Criteri di scelta per l’assegnazione del bonus premiale
È legittimo che il DS assegni il bonus ai collaboratori più stretti, già assegnatari di compenso FIS?
Abstract
L’insegnante che ritenga d’essere stato illegittimamente escluso dal bonus premiale può impugnare l’esclusione per due ragioni: in primis, per dimostrata illegittimità dei criteri di scelta, individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti; in secondo luogo, per la presunta, irregolare applicazione dei predetti criteri delle scelte dei beneficiari del bonus premiale, effettuate dal Dirigente scolastico.
Più che d’un quesito, ci si accinge a scrivere dello stato di deludente rassegnazione, che sembra abbia prevalso nell’animo d’una insegnante, il cui nome non è stato incluso dal Dirigente scolastico nella lista dei premiabili. Evidentemente la delusa insegnante si riferisce alla disposizione, contenuta nel comma 127 della legge n. 107, del 13 luglio 2015, la quale prevede che, allo scopo di valorizzare il merito degli insegnanti, il dirigente scolastico può assegnare annualmente al personale docente una somma del fondo nazionale di 200 milioni di euro, che il precedente comma 126 dello stesso articolo dispone che il Miur ripartisca, anno dopo anno, alle scuole, in proporzione alla dotazione organica dei docenti, alla complessità della scuole e della loro eventuale inclusione in aree a rischio.
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Vero è che nella richiesta rivolta a questa Rivista, l’insegnante non ha offerto elementi che possano essere sufficienti a fare esprimere all’autore di questa risposta una valutazione sulla sottintesa censurabilità della propria esclusione dall’elenco dei colleghi premiati con il famoso bonus, perché la docente si è limitata ad ipotizzare che, con le sue scelte, il Dirigente scolastico avrebbe premiato tutte quelle figure che gli mandano avanti l’istituto quando lui non c’è; ipotesi, questa, che la docente ha formulato dopo essersi sentita rispondere dallo stesso Dirigente che, con le scelte operate per individuare i destinatari del bonus premiale, egli avrebbe voluto valorizzare: “chi ho intorno e posso vedere come lavora”.
Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato ad individuare criteri che circoscrivano con chiara puntualizzazione la discrezionalità delle scelte del Dirigente
Alle ragioni sopra riportate ci si aspettava che l’insegnante avesse ritenuto utile aggiungere almeno un qualche breve cenno sulla tipologia dei criteri generali, in base ai quali il Dirigente ha operato le sue scelte premiali; ci si riferisce ai criteri che il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato ad individuare, secondo quel che si legge nel dal citato comma 127, criteri che devono circoscrivere con chiara puntualizzazione la discrezionalità delle scelte del Dirigente, la cui eventuale violazione può costituire causa di censurabilità dell’ avvenuta individuazione degli insegnanti da premiare.
Con ciò si vuol dire che l’insegnante che si senta leso dalla sua mancata inclusione nell’elenco dei beneficiari del bonus premiale ha interesse a valutare, in primo luogo, la legittimità della deliberazione adottata dal Comitato per la valutazione dei docenti. È una via, questa, abbastanza impervia, in quanto le disposizioni legislative sopra citate assegnano un’amplissima sfera di valutazione al predetto Comitato. Se ne deve dedurre che l’individuazione dei criteri, operata dal Comitato, potrà essere censurata dal Giudice del lavoro soltanto per ragioni che possano ricondursi alle varie forme che siano ritenute affette da manifesta irragionevolezza, oltre che per violazioni dei principi generali scritti in Costituzione. Sarebbe, quindi, censurabile davanti al Giudice la deliberazione del Comitato che desse priorità a criteri discriminanti per sesso, per appartenenza sindacale, politica o per provenienza etnica.
Sarebbe censurabile davanti al Giudice la deliberazione del Comitato che desse priorità a criteri discriminanti per sesso, per appartenenza sindacale, politica o per provenienza etnica
In secondo luogo, è interesse dell’insegnante verificare che le scelte fatte dal Dirigente non contraddicano i criteri di individuazione, determinati dal Comitato.
L’insegnante di cui si scrive, infine, sembra che censuri la scelta di premiare con il bonus gli insegnanti più vicini operosamente alla funzione del dirigente – i suoi più prossimi collaboratori – perché la docente riterrebbe incompatibile la percezione del bonus premiale con l’assegnazione agli stessi insegnanti degli ulteriori compensi, che il Consiglio di istituto farebbe assegnar loro a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. Un’incompatibilità del genere, pur essendo eticamente più che condivisibile, non sembra che possa trovar giustificazione nella vigente normativa scolastica.

