• venerdì , 29 Marzo 2024

Delle sanzioni disciplinari

il dirigente scolastico davanti al giudice del lavoro

di Francesco G. Nuzzaci

1-Tra le tante variegate incombenze – oltre alle innumerevoli quotidiane molestie burocratiche – della più rognosa e peggio pagata la dirigenza pubblica, vi è quella che la pretenderebbe armata di codici e pandette allorquando – ed è un’evenienza sempre più frequente – è chiamata, ai sensi dell’art. 417-bis C.P.C., a stilare la memoria di costituzione in giudizio e a rappresentare e difendere l’Amministrazione davanti al magistrato del lavoro, sia pure nei soli procedimenti in primo grado, qualora non intenda direttamente provvedervi l’Avvocatura distrettuale dello Stato, e senza la possibilità di farsi sostituire e/o affiancare da un professionista del libero foro, che tra l’altro dovrebbe pagare di tasca propria!
Per completezza devesi poi considerare l’ipotesi dell’art. 4, comma 3, della legge 205 del 2000, secondo cui il dirigente scolastico – proprio perché in possesso di qualifica dirigenziale, non necessaria nella prima fattispecie, perché l’afferente norma si riferisce, genericamente, al funzionario – può essere delegato dal direttore generale dell’USR a rappresentare e difendere l’Amministrazione davanti al TAR in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, ex legge 214/90 e s.m.i.
Parimenti, sempre dal direttore generale dell’USR può vedersi attribuito il potere di conciliare e di transigere davanti alla Direzione provinciale del lavoro nell’espletamento del tentativo di conciliazione, ora riportato alla sua facoltatività dall’art. 31 della legge 182/10.
2- Gli ambiti interessati dal riferito art. 417-bis C.P.C. sono molteplici, coincidendo praticamente, con l’esercizio delle funzioni organizzatorie e gestorie commesse al dirigente scolastico operante con i poteri del privato datore di lavoro: conferimento di supplenze, attribuzione di incarichi, assegnazione del personale alle sedi, ai plessi o alle classi…e irrogazioni di sanzioni disciplinari qualificate non gravi, ossia comportanti la sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni, ai sensi dell’art. 55-bis del D.LGS. 165/01.

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