Percorsi personalizzati
di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda l’adozione di misure dispensative o compensative per alunni stranieri.
L’ autore del quesito è un docente di lettere, incaricato a tempo indeterminato in una scuola secondaria di primo grado. Per orientarsi al meglio nel complesso contesto dialettico del Collegio dei docenti del suo istituto, si è visto indotto a sapere con certezza se il Consiglio di classe possa disporre misure compensative o dispensative a beneficio non soltanto di studenti che siano stati individuati come soggetti con bisogni educativi speciali, ma anche di quelli stranieri.
Il docente ha confidato che la sua incertezza al riguardo può dipendere dal fatto che, nello svolgimento della prova nazionale prevista per gli esami conclusivi della scuola secondaria di primo grado, gli strumenti dispensativi o compensativi verrebbero ammessi soltanto per gli alunni che presentino disturbi educativi speciali, e non invece per quelli stranieri.
Si risponde assicurando che, allo stesso modo in cui spetta al Consiglio di classe predisporre misure dispensative o compensative nel piano didattico personalizzato degli studenti che siano riconosciuti gravati da BES, l’ordinamento scolastico autorizza il medesimo Consiglio di classe a predisporre un piano didattico personalizzato anche quando un alunno straniero presenti profili che richiedano l’applicazione di misure compensative o dispensative.
La fonte di tale assicurazione può essere individuata nella più che abbondante letteratura ministeriale del settore dell’inclusione educativa, in particolare, nella Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013. Nel paragrafo che questa apprezzabile Circolare dedica all’Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, sono richiamati alcuni passaggi della fondamentale Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 , nella quale si legge: Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Ed ancora, dopo un periodo che si omette: Per questi alunni e, in particolare, per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio, per alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, per coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adattare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio: la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.) con le stesse modalità sopra indicate. E subito dopo, la predetta circolare aggiunge: In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

