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Bullismo: i provvedimenti del DS

Il quesito riguarda l’individuazione dei provvedimenti che il DS può adottare per sanzionare un atto di presunto bullismo, commesso in un istituto di istruzione secondaria di I grado bullismoAbstract

L’autore del quesito è un Dirigente scolastico che chiede quale provvedimento adottare per sanzionare un presunto atto di bullismo, del quale è venuto a conoscenza tramite un esposto  dei genitori d’un alunno.

 

Il nostro Dirigente non è stato particolarmente favorito nell’assegnazione della reggenza, perché la scuola secondaria di I grado che gli è stata affidata con incarico annuale è  lontana ben 41 km dalla sede dell’omologo Istituto di titolarità.

Potrà essere utile richiamare, al riguardo, il Decreto-legge n. 98, del 9 luglio 2011,  convertito nella Legge n. 111 dello stesso anno, il quale, al comma 5° dell’art. 19, ha disposto che, negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, alle istituzioni scolastiche costituite con un numero di alunni inferiore alle 600 unità, ridotte sino a 400 per le scuole situate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità linguistiche, non possono essere assegnati Dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse devono essere affidate in reggenza a Dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

Orbene, all’ ordinario disagio al quale sono esposti i Dirigenti affidatari di due istituti scolastici, che hanno la responsabilità di oltre 1000 discenti, l’autore del quesito si è visto aggiungere quello derivante da un lungo esposto  dei genitori  di terza classe. Nell’esposto è descritto con sufficiente precisione un episodio, avvenuto in una delle due scuole, che è apparso subito come fatto disciplinarmente più che reprensibile, fatto, questo, che i due genitori hanno qualificato come intollerabile atto di bullismo. La conclusione dell’esposto è approssimativamente questa: Provveda lei, signor Dirigente, ad assumere immediatamente i provvedimenti necessari per evitare che simile fatto possa ripetersi. Ove non vi provvedesse con urgenza,ci rivolgeremo al Procuratore della Repubblica.

Ne è derivato il quesito al quale si sta rispondendo. Ma, prima di affrontare il merito del problema proposto, appare più che giusto sottolineare che il Dirigente scolastico di cui si scrive opportunamente ha voluto far conoscere che, prima di redigere il testo del suo appassionante quesito, si è un po’ smarrito, quasi come accadde al trentacinquenne, passionale Dante Alighieri, fra la lunga successione di titoli che gli hanno  offerto le pagine del computer domestico, in risposta alle parole chiave da lui scritte sull’apposito spazio dell’home page di Google: bullismo a scuola.                Il buon Dirigente ha scritto di avervi trovato una marea di informazioni giornalistiche in cui si parla dell’ormai progressiva espansione del bullismo nelle aule scolastiche, persino in quelle della scuola secondaria di primo grado e, incredibile ad ammettersi, anche  della scuola primaria; vi ha letto che non sempre il fenomeno viene valutato dai Consigli di classe con l’attenzione educativa che merita per la sua gravità;  che il bullo scolastico è una persona che agisce nel nascondimento e che, per questa ragione, è indispensabile che la scuola, ed il Dirigente in particolare, si preoccupino di disporre un efficace e discreto sistema preventivo di controlli sulla  correttezza degli stili di vita degli alunni, specialmente nei minuti della ricreazione, nel corso dei quali la vigilanza del personale scolastico diviene, ratione necessitatis, più blanda

Ha scritto, poi, il Dirigente, d’aver letto che la presunta sottovalutazione della pericolosità del bullismo nelle scuole secondarie la si potrebbe imputare anche ad un’infelice correlazione semantica che si è stabilita nel tempo fra la parola inglese bull e l’italiana bullo. Fra i due termini, in sostanza, si sarebbe generato un equivoco dello stesso genere di quello che ha fatto la fortuna della notissima commedia di Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest. Alcuni traduttori italiani, forse la maggior parte, hanno interpretato quel titolo come: L’importanza di chiamarsi Ernesto. Ma la traduzione non rende giustizia all’inimitabile umorismo creativo di Wilde, che appare giocato tutto sulla quasi perfetta identità, in inglese, della pronuncia delle due parole Earnest (onesto) ed Ernest (Ernesto).

Tornando al bullismo, il Dirigente scolastico, autore del quesito, assicura d’aver letto su d’una delle tante pagine del sapientissimo motore di ricerca statunitense che il bullo, visto nell’accezione che la parola ha, da secoli, nella lingua italiana, un tempo era inteso come persona un po’ troppo esibizionista, lo spavaldo, lo sbruffone, al quale piaceva molto atteggiarsi a gradasso, magari per soverchiare gli altri, ma difficilmente, anzi, quasi mai poteva raggiungere i gravi livelli di cattiveria che oggi qualificano, senza ombra di dubbio, le comuni performance del bullo vero e che trovano piena corrispondenza nel significato originario del termine inglese bull, che corrisponde esattamente al toro, il quadrupede che, per rozzezza, irruenza e pericolosità,potrebbe giustificare gli analoghi attributi dell’attuale archetipo scolastico del bullo.

La questione dell’incerto significato della parola bullo e della derivata bullismo appare comunque in via di risoluzione. Il merito sarà del Parlamento italiano ,che sta per approvare l’attesa legge sulla prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L’articolo 1 di quella legge definirà il bullismo  come:  “L’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima”.

Orbene, quale conclusione della sua articolata premessa, il Dirigente scolastico si è chiesto come mai si trovino tanti siti on line che si occupano con molta competenza delle spesso vaghe definizioni del fenomeno del bullismo scolastico, della sua indeterminata eziologia, delle infinite iniziative che gli psicologi ed i sociologi  suggeriscono ai Dirigenti per  prevenire nelle aule, nei corridoi e, sempre più spesso,  nelle palestre scolastiche l’insorgere del bullismo;  per far conoscere ai genitori  la complessità del fenomeno e dei suoi crescenti pericoli, senza poi trovarne uno, fra tanta abbondanza di siti,  nel quale il Dirigente scolastico che, per la prima volta, si imbatta in un tal  problema, possa apprendere quali iniziative si debbano prendere, quando due genitori denuncino per iscritto che il proprio figlio è stato indotto  da compagni di classe ad entrare in un sottoscala della scuola durante un’ora di lezione all’aperto, per esservi poi strattonato e preso a pallonate dai suoi stessi compagni.

Le sofferte proposizioni dell’autore del quesito ne attestano il possesso di un più che discreto background culturale, che gli ha consentito di prefigurarsi adeguatamente le responsabilità che gravano sulla persona del Dirigente scolastico quando, nel contesto strutturale della scuola, si verifichino episodi che generino danni ingiusti a carico degli alunni che non abbiano ancora compiuto 18 anni di età. E’ vero che la solennità delle proposizioni dell’art. 2048 del codice civile, che assegnano al docente la responsabilità per i danni verificatisi nell’aula, quando egli non riesca a produrre al giudice la famosa prova liberatoria, è stata molto mitigata dalla serenità delle frasi che si leggono nell’art. 61 della Legge n. 312 dell’11 luglio 1980, le quali limitano tale forma di  responsabilità degli insegnanti ai soli casi di dolo o di colpa grave.

Sa altrettanto bene, il Dirigente che ha redatto il quesito, che egli dovrà ricercare gli elementi di fatto che gli potranno consentire di circoscrivere in contorni netti e verificabili i fatti che sono stati descritti nell’esposto dei genitori, dal momento che la sola dichiarazione parentale potrebbe non essere sufficiente ad oggettivizzarli. Ma tutte queste pur apprezzabilissime cognizioni professionali non sono apparse sufficienti a liberare il Dirigente dall’ obbligo di condurre gli accertamenti necessari per avviare il procedimento amministrativo.

Proprio per questa ragione, il Dirigente ha offerto la sua preventiva gratitudine al destinatario del suo quesito, se mai costui riuscisse ad esporre una vera e propria road-map operativa in questa materia.

Ora esamineremo il quesito, focalizzando l’attenzione  su due aspetti. Preliminarmente  ci si porrà nella prospettiva della valutazione del comportamento del professore, al quale potrà andare il primo pensiero del Dirigente, che si chiederà come mai possa accadere che , durante un’ora di lezione, un gruppo di alunni lasci l’aula, senza esserne stato preventivamente autorizzato.

In una seconda, ma non meno grave prospettiva, si valuterà il comportamento degli alunni che si sarebbero resi autori del presunto atto di bullismo nei riguardi d’un compagno.

In relazione alla prima prospettiva, riferita al comportamento del docente, sembra giusto anteporre alla descrizione di  qualunque altra iniziativa procedurale del Dirigente scolastico un primo approccio verbale, che egli stesso potrebbe avere con  il professore che teneva lezione nella classe, nel corso dell’ora in cui l’alunno sarebbe stato vittima del denunciato episodio di presunto bullismo. E’ soltanto un blando suggerimento, questo colloquio fra Dirigente e professore, che potrà produrre effetti utili all’accertamento delle circostanze che hanno generato il fatto denunciato soltanto ed esclusivamente se fra docente e Dirigente vi sia un grado di leale, aperta cooperazione educativa che escluda, nel modo più assoluto, che la richiesta preventiva di informazione orale,  rivolta al docente, possa esser utilizzata dallo stesso insegnante per modificare in qualche modo il contesto reale da cui sarebbe nato il fattaccio, operando quel che i giudici chiamano inquinamento delle prove. Forse è bene non escludere, per mera ipotesi di terzo tipo, che, sentendosi accusato d’un fatto da cui sia difficile difendersi, l’insegnante potrebbe utilizzare più che indebitamente le sue ordinarie relazioni didattiche in classe per far cadere, o almeno affievolire , la pesante accusa.

Non sarà improbabile che, dal discreto colloquio con l’insegnante, il Dirigente scolastico riceva informazioni  che potrebbero far apparire oggettivamente improbabile, se non proprio impossibile, la descrizione dei fatti che i due genitori hanno definito come atti di bullismo.

In un quadro del genere , apparirebbe poco prudente procedere secondo il rito ordinario , rappresentato, per ultimo, dall’art. 55 bis e seguenti del Testo Unico approvato con il D.P.R. n. 165 del 30 marzo 2001, successivamente integrato e modificato, il quale dispone che il Dirigente, quando ha notizia di comportamenti punibili con una sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione dal servizio, con privazione  della retribuzione per più di dieci giorni, senza indugio e, comunque, non oltre 20 giorni, contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa.

Tutti sanno che oggi l’atto di contestazione di addebiti disciplinari non viene sempre percepito secondo l’intenzione del legislatore, i quale lo ha previsto come una forma di garanzia che al dipendente pubblico deve assicurare l’organo procedente – al pari dell’informazione di garanzia che il magistrato inquirente dà all’indagato. L’insegnante che riceva la contestazione disciplinare la percepisce sempre come una sorta di messa in dubbio – se non proprio di offesa irreparabile – della sua integrità professionale e morale, e, in ogni caso, della sua serenità.

Perciò, non appare proprio contraria all’ordinamento giuridico l’iniziativa del Dirigente scolastico, il quale, dopo aver acquisito dal colloquio con il professore elementi idonei, a suo giudizio, a circoscrivere notevolmente la gravità dei fatti denunciati, faccia seguire al colloquio stesso un incontro con i genitori che hanno redatto l’esposto sul presunto fatto di bullismo, per una serena ri-valutazione comparata dell’accaduto.   Potrà apparire utile, al riguardo, se non addirittura necessario, che l’alunno, debitamente autorizzato dai genitori, sia ascoltato personalmente dal Dirigente scolastico, in presenza, naturalmente, degli stessi genitori.

Non sarà del tutto inimmaginabile ipotizzare che il dialogo fra i genitori ed il Dirigente, grazie agli elementi di giudizio emersi nel precedente colloquio, intercorso fra lo stesso Dirigente ed il docente, potrà dare ai fatti denunciati una prospettiva,  condivisa dai genitori e dallo stesso Dirigente, meno grave di  quella che aveva generato l’esposto; potrà essere una prospettiva tanto meno grave da  liberare i fatti da ogni profilo di rilevanza disciplinare per il docente

E’ evidente, peraltro, che la valutazione condivisa dal Dirigente scolastico e dai genitori dovrà essere ed apparire fondata su argomentazioni e su presupposti di fatto logicamente sostenibili coram populo. Non apparirebbe tale la valutazione che definisse non censurabile disciplinarmente il comportamento del docente che – lo si dice a mo’ d’esempio –  avesse abbandonato l’aula, consentendo, con la sua illecita assenza, al gruppo di studentini di allontanarsi dai compagni di classe, per perpetrare il fatto denunciato nell’esposto dei genitori. Né il Preside né, a maggior ragione, i genitori possono disapplicare la norma giuridica che prescrive gli obblighi di servizio del docente.

E’ ben necessario, al riguardo, citare il Contratto Integrativo Nazionale sulla V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010, il cui articolo 14,  – obblighi del dirigente –, alla lettera f), include fra i doveri del Capo di istituto quello di attivare il procedimento disciplinare nei casi previsti dal relativo codice. La violazione d’un tale obbligo esporrebbe al procedimento disciplinare lo stesso Dirigente.

In alternativa all’ipotesi fatta, appare altrettanto realistico pensare alla possibilità che, nel corso del colloquio tenutosi fra il Dirigente scolastico ed il professore, non emergano circostanze né elementi di informazione d’alcun genere che possano modificare la realtà dei fatti esposti dai genitori nella denuncia.

Allo stesso modo, si può anche pensare che ill colloquio ipotizzato fra il Dirigente ed i genitori non abbia affatto condotto i tre partecipanti ad escludere responsabilità del professore negli accadimenti di bullismo denunciati.

Nelle due ipotesi, il Dirigente attiverà il procedimento disciplinare, tenendo ben presente che, come si è già scritto, l’atto di contestazione degli addebiti, con la convocazione a difesa del docente, dovrà avvenire entro il 20° giorno successivo a quello in cui  sia stato protocollato l’esposto dei genitori, secondo quanto prevede il citato art. 55 bis del D.P.R. n. 165 del 2001.

Un’ultima notazione appare necessaria. Non si può escludere, infatti, che i fatti denunciati nell’esposto dai genitori come atti di bullismo debbano essere valutati anche sotto il profilo penale, con la conseguenza prevista dall’art. 331, secondo i cui precetti il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di un reato perseguibile di ufficio, deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia va presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il fatto che oggi non sia stata ancora definita per legge la fattispecie penale del reato di bullismo fa sì che restino ancora dubbi  su quando ricorra l’obbligo del Dirigente scolastico di denunciare il comportamento a scuola di colui, o di coloro, che si siano resi protagonisti di un episodio definito di bullismo. Questa considerazione suggerisce al Dirigente scolastico, che si trovi davanti ad un ipotetico atto di bullismo segnalato da genitori, di valutare se i comportamenti denunciati integrino ipotesi di reato già previste dal vigente codice penale come reati specifici.

Al riguardo, si può dire che che nella letteratura divulgativa, a sfondo penalistico, si legge che i comportamenti, che oggi vengono generalmente considerati atti di bullismo scolastico, possono ricadere nelle seguenti fattispecie, previste dall’attuale codice penale: percosse (art. 581); lesioni personali (art. 582); ingiuria (art. 594); molestia o disturbo alla persona (art. 660); minaccia (art. 612); stalking (art. 612 bis).

Come si è detto, l’obbligo di denuncia al magistrato inquirente nasce soltanto per i reati che siano perseguibili d’ufficio, non certo per quelli che il  magistrato può valutare soltanto a seguito di querela della persona offesa.

Si porrà, quindi, il problema di sapere quali, fra i reati sopra citati, siano perseguibili d’ufficio dal magistrato, dando per scontato che sono punibili a querela di parte soltanto quei reati che il legislatore ha ritenuto meno gravi, cioè non idonei a destare particolare allarme sociale.

Non è punibile d’ufficio, ma soltanto a seguito di querela, il reato di  percosse, che il codice definisce come l’ atto che procura alla vittima una sensazione dolorosa, senza cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Se, invece, l’atto stesso procurasse una malattia, si configurerebbe il reato di lesione (art. 582), per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio, quando la malattia derivata dalle lesioni supera  venti giorni di prognosi

Il reato di ingiuria (art. 594) ricorre quando una persona ferisce l’onore o il decoro di un’altra persona presente; è un reato, questo, punibile soltanto a querela della persona offesa.

E’, invece, punibile d’ufficio chi si renda colpevole del reato di molestia, o di disturbo alla persona, intendendosi per tale l’azione di colui che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o per telefono, rechi a qualcuno molestia o disturbo.

Se, poi, una persona, con parole o con atti, minaccia un individuo di procurargli    personalmente un danno ingiusto, si concretizza il reato di minaccia, il quale, in via ordinaria, può essere perseguito soltanto se il minacciato sporge querela.

Infine, si deve aver riguardo al reato di atti persecutori, meglio noto con il nome di stalking (art. 612 bis). E’, quella dello stalking, una fattispecie penale che punisce chiunque, con condotta reiterata, minaccia o molesta taluno, in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero procurandogli un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, ovvero in modo tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. Un comportamento di tal genere può essere punito soltanto se la persona offesa propone querela al magistrato, salvo che l’offeso sia un minore, o persona con disabilità.

E’ molto importante tener presente che non spetta al Dirigente scolastico valutare la gravità del fatto riprovevole di cui sia venuto a conoscenza in ambito scolastico, perché tale valutazione compete all’autorità giudiziaria, alla quale il Dirigente è tenuto a far rapporto ex art. 331 del codice di procedura penale, quando negli elementi costitutivi del  fatto dannoso, di cui sia venuto a conoscenza, egli ravvisi il fumus di un reato. Quel che rileva è la semplice conoscenza storica del fatto oggettivamente rappresentato.

Da quanto si è detto deriva l’obbligo per il Dirigente scolastico, che abbia sotto gli occhi un esposto di genitori che parli di atti di bullismo ai danni del figlio, di far rapporto all’autorità giudiziaria soltanto se qualcuno, o più d’uno, del fatti o dei comportamenti descritti nell’esposto corrispondano astrattamente ad una delle sopra esposte ipotesi di reato, perseguibile d’ufficio, non a querela della persona offesa.

 

La seconda prospettiva dalla quale dovrà essere valutato l’esposto dei genitori riguarda il comportamento degli alunni che avrebbero assunto atteggiamenti da bulli nei riguardi del compagno.

Nel corso dell’attività istruttoria che avrà condotto secondo le indicazioni orientative sopra descritte, e, in particolare, durante il colloquio che avrà tenuto con il professore della classe frequentata dall’alunno citato e con i genitori autori dell’esposto, il Dirigente scolastico avrà raccolto elementi di fatto, probabilmente utili a costruirsi un quadro sufficientemente obiettivo dei fatti rappresentati nell’esposto.

Per esigenze di sintesi, si può ipotizzare che gli elementi di giudizio raccolti dal Dirigente consentano di ravvisare atteggiamenti più che censurabili nelle azioni degli studenti che hanno indotto il compagno a seguirli nel sottoscala della scuola, durante l’ora di lezione, procurandogli ansia, spavento, insieme con qualche lieve contusione, guaribile in pochissimi giorni.

Sarà obbligo del Dirigente scolastico verificare se i comportamenti ascrivibili agli alunni siano stati previsti come azioni disciplinarmente sanzionabili dal codice disciplinare della scuola, codice che ogni istituzione scolastica avrà fatto approvare dal Consiglio di Istituto, secondo quel che ha previsto lo Statuto delle studentesse e degli studenti, regolamento approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nel cui articolo 4 si può leggere: I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati all’art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica ed alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti  ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Sarà cura del Dirigente scolastico verificare se vi sia corrispondenza puntuale fra qualcuna, o più d’una, delle forme di comportamento illecito previste dal Codice disciplinare della scuola e la descrizione del comportamento concreto degli studenti, che ne hanno data i genitori, depurata o implementata dai risultati dell’istruttoria del procedimento da lui espletata.

Accertata tale corrispondenza, il Dirigente individuerà anche l’organo della scuola al quale lo stesso codice disciplinare assegna la competenza alla definizione del procedimento disciplinare (Dirigente scolastico, Consiglio di classe o Consiglio di istituto), per condurre e concludere il procedimento stesso sulla base dei principi che sono stati espressi nel      Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, che reca modifiche al predetto Regolamento del 1998.

 

FONTI NORMATIVE

 

Decreto legge 98 del 9 luglio 2011, convertito nella Legge 111/2011, art. 19, comma 5

Codice civile, articolo 2048

Proposta di legge su bullismo e cyber bullismo, articolo1

Legge 312 dell’11 luglio 1980, art. 61

Contratto Integrativo Nazionale sulla V area della dirigenza scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010, articolo 14 – obblighi del dirigente

DPR 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007

DPR 165 del 30 marzo 2001

Codice penale: percosse (art. 581); lesioni personali (art. 582); ingiuria (art. 594); molestia  o disturbo alla persona (art. 660); minaccia (art. 612); stalking (art. 612 bis)

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