Abolizione delle sanzioni disciplinari e introduzione dell’Educazione civica: niente di nuovo sotto il sole
Annunciati come “notizie”, entrambi i provvedimenti sono da decenni materia di discussione nel mondo della scuoladi Fabio Scrimitore
La nebbia del tempo nasconde le tracce della genialità creativa degli uomini in rapporto direttamente proporzionale al numero degli anni trascorsi, come dimostra la grande eco mediatica che, nelle settimane scorse, ha avuto un disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e commentato con particolare enfasi, perché conterrebbe due notizie particolarmente interessanti per l’opinione pubblica.
La prima notizia è l’abolizione delle punizioni disciplinari per gli allievi della scuola primaria. Le aveva previste il Regolamento sull’istruzione elementare, approvato con il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, il cui articolo 412 aveva individuato cinque punizioni che i maestri e i direttori didattici avrebbero potuto infliggere agli scolari del Regno che fossero venuti meno ai loro doveri scolastici: ammonizione, censura, sospensione dalla scuola da uno a dieci giorni, esclusione dagli scrutini o dagli esami della prima sessione, espulsione con la perdita dell’anno scolastico.
La seconda notizia è l’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica.
Se per notizia, come si legge nel Grande vocabolario della lingua italiana dell’Istituto Geografico D’Agostini, può ancora intendersi “la prima cognizione che si ha di un fatto, il primo annunzio di una cosa avvenuta di recente”, sarà lecito chiedersi se le due sopra citate “notizie” avrebbero meritato di rimbalzare fra i monti, le valli e le città italiane con una risonanza tale da offuscare persino la contemporanea celebrazione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci
Riguardo alla prima notizia, cioè l’abolizione delle punizioni per gli scolaretti, si potrà osservare che l’esperienza di una persona, che ha vissuto nel vivacissimo mondo della scuola la totalità della sua vita professionale, non annovera molte punizioni inflitte a bambini della primaria perché, in quella scuola, la ricerca pedagogico-didattica, già da molti decenni, assegna al tradizionale strumento della sanzione disciplinare una funzione del tutto residuale rispetto agli interventi educativi operati dagli insegnanti; interventi che mirano essenzialmente allo spontaneo ravvedimento del bambino, anche con l’auspicabile supporto della famiglia.
Già nei primi anni del secondo dopoguerra, nelle aule degli istituti magistrali, ai quali, almeno sino al luglio del 2002, lo Stato ha permesso di abilitare all’insegnamento i maestri della scuola elementare, gli alunni hanno cominciato a vestire metaforicamente i panni del rousseauiano Émile, al quale il precettore consentiva di compiere da solo, e nelle forme più consone alla sua indole naturale, le prime esperienze comportamentali e cognitive, facendogli raggiungere naturalmente la consapevolezza dei suoi limiti e dei suoi obblighi verso la società.
Se non vi è dubbio che, in tutto il corso della seconda metà del XX secolo, le punizioni disciplinari saranno comparse nelle aule delle scuole elementari con la medesima frequenza con la quale il quasi–pianeta Plutone raggiunge periodicamente il suo perielio, si potrà anche ritenere che il citato articolo 412 del Regio decreto del 1928 di fatto sia stato considerato abrogato per desuetudine, anche se l’articolo 15 delle preleggi, anteposte al Codice civile, non contempla la desuetudine fra le forme di abrogazione delle leggi. Ma sta di fatto che, già all’indomani dell’emanazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, molti insegnanti della scuola primaria manifestarono una certa perplessità, non riuscendo a spiegarsi come mai l’innovatore ministro Berlinguer si fosse limitato ad abrogare il solo Capo III del Regio decreto del 1925, che contemplava le punizioni disciplinari irrogabili agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado del Regno, disinteressandosi completamente di quelle che l’art. 412 del sopra citato Regolamento del 1928 comminava invece agli scolaretti indisciplinati della scuola deamicisiana.
Non si può pensare che Berlinguer si sia limitato ad abrogare le sole punizioni disciplinari degli studenti della scuola media, insieme con quelle dei licei, degli istituti tecnici e professionali, per non esorbitare dai limniti costituzionali postigli dai criteri direttivi fissati nell’art. 21 della Legge-delega 15 marzo 1997, n. 59, che ha ristrutturato da cima a fondo la scuola italiana, conferendo a ciascun istituto personalità giuridica e autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione. Il predetto articolo 21 non conteneva alcun limite al riguardo.
Sarebbe più agevole ipotizzare risolutivamente che allo stesso modo in cui, un tempo, si scusavano gli errori affermando Neque semper arcum tendit Apollo, similmente si potrà ammettere che anche i redattori degli atti ministeriali, ogni tanto, possono farsi cogliere da lampi d’oblio professionale, ai quali neppure la dottrina giuridica d’un ministro illuminato può porre rimedio.
In verità, si dovrebbe dare atto che l’idea di sopprimere le vecchie punizioni disciplinari a carico dei soli studenti delle scuole secondarie, in Berlinguer, sia nata per dare completezza al quadro delle diverse forme di autonomia che il citato art. 21 della Legge-delega 59/1997 ha conferito alla scuola italiana, liberandola dai lacci e lacciuoli di una autoreferenziale e presuntuosa amministrazione centrale che, per tanti decenni, le avevano impedito di corrispondere adeguatamente alle legittime aspettative della società civile
Bisognava pur dare un segnale forte, immediatamente percepibile dalle famiglie e dagli insegnanti, per dimostrare che soltanto la libera autodeterminazione dei Collegi dei docenti e dei Consigli di istituto avrebbe potuto far nascere l’attesa scuola del terzo millennio.
Tale segnale forte è finalmente giunto con il citato Statuto delle studentesse e degli studenti che, sopprimendo le sanzioni disciplinari imposte draconianamente da leggi dello Stato, ha affidato la rifondazione della delicata materia disciplinare alla sapienza progettuale dei Collegi dei docenti, e successivamente dei Consigli di istituto, delle singole scuole.
Infatti, ogni scuola secondaria di primo e secondo grado è stata chiamata a crearsi un proprio codice disciplinare, nel quale sono state individuate con chiarezza le azioni vietate agli alunni e, correlativamente, le sanzioni previste per ciascuna trasgressione. Ed è stato così che, sin dal lontano 1998, nella scuola italiana il broccardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege ha lasciato il posto ad una sua parafrasi: nullum crimen, nulla poena sine jussu scholae.
Se la potenza obliteratrice delle acque del fiume Lete, il 24 giugno del 1998, non avesse coinvolto l’ufficio legislativo di viale Trastevere, anche l’art. 412 del Regolamento delle scuole elementari sarebbe stato abrogato e, con esso, sarebbero state abrogate anche formalmente le poco note, ed ancor meno applicate, punizioni disciplinari per i bambini delle primarie.
Dall’oblio ministeriale non pare che siano derivati danni sociali d’alcun genere; lo si afferma tenendo anche conto del fatto che né i cronisti della carta stampata, né i loro colleghi dei network televisivi ne hanno riferito nei loro resoconti.
Tanto appare sufficiente per sostenere che la notizia – diffusa e amplificata dai mezzi di comunicazione di massa – dell’avvenuta soppressione delle sanzioni disciplinari a carico degli scolari non può assumere affatto lo stesso significato che al termine notizia attribuisce l’ancor apprezzato Grande vocabolario della lingua italiana dell’Istituto Geografico De Agostini.
Quanto, poi, al significato di vera e propria novità storica che rivestirebbe la notizia che, dal prossimo primo settembre, in tutte le scuole italiane sarà introdotto l’insegnamento dell’Educazione civica, l’improvvisato cronista di storia della scuola italiana si sente in obbligo di rammentare quel che si legge nella premessa del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585, la cui rubrica è così intestata: Programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria e artistica.
Aldo Moro, all’epoca ministro della Pubblica Istruzione, aveva fatto scrivere – nella premessa ai programmi di insegnamento dell’educazione civica, allegati a quel decreto presidenziale – le seguenti note:
“L’educazione civica si propone di soddisfare l’esigenza che tra Scuola e Vita si creino rapporti di mutua collaborazione.
L’opinione pubblica avverte imperiosamente, se pur confusamente, l’esigenza che la Vita venga a fecondare la cultura scolastica, e che la Scuola acquisti nuova virtù espansiva, aprendosi verso le forme e le strutture della Vita associata
La Scuola a buon diritto si pone come coscienza dei valori spirituali da trasmettere e da promuovere, tra i quali acquistano rilievo quelli sociali, che essa deve accogliere nel suo dominio culturale e critico. Le singole materie di studio non bastano a soddisfare tale esigenza, specie alla stregua di tradizioni che le configurano in modo particolaristico e strumentale. Può accadere infatti che l’allievo concluda il proprio ciclo scolastico senza che abbia piegato la mente a riflettere, con organica meditazione, sui problemi della persona umana, della libertà, della famiglia, della comunità, della dinamica internazionale, ecc. Nozioni sui problemi accennati sono accolte in modo limitato e frammentario sì che i principi che con la loro azione, spesso invisibile, sollecitano gli individui e le società restano velati anche nelle discipline – come le lingue, la storia, la filosofia, il diritto – nelle quali pur sono impliciti. La Scuola giustamente rivendica il diritto di preparare alla vita, ma è da chiedersi se, astenendosi dal promuovere la consapevolezza critica della strutturazione civica, non prepari piuttosto solo a una carriera. Se pure è vero che ogni insegnante, prima di essere docente della sua materia, ha da essere eccitatore di moti di coscienza morale e sociale; se pure è vero, quindi, che l’Educazione civica ha da essere presente in ogni insegnamento, l’opportunità evidente di una sintesi organica consiglia di dare ad essa un quadro didattico, e perciò di indicare orario e programmi, ed induce a designare per questo specifico compito il docente di storia”.
L’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola elementare è stato novellato nel 1985, con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 104, nel contesto dei nuovi programmi per quel grado di scuola, ed ha assunto la denominazione di Educazione alla convivenza democratica. Se ne riporta uno stralcio significativo:
“Il fanciullo sarà portato a rendersi conto che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (articolo 3 della Costituzione).
La scuola è impegnata ad operare perché questo fondamentale principio della convivenza democratica non sia inteso come passiva indifferenza e sollecita gli alunni a divenire consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni, alla luce dei criteri di condotta chiari e coerenti che attuino valori riconosciuti.
Il fanciullo, quando inizia la sua esperienza scolastica, ha già cumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali.
La scuola, nel corretto uso del suo spazio educativo e nel rispetto di quello della famiglia e delle altre possibilità di esperienze educative, ha il compito di sostenere l’alunno nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni e nel suo inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base dell’accettazione e del rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune.
Ciò comporta che gli insegnanti in primo luogo stimolino le energie interiori del fanciullo per promuovere una produttiva riflessione sulle concrete esperienze della vita ed in particolare su quelle concernenti i rapporti umani.
In relazione alle complessive finalità educative, la scuola deve operare perché il fanciullo:
- prenda consapevolezza del valore della coerenza tra l’ideale assunto e la sua realizzazione di un impegno anche personale;
- abbia più ampie occasioni di iniziativa, decisione, responsabilità personale ed autonomia e possa sperimentare progressivamente forme di lavoro di gruppo e di vicendevole aiuto e sostegno, anche per prendere chiara coscienza della differenza fra “solidarietà attiva” con il gruppo e “cedimento passivo” alla pressione di gruppo, tra la capacità di conservare indipendenza di giudizio ed il conformismo, tra il chiedere giustizia ed il farsi giustizia da sé;
- abbia basilare consapevolezza delle varie forme di “diversità e di emarginazione” allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture; sia sensibile ai problemi della salute e dell’igiene personale, del rispetto dell’ambiente naturale e del corretto atteggiamento verso gli esseri viventi, della conservazione di strutture e servizi di pubblica utilità (a cominciare da quelle scolastiche), del comportamento stradale, del risparmio energetico;
- sia progressivamente guidato ad ampliare l’orizzonte culturale e sociale oltre la realtà ambientale più prossima, per riflettere, anche attingendo agli strumenti della comunicazione sociale, sulla realtà culturale e sociale più vasta, in uno spirito di comprensione e di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla realtà europea ed al suo processo di integrazione”.
Per dimostrare quanto sia stato costante lo scrupolo del Legislatore e dei ministri dell’Istruzione di non appiattire le finalità sugli obiettivi generali e specifici che caratterizzano le diverse discipline che compongono i piani di studio dei diversi ordini di scuola, si può richiamare l’importanza che riveste al riguardo il già citato Statuto delle studentesse e degli studenti del 24 giugno 1998, approvato con il D.P.R. n. 249, il quale definisce la scuola “luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva”.
La Legge-delega n. 53 del 28 marzo 2003 (nota come Legge Moratti), insieme con i conseguenti decreti legislativi n. 59 del 2004 e n. 226 del 2005, ha introdotto nei due cicli scolastici l’Educazione alla cittadinanza, con le note esplicative che di seguito si riportano:
“Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21).
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). Attraverso la parola si negoziano i significati e si opera per sanare le divergenze prima che sfocino in conflitti”.
Da ultimo, si può citare il Decreto-legge n. 137 del 2008, convertito nella Legge n. 169 del 2008, che ha introdotto, in via sperimentale, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, da impartire nell’ambito del monte ore delle aree storico-geografica e storico-sociale delle scuole di ogni ordine e grado, scuola dell’infanzia compresa.
Nella circolare ministeriale n. 100 dell’11 dicembre 2008 si legge: “Non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale “educazione civica”, bensì di una sostanziale innovazione curricolare”.
Era previsto che l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” avrebbe dovuto reinterpretare i temi già trattati nelle pregresse esperienze didattiche, alla luce delle recenti acquisizioni e delle sensibilità attualmente diffuse nella cultura giovanile.
Nel marzo 2009, il MIUR ha diramato il documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Il documento illustrava i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento che avrebbero dovuto caratterizzare l’insegnamento, affidando alle scuole e ai docenti il compito di distribuire i contenuti declinati nell’arco dei diversi anni di corso.
In particolare:
- per la scuola dell’infanzia, le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere riguardavano il concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di vita;
- per la scuola primaria, si prevedeva l’insegnamento delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, i diritti fondamentali dell’uomo, il significato delle formazioni sociali, l’importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di sicurezza stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole;
- per la scuola secondaria, si prevedeva lo studio della Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.
È ipotizzabile che almeno venticinque dei nostri lettori si chiedano come mai gli organi che curano l’informazione pubblica abbiano potuto segnalare come novità particolarmente significativa l’iniziativa parlamentare di introdurre l’insegnamento dell’Educazione civica nel nostro sistema dell’istruzione in cui, sin dal 1958, i programmi scolastici prima, e successivamente le indicazioni nazionali per il curriculo dei licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali propongono ai team didattici, con termini identici o semanticamente equivalenti, questo fondamentale insegnamento
La risposta all’interrogativo potrà essere trovata consultando i 13 articoli che compongono il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che si riportano di seguito, confidando che la loro lettura possa essere di qualche utilità per gli insegnanti.
Il testo del disegno di legge “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”
Art. 1.
(Princìpi)
- L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
- L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.
Art. 2.
(Istituzione dell’insegnamento dell’educazione civica)
- Ai fini di cui all’articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell’infanzia.
- Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l’insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».
- Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
- Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell’organico dell’autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.
- L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
- Il dirigente scolastico verifica la prima attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell’organico del personale scolastico, né ore d’insegnamento eccedenti rispetto all’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d’istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.
- A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonché il comma 4 dell’articolo 2 e il comma 10 dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Art. 3.
(Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)
- In attuazione dell’articolo 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono definite linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:
– Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
– Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
– Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
– Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
– Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
– Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
– Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
– Formazione di base in materia di protezione civile. - Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.
Art. 4.
(Costituzione e cittadinanza)
- A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica è posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.
- Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale
- La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni per- corso di istruzione e formazione, devono conseguire.
- Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attività per sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.
Art. 5.
(Educazione alla cittadinanza digitale)
- Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, di cui all’articolo 2, è prevista l’educazione alla cittadinanza digitale.
- Nel rispetto dell’autonomia scolastica, l’offerta formativa erogata nell’ambito dell’insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell’età degli alunni e degli studenti:
- analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;
- creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri;
- conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all’uso dei dati personali;
- essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
- Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma
- Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza designa un componente della Consulta.
- La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.
- La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.
- Per l’attività prestata nell’ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi di spese.
Art. 6.
(Formazione dei docenti)
- Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.
- Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
Art. 7.
(Scuola e famiglia)
- Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.
Art. 8.
(Scuola e territorio)
- L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all’articolo 3, comma 1, per l’individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo.
- I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.
Art. 9.
(Albo delle buone pratiche di educazione civica)
- Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’Albo delle buone pratiche di educazione civica.
- Nell’Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’attuazione delle tematiche relative all’educazione civica e all’educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.
Art. 10.
(Valorizzazione delle migliori esperienze)
- Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indìce annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.
Art. 11.
(Relazione alle Camere)
- Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull’attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell’eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l’ora di insegnamento di educazione civica.
Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il rispetto istituzionale dovuto alla paritetica potestà legislativa dei due rami del Parlamento suggerisce al commentatore di sospendere la sua valutazione di merito del predetto disegno di legge, almeno fino a quando in Gazzetta ufficiale non verrà pubblicato il testo definitivo della legge.
Riferimenti normativi
Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
Preleggi, art. 15
Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653
Legge 15 marzo 1997, n. 59
Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1958, n. 585
Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104
Legge 28 marzo 2003, n. 53
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
Legge 30 ottobre 2008, n. 169
Circolare ministeriale 11 dicembre 2008, n. 100

