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Compiti dei lettori di lingua straniera al liceo linguistico

ABSTRACT

Il Regolamento sull’autonomia scolastica dell’ 8 marzo 1999-art.4, c.4 il collegio dei docenti può individuare un metodo che permetta di determinare modalità quantitative che consentano di dare oggettività alle valutazioni con le quali i due docenti – l’ insegnante teorico di lingua straniera e il docente di conversazioni – devono coordinarsi armonicamente per dare nello scrutinio allo studente di liceo linguistico un unico voto in decimi.

di Fabio Scrimitore

L’autore del quesito chiede che gli si precisino le modalità con le quali l’insegnante di “conversazioni in lingua straniera” deve contribuire alla valutazione degli studenti del liceo linguistico.

Si premette, soltanto per la generalità dei lettori, che le conversazioni in lingua straniera formano un insegnamento che si impartisce nei licei linguistici, nei quali al docente titolare dell’insegnamento abilitato l’insegnamento di lingua e cultura straniera si affianca, soltanto per un’ora settimanale, un insegnante conversatore madrelingua, al quale l’ordinamento assegna la funzione didattica di fare acquisire agli studenti, in sintonia con l’insegnante titolare dell’insegnamento teorico linguistico, l’esercizio di abilità linguistiche in lettura, scrittura, nel dialogo interpersonale e nell’ascolto.

La relazione didattica che deve sussistere fra il predetto insegnante teorico ed il conversatore di madrelingua straniera è riconosciuta del tutto corrispondente a quella che intercorre fra il professore al quale è affidato l’insegnamento teorico e l’insegnante tecnico-pratico. Tale relazione didattica si svolge generalmente in compresenza fra i due docenti in laboratorio

Nel contesto delle relazioni didattiche che impegnano reciprocamente il docente teorico e insegnante tecnico-pratico riveste particolare rilievo l’assegnazione del voto che si assegna in sede di scrutinio intermedio quanto nel corso dello scrutinio finale. Poiché il voto da assegnare al singolo studente è unico per ogni disciplina, tecnologica o scientifica che possa essere, le norme vigenti prevedono che l’insegnante teorico esprima il voto soltanto dopo aver sentito il collega tecnico-pratico (melius: il conversatore madrelingua).

Al riguardo, il 3 febbraio 2000 il Ministero dell’Istruzione ha avuto modo di emanare la circolare n.28, prot. n.1201/B/A, nella quale, fra l’altro, è precisato che “L’azione dei due docenti compresenti – quello di materie teoriche e quello di materie pratiche – deve impostarsi ed esprimersi sinergicamente, sì da concretizzarsi in effettiva co-docenza, attraverso l’individuazione congiunta degli obiettivi, un’ armonica e coerente definizione dei reciproci ambiti di attività, una scelta congiunta dei mezzi, degli strumenti e dei criteri di valutazione ed opportuni raccordi tra i due momenti valutativi. Pertanto, da una parte l’attività dei due docenti deve essere strettamente correlata sotto il profilo contenutistico e metodologico e, dall’altra, gli stessi, nell’ambito della programmazione del azione consiglio di classe, devono congiuntamente predisporre ed attivare un piano di attività che tenga conto, come previsto dalla legge n. 124 del 1999, degli ambiti di rispettiva competenza”.

La circolare aggiunge: ”Dall’ innovazione legislativa sopravvenuta discende ancora che gli ambiti di competenza degli insegnanti tecnico-pratici debbono organicamente e armonicamente inserirsi nel contesto degli aspetti significativi dell’operato del consiglio di classe, facendo sì che ne risulti potenziato e arricchito l’apporto di ciascuno e rafforzata e valorizzata la collegialità delle scelte e delle decisioni di partecipazione alle attività connesse con la didattica.

In altri termini – precisa la circolare – le innovazioni apportate dalla nuova disciplina nell’impegno formativo degli insegnanti tecnico-pratici compresenti, debbono rappresentare un’occasione importante per una maggiore e migliore collaborazione e partecipazione di tutti i docenti, singolarmente e collegialmente intesi, alla vita della scuola ed occasione di crescita e di qualificazione.

La più volte citata circolare, come è stato anticipato, conclude significativamente: “Le nuove disposizioni si riferiscono ovviamente anche ai docenti titolari dell’insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento fa parte della tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994”.

Tanto premesso, ora si può prende in considerazione la richiesta con la quale, dopo aver ricordato che il docente-conversatore in lingua straniera non ha l’obbligo di correggere le verifiche scritte degli studenti, anche se a volte lo fanno, l’autore del quesito “propone di integrare con una percentuale del 60-70 % i voti dell’insegnante di lingua”.

Evidentemente, la su riportata proposta tende a fare acquisire dagli studenti il doveroso rilievo formativo alla componente pratica dell’insegnamento linguistico straniero, rivalutando la funzione delle conversazioni in lingua.

Il fatto che le disposizioni oggi in vigore assegnano al solo docente titolare dell’insegnamento teorico della lingua straniera la funzione di proporre al consiglio di classe, in sede di scrutini, il voto in lingua agli studenti, concedendo all’insegnante di conversazioni la funzione quasi meramente ancellare, di prendere soltanto atto della proposta, può affievolire agli occhi degli studenti l’interesse all’apprendimento integrale degli obiettivi educativi specifici degli aspetti funzionali della lingua straniera, ai quali tende l’insegnamento delle conversazioni in lingua. Tale affievolimento dell’interesse degli studenti verrebbe evitato se l’ordinamento attuale consentisse all’insegnante conversatore in lingua straniera un determinato spazio, quantitativamente, determinabile nell’assegnazione del voto, possibilmente nel limite del 60/70 %.

La proposta dell’autore del quesito presenta evidenti profili di problematicità, perché la sua attuazione comporterebbe una sorta di digitalizzazione dell’attività valutativa che i due insegnanti devono esprimere, e la conseguente traduzione dell’ unico voto decimale che i due docenti devono proporre al consiglio di classe.

All’adozione della proposta dell’autore del quesito non si oppongono norme giuridiche vincolanti, dal momento che la sua adozione non violerebbe il diritto dello studente di essere valutato con un unico voto in decimi.

L’adozione della proposta stessa impegnerebbe il collegio dei docenti ad individuare un metodo quantitativo utile per tradurre l’atto concettuale di giudizio-valutazione del singolo docente in cifre quantitative corrispondenti alla percentuale sopra indicata, il virtù di quanto prevede il comma 4 dell’art. 4 del Regolamento sull’autonomia scolastica, il n.275 dell’8 marzo1999, che affida alla singola istituzione scolastica ed, in particolare, al Collegio dei docenti, l’individuazione delle modalità e dei criteri di valutazione degli alunni.

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