{"id":8984,"date":"2017-11-15T12:46:30","date_gmt":"2017-11-15T11:46:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/?p=8984"},"modified":"2017-11-16T16:57:26","modified_gmt":"2017-11-16T15:57:26","slug":"sulla-illegittimita-della-bocciatura-di-un-alunno-decretata-dal-tar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/sulla-illegittimita-della-bocciatura-di-un-alunno-decretata-dal-tar\/","title":{"rendered":"Sulla illegittimit\u00e0 della bocciatura di un alunno decretata dal TAR"},"content":{"rendered":"<h3>La promozione e il suo collegamento con le comunicazioni scuola-famiglia<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>di Fabio Scrimitore<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Abstract<\/strong><\/p>\n<p>Con una recente sentenza, i Giudici del TAR del Friuli-Venezia Giulia hanno annullato la decisione di non ammissione di un alunno alla classe successiva, con la motivazione che uno dei due genitori, separati legalmente, non era stato informato dello scarso profitto del figliolo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Un&#8217; improvvisa associazione di idee suggerisce la sentenza del TAR del Friuli- Venezia Giulia del 12 ottobre scorso,\u00a0 che ha annullato la bocciatura d&#8217; un non molto diligente studentino di seconda media di Gorizia. Il fortunato\u00a0 ricorso, presentato dall&#8217;abile avvocato del risentito pap\u00e0 dell\u2019alunno, ha fatto venire alle mente il ricordo di vecchi studi universitari di <em>istituzioni di diritto privato<\/em>. Nell&#8217; aula a banchi degradanti, verso le\u00a0 cui alte finestre salivano gli echi dell&#8217;incessante traffico del <em>rettifilo<\/em> napoletano, l&#8217;austero professore era solito recitare solennemente la frase latina: <em>Lex vetat fieri sed, si factum sit, non rescindit: poenam infert\u00a0 ei qui fecit<\/em>. Con non minor solennit\u00e0, lo stesso docente\u00a0 traduceva cos\u00ec la frase: la legge vieta che si ponga in essere un determinato comportamento, ma se, nonostante il divieto, quell&#8217;atto viene comunque commesso, la legge non lo annulla: si limita a irrogare una pena a colui o a coloro che lo avranno commesso.<\/p>\n<p>PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO!\u00a0<a href=\"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/abbonamenti\/\">Clicca qui per sottoscrivere l\u2019abbonamento<\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>La lezione universitaria verteva sul capitolo del vecchio codice civile, oggi per fortuna superato, dedicato al diritto matrimoniale, nel cui contesto\u00a0 quell&#8217;ingeneroso\u00a0 codice vietava alla donna di contrarre un nuovo matrimonio prima che fossero trascorsi trecento giorni dallo scioglimento del suo precedente matrimonio. In applicazione di quell&#8217;antico broccardo latino, all&#8217; ipotizzata\u00a0 donna, che si fosse nuovamente sposata prima del compimento dei prescritti trecento giorni, l&#8217;art. 140 del codice avrebbe fatto infliggere dal Giudice la sanzione amministrativa da quarantamila a centosessantamila lire. Ma il nuovo matrimonio restava pienamente valido, e pienamente validi restavano pure\u00a0 i suoi effetti civili.<\/p>\n<blockquote><p>La sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 12 ottobre scorso, ha annullato la bocciatura d&#8217; uno studente di seconda media<\/p><\/blockquote>\n<p>Orbene, si potr\u00e0 convenire che le associazioni di idee non costituiscono criteri logici sufficienti per dimostrare la sostenibilit\u00e0 di determinate affermazioni. Per\u00f2, quando non vi siano altri elementi di giudizio che valgano a ritenere ragionevolmente condivisibile una decisione umana, potrebbe non ritenersi del tutto infondato che il Giudice si possa validamente appellare ad un principio ragionevole di saggezza giuridica, per giungere ad una conclusione logica e socialmente plausibile. Tanto dovrebbe accadere quando questa soluzione permettesse di evitare che una diversa soluzione potesse apparire claudicante o, peggio ancora, dissonante con il comune sentire della maggior parte delle persone.<\/p>\n<p>Del resto, ad un&#8217;analoga conclusione \u00e8 giunto lo stesso codice civile, con l&#8217;art. 12 delle pre-leggi che gli sono anteposte, il quale prevede che, per decidere nel merito una controversia, per la cui soluzione non sembri sussistere una disposizione specifica, l&#8217;interprete possa ricorrere all&#8217;analogia, cio\u00e8 possa applicare una disposizione eventualmente prevista per la soluzione di casi simili o materie analoghe.<\/p>\n<p>Con ci\u00f2 si vuol dimostrare che il principio appena citato pu\u00f2 essere applicato al caso della\u00a0 promozione alla classe successiva, disposta dal TAR a beneficio dello studentino di seconda media di Gorizia<\/p>\n<p>Non si pu\u00f2, forse, mettere in dubbio che l&#8217;eco suscitata dalla predetta promozione <em>ex lege<\/em> del non molto studioso alunno non sia stata affatto pari a quella generata da una pietra lanciata da un ragazzino\u00a0 in uno stagno. L&#8217;enfasi che le hanno dato i giornali e le emittenti radiotelevisive\u00a0 probabilmente non sar\u00e0\u00a0 stata molto inferiore a quella che gli stessi mass-media hanno riservato alle foto dell&#8217; inquinata pianura padana, che il nostro astronauta Paolo Angelo Nespoli ha inviato da 400 km di altezza.<\/p>\n<p>Tuttavia, siffatta enfasi non appare eccessiva, E&#8217; vero che il beneficato ragazzino goriziano non \u00e8 stato il primo studente al quale i Tribunali Amministrativi Regionali hanno mostrato il gratificante volto della misericordia, tanto caro all&#8217; illustre inquilino\u00a0 della residenza romana di Santa Marta. Si potr\u00e0, per\u00f2, verificare agevolmente che molte sentenze dei TAR hanno accolto le\u00a0 censure con le quali gli avvocati ricorrenti hanno sottoposto alla valutazione dei Giudici amministrativi precise violazioni di norme, dettate dal legislatore o dal Ministro al preciso scopo di\u00a0 far s\u00ec che i professori valutino il\u00a0 profitto ed il comportamento degli studenti in modo ragionevolmente conforme al loro impegno e, conseguentemente, ai voti riportati nelle interrogazioni e nelle prove scritte.<\/p>\n<blockquote><p>Per il Tar la bocciatura \u00e8 illegittima se la Scuola non informa entrambi i genitori del cattivo rendimento dell\u2019alunno<\/p><\/blockquote>\n<p>A due brillanti studentesse liceali, oggi rispettivamente medica ed ingegnera affermate, nella sessione d&#8217;esame del 1990, la commissione degli esami di maturit\u00e0 aveva assegnato il voto di 58 sessantesimi; si ricorda, al riguardo, che nel 1990 non era ancora salito al secondo piano del Palazzo della Minerva di Viale Trastevere Luigi Berlinguer, che, per onorare la sua funzione di primo ministro di sinistra della scuola dell&#8217;Italia repubblicana,\u00a0 avrebbe abolito il vecchio esame di maturit\u00e0 ed\u00a0 introdotto la valutazione in centesimi.<\/p>\n<p>Ebbene, quella commissione si dovette riunire, senza retribuzione alcuna, nell&#8217;ottobre dello stesso anno 1990, per dare esecuzione alla sentenza con la quale il TAR aveva fatto rilevare ai perplessi\u00a0 commissari ed al loro afflitto presidente che, quando si scrive nel verbali che le prove d&#8217;esame dei\u00a0 candidati non presentano nessuna pecca, ci si deve sentire obbligati, per logica coerenza, ad assegnare il massimo dei voti previsto dalla norma, che all&#8217; epoca era 60 sessantesimi.<\/p>\n<p>Nessuno si scandalizz\u00f2 per quelle due sentenze perch\u00e9 era sembrato evidente che la commissione, nell&#8217;assegnare la valutazione di 58 sessantesimi alle due maturande, aveva violato il principio della coerenza che deve correlare\u00a0 la motivazione descrittiva, riportata nel giudizio discorsivo, al corrispondente voto in cifra numerica. In sostanza, le decisioni dei Giudici amministrativi non scandalizzarono nessuno perch\u00e9, in realt\u00e0, vulneravano soltanto l&#8217;antico retaggio che aveva reso sacro ed inviolabile per decenni il criterio secondo il quale le valutazioni, assunte nelle sedi di esame ed espresse con l&#8217;attribuzione di un voto in decimi, non dovessero essere necessariamente motivate.<\/p>\n<p>Similmente, poche perplessit\u00e0 ha potuto generare una decisione del TAR del Lazio, depositata nel novembre del 2013, con la quale i Giudici hanno annullato in via cautelativa la deliberazione di non conseguita maturit\u00e0 d&#8217;un candidato, dopo aver constatato che, stando al verbale d&#8217;esame, il suo\u00a0 colloquio non aveva riguardato la storia, mentre, sempre nel medesimo verbale, risultava che egli aveva riportato un&#8217;insufficienza nella predetta disciplina. Anche in questo caso, la decisione giurisdizionale aveva ribadito la piena coerenza delle prescrizioni legislative e regolamentari, le quali escludono che possa esserci un voto senza che vi sia stata la presupposta verifica, scritta od orale, degli apprendimenti disciplinari ai quali il voto si riferisce.<\/p>\n<p>In contrapposizione a quanto si \u00e8 appena argomentato, si pu\u00f2 rilevare che la decisione giurisdizionale di promozione del ragazzino di Gorizia non sembra conciliare equanimemente il giudizio, emesso in sede di scrutinio finale, con la\u00a0 qualit\u00e0 degli apprendimenti da lui conseguiti\u00a0 nel corso dell&#8217; anno.<\/p>\n<p>Leggendo i resoconti di stampa, infatti, si pu\u00f2 dedurre, pur con la riserva che \u00e8 dovuta all&#8217; impossibilitata lettura del testo integrale, che i Giudici amministrativi del Friuli-Venezia Giulia, annullando la decisione di \u201c<em>non ammissione alla classe successiva<\/em>\u201d dello studente goriziano, hanno voluto assicurare coerenza fra il giudizio finale che avrebbe dovuto esprimere il Consiglio di classe, da una parte, ed i voti che il ragazzo avrebbe conseguito se il pap\u00e0 fosse stato sistematicamente informato dalla scuola sull&#8217; insufficiente rendimento dello studente nelle diverse materie del curriculum, oltre che nel comportamento, nel corso dell&#8217;anno scolastico 2016\/17.<\/p>\n<blockquote><p>I Giudici hanno ritenuto che l&#8217;unico modo per far giustizia dell&#8217;omissione di informazione in cui \u00e8 incorsa la scuola fosse quello di supporre che il pap\u00e0 del ragazzo sarebbe sicuramente riuscito a far raggiungere al figlio risultati\u00a0 migliori<\/p><\/blockquote>\n<p>In definitiva, i Giudici hanno ritenuto che l&#8217;unico modo per far giustizia dell&#8217;omissione di informazione in cui \u00e8 incorsa la scuola\u00a0 fosse quello di supporre che il pap\u00e0 del ragazzo sarebbe sicuramente riuscito a far raggiungere al figlio risultati\u00a0 migliori, tali da fargli meritare il giudizio di ammissione alla classe successiva.<\/p>\n<p>Questa argomentazione dei Giudici ha generato una notevole dissonanza logica negli insegnanti prima, e nella generalit\u00e0 delle componenti scolastiche poi. Tanto si ritiene di poter sostenere perch\u00e9 la predetta conclusione del TAR \u00e8 sembrata collidere con il comune sentire della gente, che non ammette che uno studente possa essere ammesso alla classe successiva senza aver acquisito le conoscenze e le abilit\u00e0 che gli consentano di frequentare con profitto la classe successiva..<\/p>\n<p><em>Ceteris verbis<\/em>, non si pu\u00f2 negare che il senso comune non consente di ritenere possibile che un ragazzo dodicenne, che non sia riuscito a raggiungere votazioni di sufficienza nel corso dell&#8217;anno scolastico, sia in grado di affrontare proficuamente la classe successiva a quella frequentata con esiti negativi. E&#8217;, invece, possibile pensare che, se uno studente inizia a frequentare una determinata classe senza aver raggiunto gli obiettivi di apprendimento relativi a quella precedente, presumibilmente incontrer\u00e0 notevoli difficolt\u00e0 a seguire il nuovo piano di studi.<\/p>\n<blockquote><p>Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha la discrezionalit\u00e0 tecnica di dichiarare promossi alla classe successiva anche alunni che non abbiano la sufficienza in tutte le materie<\/p><\/blockquote>\n<p>A questo punto si pu\u00f2 tentare di giustificare l&#8217;incipit di questa riflessione, nel quale \u00e8 stato citato il broccardo latino: <em>Lex vetat fieri sed, si factum sit, non rescindit: poenam infert\u00a0 ei qui fecit.<\/em><\/p>\n<p>Il fatto che la realt\u00e0 sociale conosca fattispecie concrete di atti commessi in violazione di disposizioni giuridiche, nei cui riguardi il Giudice non deve pronunciare decisioni di annullamento, ma deve limitarsi a punire gli autori (alla donna che si risposava prima dei 300 giorni dalla risoluzione del precedente matrimonio veniva inflitta una sanzione amministrativa), sollecita il tentativo volto a verificare\u00a0 se sia ragionevolmente applicabile lo stesso broccardo latino al contesto del diritto amministrativo scolastico; ci si potrebbe chiedere, cio\u00e8, se i Giudici amministrativi avrebbero potuto scongiurare l&#8217;inatteso insorgere della segnalata dissonanza cognitiva del mondo della scuola, evitando di annullare la decisione con cui il Consiglio di classe della scuola media di Gorizia non aveva ammesso alla classe terza l\u2019 alunno in questione.<\/p>\n<p>Purtroppo, il tentativo si riveler\u00e0 infruttuoso perch\u00e9, ai sensi dell&#8217;art. 34 del codice del processo amministrativo (Decreto legislativo n. 194, del 2 luglio 2010), il Giudice amministrativo ha s\u00ec il potere di condannare l&#8217;autore dell&#8217;atto amministrativo che gli sia stato sottoposto dal ricorrente per la verifica della sua legittimit\u00e0, ma tale potere pu\u00f2 essere esercitato soltanto a condizione che il Giudice stesso annulli l&#8217;atto contestato e sempre che il ricorrente gliene abbia fatto esplicita richiesta.<\/p>\n<blockquote><p>Il Consiglio di classe deve obbligare gli alunni promossi con alcune insufficienze a frequentare, all\u2019inizio del nuovo anno, lezioni integrative che li mettano al passo con gli altri<\/p><\/blockquote>\n<p>Da quanto \u00e8 stato possibile acquisire dalle gi\u00e0 citate fonti di informazione, l&#8217;unica richiesta che il padre del ragazzo di Gorizia ha rivolto al TAR del Friuli-Venezia Giulia \u00e8 stata quella diretta alla declaratoria di annullamento della deliberazione di bocciatura, emessa nel giugno dal Consiglio di classe. Sicch\u00e9 non sarebbe stato possibile, per i Giudici del TAR, applicare il citato, saggio principio del diritto matrimoniale che lascia indenne l&#8217;atto commesso in violazione di una legge, limitandosi ad irrogare una sanzione pecuniaria a chi\u00a0 lo ha commesso.<\/p>\n<p><em>Dura lex, sed lex,<\/em> si diceva un tempo per sottolineare il rigore dei precetti legislativi del diritto amministrativo, che, proprio a causa di quel rigore formale, mancano della plasticit\u00e0 che talvolta sarebbe necessaria per evitare situazioni che possano apparire dissonanti con il senso comune, cos\u00ec come dissonante resta la promozione decretata ad un ragazzo che, comunque, non possiede i prerequisiti necessari per la frequenza della classe terza media.<\/p>\n<p>Ai professori che stanno per avere \u2013 ma forse hanno gi\u00e0 avuto &#8211; nella terza classe della scuola media di Gorizia il suddetto studente si pu\u00f2 rivolgere una parola di sostegno, invitandoli a considerare che l&#8217;attuale diritto scolastico ammette almeno un altro caso in cui uno studente, che non sia riuscito a raggiungere votazioni di sufficienza in tutte le materie del curriculum, pu\u00f2 essere ammesso alla frequenza della classe successiva. E&#8217; il caso previsto dall&#8217;art. 193 bis del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n, 297, nel quale sta scritto che il Consiglio di classe,\u00a0 in sede di scrutinio finale, ha la discrezionalit\u00e0 tecnica di dichiarare promossi alla classe successiva anche alunni che abbiano dimostrato di non aver pienamente conseguito, in una o pi\u00f9 materie, gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi della classe frequentata. In tal caso, per\u00f2, il Consiglio di classe deve obbligare questi alunni a frequentare, nella fase iniziale delle lezioni dell&#8217;anno successivo, attivit\u00e0 didattiche che consentano loro di acquisire lo stesso patrimonio di conoscenze, abilit\u00e0 e competenze posseduto dai compagni di classe, che siano stati promossi con la sufficienza piena in tutte le materie.<\/p>\n<p>Questa norma, in fondo in fondo, riduce notevolmente la dissonanza cognitiva generata dalla sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia cui \u00e8 dedicato questo commento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi<\/strong><\/p>\n<p>Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.194<\/p>\n<p>D.P.R. 16 aprile 1994, n.297<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La promozione e il suo collegamento con le comunicazioni scuola-famiglia &nbsp; di Fabio Scrimitore &nbsp; Abstract Con una recente sentenza, i Giudici del TAR del Friuli-Venezia Giulia hanno annullato la decisione di non ammissione&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":627,"featured_media":8986,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49,37],"tags":[],"class_list":["post-8984","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-giurisprudenza","category-rubriche"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8984","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/627"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8984"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8984\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8985,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8984\/revisions\/8985"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8986"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8984"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8984"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.scuolaeamministrazione.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8984"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}