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Psicologo in classe: quando si configura la violenza privata

Scuola e Amministrazione torna a commentare la sentenza della Corte di Cassazione n.40291 del 5 settembre 2017di Fabio Scrimitore

 

Abstract

Lo psicologo può essere presente in aula, anche senza il consenso dei genitori, soltanto quale consulente dell’insegnante di classe e, soprattutto, senza che esplichi funzioni che influiscano sulla valutazione degli alunni

Come folgore in una notte d’incipiente autunno, l’incerta serenità delle presidenze scolastiche sembra essere stata turbata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che, dal 5 settembre scorso, giace, distinta dal suo numero d’ordine 40291, nella cancelleria della V sezione. Sulle pagine dei giornali d’interesse scolastico ne è comparsa la prima eco con titoli potenzialmente allarmanti: Psicologa in classe senza consenso dei genitori? E’ violenza privata. Lo psicologo in aula, senza il consenso, è violenza privata. Senza consenso informato, è violenza privata.   Violenza privata – Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori.

La mission della rivista, come è auspicabile che sia riconosciuto dai suoi lettori, è da sempre rivolta ad aiutare alla comprensione delle motivazioni delle sentenze in materia scolastica, liberandole  dalle difficoltà interpretative generate, talvolta,  dalle rigorose e, in qualche caso, proto-ermetiche forme narrative, proprie della letteratura giudiziaria. Tale intenzione redazionale  porta a tentare di ridurre, se non proprio ad eliminare, lo sconcerto che i titoli giornalistici su riportati potrebbero aver procurato nei Dirigenti scolastici.

 

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Non è violenza privata se lo psicologo ricopre solo il ruolo di consulente della maestra, per suggerire indirizzi didattici, non involgendo in alcun modo i comportamenti degli alunni. In tal caso non serve il consenso dei genitori

 

Invero, si può ben dire che una frettolosa lettura degli articoli di cronaca, che esplicitano i predetti titoli giornalistici, qualche legittima preoccupazione può  generare nelle persone di scuola; per ammettere questa possibilità, basterà riflettere sul potenziale ansiogeno insito nell’espressione “violenza privata”, quando venga applicata alla funzione del Dirigente scolastico. Non vi è dubbio che quelle due parole inquietano le aule e gli uffici dirigenziali delle scuole, dal momento che costituiscono la dura rubrica d’un articolo del codice penale, il 610, che commina la reclusione fino a quattro anni a chiunque, con violenza, costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Quel che potrà aver suscitato, e che potrà ancora suscitare, il preoccupato interesse dei Dirigenti scolastici potrà essere stata l’associazione, apparentemente molto ardita, se non proprio inverosimile, che la Cassazione ha fatto nella sentenza n. 40291 fra la presenza in classe dello psicologo, proposta dall’insegnante ed autorizzata dal Dirigente, ed il significato che la comunità dei parlanti assegna ordinariamente  al termine violenza.

Non si incorrerà in errore di giudizio se si affermerà che qualche Dirigente scolastico abbia persino pensato che l’estensore della bozza del testo della sentenza citata sia incorso in qualche lapsus mentis, se non proprio in un più scusabile lapsus calami, che avrà potuto innescare un’improvvida sequenza di atti, sfociati poi nel testo finale,  facendo pensare, in tal modo, che i Giudici di legittimità abbiano  fondatamente affermato che la presenza dello psicologo in aula, quando non sia stata preventivamente autorizzata dai genitori, costituisce violenza.

Si suppone tutto ciò perché, se ci si riferisce al significato che la generalità dei vocabolari della lingua italiana associa a quel significante, non si resterà molto convinti della bontà della conclusione cui sono giunti i Giudici della Corte Suprema.

Infatti, il notissimo vocabolario Devoto-Oli assegna alla parola violenza le definizioni di: forza  impetuosa  e incontrollata; azione volontaria, esercitata da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà.

Una delle meno lontane edizioni del Rusconi associa alla medesima parola violenza l’espressione manifestazione di forza, impeto, furore.

Si configura il reato di reato di violenza privata nel caso in cui “l’oggetto dell’osservazione dello psicologo fossero proprio i comportamenti degli alunni e, ancor di più, i comportamenti degli alunni ritenuti portatori di problematiche”

 

Lo stesso Devoto-Oli, però, riporta una seconda accezione di quel termine, cui, peraltro, aggrega l’aggettivo privata, che ha tratto pedissequamente dal citato art. 610 del codice penale, definendo come violenza privata l’azione che consiste nel costringere altri a fare, tollerare, commettere qualcosa”.

Non si potrà, perciò, non notare, a tal riguardo, che il Devoto-Oli ha voluto sapientemente recepire per intero l’espressione che i redattori dell’art. 610 del codice penale hanno utilizzato per definire il reato di violenza privata, conferendo, in tal modo, piena correttezza grammaticale, anche nell’uso quotidiano delle relazioni linguistiche,  al nuovo significato della parola violenza, spogliandola della vis compulsiva, cioè, della qualificazione di  forza, impeto, furore, che costituiscono i significati originari del termine violenza, e che la lingua italiana ha tratto dal termine latino vis, al quale gli studenti liceali associano ancora l’idea della forza vitale, dell’energia.

Operando in tal modo, gli autori di quel rinomato vocabolario hanno risolto il problema della dissonanza cognitiva che forse avrà inquietato l’animo di almeno venticinque Dirigenti scolastici, i quali dovranno ammettere che, nella lingua italiana, violenza è anche quella funzione umana, in qualunque modo esplicata, che induca una persona ad agire contro la sua volontà.

Il problema in esame allora si trasferisce su un altro piano, ponendosi sul quale il commentatore della sentenza su citata dovrà verificare se la presenza dello psicologo in aula, non assentita dai genitori, rientri fra le azioni che costringerebbero gli alunni a tollerare qualcosa.

Con eleganza di stile, il Magistrato che ha redatto il testo della citata sentenza ha dimostrato che non si può affermare aprioristicamente che, in tutti i casi in cui un Dirigente scolastico malaccortamente accolga la richiesta dell’insegnante di ammettere la presenza in aula dello psicologo della scuola, senza che ne abbiano dato il consenso i genitori interessati,  si realizzerà l’ipotesi di reato prevista dall’art. 610 del codice penale.

Ci sarà almeno un’ipotesi in cui, in un contesto del genere appena indicato, non potrà essere riscontrata la fattispecie del reato di violenza privata. Ciò avverrà – scrive testualmente il Magistrato della Cassazione – nella ipotesi “In cui lo psicologo avrebbe avuto il ruolo di consulente della maestra, per suggerire indirizzi didattici, non involgendo, quindi, in alcun modo, i comportamenti degli alunni”. In tal caso – continua il Magistrato relatore –, si potrebbe escludere che l’attività di osservazione potesse interferire nella sfera personale degli alunni e quindi necessitare del preventivo consenso dei genitori”.

Sussisterà, invece, la preoccupante ipotesi del reato di violenza privata nel caso in cui “l’oggetto dell’osservazione dello psicologo fossero proprio i comportamenti degli alunni e, ancor di più, i comportamenti degli alunni ritenuti portatori di problematiche”.

L’osservazione della condotta degli alunni o, ancor peggio, di singoli alunni, che sia finalizzata alla valutazione degli stessi alunni, senza il preventivo consenso dei genitori, costituisce violenza privata perché invaderebbe la sfera personale degli stessi allievi

 

Il punto focale che consentirà di discriminare serenamente le due alterne situazioni appena delineate è la funzione valutativa dei comportamenti degli alunni della classe, che compete esclusivamente agli insegnanti ed al Dirigente scolastico, con esclusione di qualunque altro operatore scolastico.

E’ vietato che lo psicologo della scuola esplichi la sua funzione in aula, senza il consenso dei genitori, per trarre elementi che siano diretti, poi, a valutare gli alunni sotto il profilo comportamentale. A giudizio della Suprema Corte, l’osservazione della condotta degli alunni o, ancor peggio, di singoli alunni, che sia finalizzata alla valutazione degli stessi alunni, senza il preventivo consenso dei genitori, costituisce violenza privata perché invaderebbe la sfera personale degli stessi allievi.

Con magistrale accortezza i Magistrati romani non hanno asserito che il Dirigente scolastico, che ha autorizzato lo psicologo ad osservare gli alunni in aula, ha commesso il reato di violenza privata. Tenendo conto che il loro è un giudizio di legittimità, e non di merito, i Magistrati della Corte hanno constatato che la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), era basata su dati di fatto incompleti perché, nel corso dell’istruttoria del giudizio di merito, non erano stati acquisiti elementi sufficienti per stabilire la natura e lo scopo che il Dirigente aveva assegnato all’osservazione dello psicologo in aula. Con ciò facendo intendere al commentatore della sentenza che il Dirigente sarebbe stato meritevole di assoluzione soltanto se fosse stato dimostrato, nel processo, che egli si era limitato ad autorizzare la presenza dello psicologo in aula, per due ore settimanali, soltanto allo scopo di far da mero consulente della maestra, sì da suggerirle opportuni indirizzi didattici, senza però che i suggerimenti stessi potessero influire sulla valutazione dello stile delle relazioni d’aula e dei comportamenti tenuti dai singoli alunni.

Nel caso di specie, il DS sarebbe stato meritevole di assoluzione soltanto se fosse stato dimostrato, nel processo, che egli si era limitato ad autorizzare la presenza dello psicologo in aula, soltanto allo scopo di far da mero consulente della maestra

 

Coerentemente con tali considerazioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza e ha restituito gli atti al Tribunale territorialmente competente affinché il G.U P. riconsideri  la posizione degli indagati ai fini di un eventuale rinvio a giudizio.

Si spera di aver, così, dato un discreto ma corroborante contributo alla serenità dei citati venticinque Dirigenti scolastici lettori della rivista.

 

Fonti normative

 

Sentenza della Corte di Cassazione n.40291 del 5 settembre 2017

Art. 610 del Codice penale

 

 

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