il lavoro straordinario del personale ATA, non \u00e8 pi\u00f9 sufficiente la semplice firma sui registri posti nei vari plessi atta a certificare la presenza in servizio del personale ATA. Tutto ci\u00f2, in base all\u2019art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165\/01, come modificato dal D.Lgs. 150\/09 e dall\u2019art. 2, comma 17 della legge 135\/12 rientra nelle prerogative dirigenziali. Infatti, la competenza relativa all\u2019organizzazione del lavoro e alla gestione del personale viene assegnata in via esclusiva al Dirigente Scolastico, il quale opera con i poteri del privato datore di lavoro: \u201c<em>Nell\u2019ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all\u2019articolo 2, comma 1, le determinazioni per l\u2019organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacit\u00e0 e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all\u2019organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l\u2019esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all\u2019articolo 9. Rientrano, in particolare, nell\u2019esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunit\u00e0 nonch\u00e9 la direzione, l\u2019organizzazione del lavoro nell\u2019ambito degli uffici\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ne deriva che se il Dirigente Scolastico da un punto di vista della micro-organizzazione \u00e8 autonomo in quanto, con la nuova norma, la materia cessa di essere oggetto di contrattazione integrativa d&#8217;istituto e diventa oggetto di informazione sindacale (articolo 40, comma 1 del D.Lgs 165\/01), ci\u00f2 significa, altres\u00ec, che tutti gli atti gestionali che la realizzano appartengono alla sfera di competenza del dirigente e, tra questi, anche quelli relativi alle modalit\u00e0 di controllo delle presenze del personale. Ricordiamo che il personale ATA, ai sensi dell\u2019art. 92, comma 3, lett. g) del CCNL\/2007, \u00e8 tenuto a \u201c<em>rispettare l&#8217;orario di lavoro, adempiere alle formalit\u00e0 previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l&#8217;autorizzazione del dirigente scolastico<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Il Dirigente Scolastico, pertanto, esercita tali prerogative, con il solo vincolo di fornire alla parte sindacale informazione preventiva circa i criteri che orienteranno le sue decisioni.<\/p>\n<p>Detto ci\u00f2, in premessa si evidenziava un disparit\u00e0 di trattamento tra docenti e ATA. Infatti, nella scuola pubblica i docenti non hanno l\u2019obbligo di marcare la presenza con il cartellino magnetico in quanto a verificarne la presenza sarebbero unicamente sufficienti il registro di classe e il giornale del professore.<\/p>\n<p>Negli anni, quanto affermato sopra, era stato rafforzato dal fatto che la possibilit\u00e0 di adottare il badge come strumento di rilevazione della durata dell&#8217;effettiva prestazione lavorativa del personale docente avrebbe dovuto trovare \u00a0riscontro in una specifica norma contrattuale.<\/p>\n<p>Nel 2006 ci\u00f2 fu confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11025 del\u00a0 12 maggio 2006.<\/p>\n<p>Tuttavia, negli anni a seguire\u00a0 il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 (Decreto Brunetta) e il Decreto Legislativo n. 141 del 1\u00b0 agosto 2011 hanno cambiato palesemente \u00a0il quadro normativo, sottraendo efficacia orientativa alla Sentenza n. 11025\/2006 della Suprema Corte di Cassazione. Infatti, il Decreto n. 141\/2011 ha confermato che la materia dell\u2019organizzazione del lavoro rientra nei poteri datoriali del Dirigente scolastico, al quale compete il solo obbligo dell\u2019informazione preventiva alla R.S.U.<\/p>\n<p>Ne consegue, che relativamente ai docenti, il Dirigente Scolastico non \u00e8 obbligato a disporre la rilevazione automatica della presenza, ma ne avrebbe comunque la facolt\u00e0 in ragione dei suoi poteri datoriali che gli consentono, relativamente all\u2019organizzazione del lavoro, di poter emanare disposizioni giuridiche idonee a vincolare tutto il personale della scuola e quindi anche i docenti.<\/p>\n<p><strong>Fonti normative<\/strong><\/p>\n<p>Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001<\/p>\n<p>CCNL\/2007<\/p>\n<p>Decreto Legislativo 150 del 27 ottobre 2009<\/p>\n<p>Decreto Legislativo n. 141 del 1\u00b0 agosto 2011<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ancora oggi si discute sull\u2019obbligo o sulla facolt\u00e0 del Dirigente Scolastico di predisporre misure di rilevazione automatica della presenza del personale scolastico. 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