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Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori

Come proteggere gli insegnanti dalle recriminazioni delle famiglie?            Abstract     Cronaca di quanto accaduto sull’uscio dell’aula d’una quinta classe di scuola primaria, poco prima dell’inizio delle attività didattiche del giorno.  

Con il passo spedito, simile a quello che le persone anziane sono obbligate a tenere quando la fisiologia renale lo impone, una signora, che si sarebbe poi rivelata nonna di un alunno di quinta classe, transitò davanti al collaboratore scolastico, intento a controllare l’ingresso dell’edificio e, in particolare, il corridoio di accesso alle aule.

Nessun significato la signora aveva attribuito a quanto era scritto sul cartello apposto all’esterno della scuola, e che vietava l’accesso al pubblico. Il motivo che l’aveva spinta a ignorare il divieto non era quello di accompagnare il nipote in classe, bensì quello di chi è deciso a togliersi qualche scomodo sassolino dalla scarpa. Infatti, raggiunta l’aula del nipotino, si parò davanti all’insegnante prevalente della classe, non con lo stile delle persone che considerano ancora apprezzabili gli insegnamenti di Monsignor Della Casa, ma con un atteggiamento simile a quello della valligiana che, in tempi remoti, contestava al banconista del mercato del paesello la deludente qualità della bresaola che aveva appena comprato.

 

Agitando davanti agli occhi della sorpresissima maestra il variopinto diario del nipotino, la donna si proclamò stanca di dovervi leggere, quasi quotidianamente, messaggi di inclemente deplorazione per lo scarso impegno da lui profuso nello svolgimento  dei compiti assegnati per casa.

A dimostrazione della presunta fondatezza della sua rimostranza, la nonna lesse ad alta voce alcuni dei messaggi scritti dalla maestra sul diario del nipote: “Mario non ha svolto il compito di analisi grammaticale”; “Mario non ha sviluppato le due espressioni di aritmetica che sono state assegnate ieri alla classe”; “Mario non ha mandato a memoria neppure gli otto semplicissimi versi della poesia ‘L’ulivo benedetto’ di Giovanni Pascoli”; “Suo figlio non studia affatto a casa”. E ancora: “Mario si distrae molto durante le ore di lezione”; “Mario disturba in classe”. L’ultima comunicazione letta dalla indignata nonna fu: “I genitori di Mario non sono venuti a parlare con l’équipe didattica nel pomeriggio riservato all’incontro scuola-famiglia”.

La filippica della signora si concluse con l’affermazione che quelle comunicazioni della scuola rivelavano non soltanto una sorta di inammissibile pregiudizio che l’insegnante avrebbe nutrito nei confronti del ragazzino, ma sembravano anche nascondere un’implicita accusa di disinteresse educativo da parte della famiglia.

 

Con la fretta che le era imposta dall’obbligo di dedicarsi all’organizzazione della prima ora di lezione nella classe, la maestra cercò di rassicurare l’indignata nonna, garantendole serenamente che le  sue preoccupazioni erano assolutamente infondate, così come era assurdo pensare che la serenità e l’obiettività della valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni potessero essere in qualche modo alterate da inammissibili pregiudizi dell’insegnante. La maestra tentò di rassicurare ulteriormente la nonna del suo alunno, informandola che gli studi accademici consentono ai maestri di premunirsi contro la possibilità di incorrere in pregiudizi del genere di quello da lei denunciato. Le pagine dei testi universitari, infatti, ricordano ai futuri maestri che l’insegnante può incorrere involontariamente nell’effetto alone quando, nell’atto di assegnare il voto ad un compito o ad una interrogazione dell’alunno, che la natura abbia dotato d’un’istintiva carica di simpatia, considera semplici distrazioni gli errori commessi, anziché, come sarebbe più giusto, la conseguenza di uno scarso impegno nello studio e, pertanto, assegna qualche immeritato decimo di voto in più. L’esperienza insegna che non può escludersi, almeno in teoria,  che nelle aule si possa verificare anche una situazione inversa quando l’insegnante si fa istintivamente suggestionare da una forma di empatia negativa, sottraendo qualche decimo di voto all’alunno che, in passato, abbia dato prova di insufficiente impegno.

 

Le rassicurazioni dell’insegnante furono accolte dall’eccitata nonna con modi assolutamente sconvenienti. Con un tono di voce da mercatino rionale, e sempre meno incurante degli sguardi che le rivolgevano gli allibiti alunni della classe, la donna espresse una sorta di diffida all’insegnante, dichiarando che avrebbe trasferito il nipotino da quella scuola se lei avesse continuato a riportare sul diario note negative sulle attitudini personali del fanciullo e sullo stile educativo della famiglia.

Soltanto la presenza del dirigente scolastico, prontamente intervenuto in soccorso della docente, riuscì a riportare ordine nell’aula.

 

Si risponde ora alla argomentata riflessione che il predetto dirigente ha rivolto alla rivista, per riceverne un parere circa le iniziative che la scuola potrebbe adottare per tutelare la serenità degli insegnanti, che hanno  la sempre più ricorrente disavventura di imbattersi in nonne dallo stile non proprio adeguato all’atmosfera educativa d’una scuola pubblica.

Si può rispondere alla richiesta ripensando, insieme con tanti altri dirigenti, a quanto sia stato poco incisivo l’effetto che il Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia ha avuto sulla qualità delle relazioni che dovrebbero intercorrere fra gli insegnanti e i familiari degli alunni.

 

Nel novembre del 2007, l’allora ministro Giuseppe Fioroni volle integrare lo Statuto delle studentesse e degli studenti, che il suo predecessore Luigi Berlinguer aveva fatto nascere nel 1998, demolendo l’antico, austero impianto gentiliano della scuola secondaria italiana. L’ex sindaco di Viterbo ritenne che soltanto la scuola secondaria dovesse aprirsi ad una nuova forma di collaborazione costruttiva con le famiglie, che, si sperava, avrebbe potuto instaurare il clima propizio per migliorare gli apprendimenti degli studenti.

Come è noto, in questa limitata prospettiva, Fioroni aggiunse al 5°comma dell’originario Statuto del 1998 puntuali proposizioni normative, le quali prevedevano che ogni scuola secondaria avrebbe dovuto integrare il proprio Regolamento di istituto redigendo il Patto di corresponsabilità educativa, nel quale sarebbero stati definiti, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri che scuola, studenti e famiglie avrebbero  sottoscritto all’atto dell’iscrizione alla scuola.

 

Le cronache giornalistiche testimoniano come l’iniziativa del ministro Fioroni non abbia corrisposto appieno alle aspettative del suo autore. Tanto potrà essere avvenuto  probabilmente per la tendenza, sempre più frequente, di molti genitori, sparsi nelle venti regioni italiane, di considerare le disposizioni dell’ordinamento dello Stato più delle gride manzoniane che vere e proprie norme giuridiche.

Tanto, però, non ha fatto desistere la ministra Valeria Fedeli dall’approfittare di una particolare occasione, la ricorrenza del decimo anniversario della istituzione del Patto di corresponsabilità educativa – il 21 novembre  2017 – per dare avvio all’iter di revisione del predetto Patto, che si sarebbe dovuto concludere con la sua estensione generalizzata alle scuole primarie.

 

La caduta del Governo del tempo non ha prodotto l’atteso esito, sicché è rimasta preclusa ai Consigli di istituto delle scuole primarie la possibilità di proporre ai genitori la pur doverosa sottoscrizione del documento.

Si ritiene, tuttavia, che ai dirigenti resti ancora la possibilità di organizzare degli incontri fra genitori e insegnanti, nel corso dei quali si possano fissare concordemente dei paletti comportamentali che definiscano i confini che l’ordinamento generale dello Stato, insieme con quello scolastico, pone per distinguere le naturali funzioni educative, che sono proprie dei genitori, dalle funzioni co-educativo-didattiche assegnate agli insegnanti delle scuole del primo ciclo

 

Suggerisce questa modalità di cooperazione educativa la convinzione, espressa da pedagogisti e psicologi di conclamata autorevolezza nel corso degli incontri seminariali organizzati nelle scuole, in attuazione del Piano Nazionale di formazione in itinere – fra tali autorevoli personaggi si può citare, a titolo meramente emblematico, il filosofo-sociologo Umberto Galimberti –, secondo cui l’elezione della componente genitoriale nei Consigli di classe, oltre che nei Consigli di istituto, voluta dal noto decreto delegato n. 416/1974, non avrebbe sortito gli effetti desiderati per quel che concerne la qualità delle relazioni scuola-famiglia.

Non sembra, in particolare, che la presenza dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali della scuola primaria abbia contribuito più di tanto a far sentire empaticamente solidali docenti e famiglie nella valutazione della qualità dei delicati processi di insegnamento-apprendimento; per averne conferma, basta pensare alla frequenza delle censure d’indole educativo-didattica che gli insegnanti subiscono non raramente come singolare superamento dei limiti di cordialità che, da tempo immemorabile, caratterizzano la scuola

 

Non apparirà fuor di luogo ipotizzare che gli episodi di disarmonia nei rapporti scuola-famiglia possano essere ascritti al fatto che nel background culturale di marginali frange di giovani mamme e papà non sempre trovano spazio adeguato i principi fondamentali della pedagogia e, in particolare, la conoscenza della differenza esistente tra la funzione educativa della famiglia e la diversa funzione didattica della scuola. Questa situazione suggerisce talvolta, a genitori culturalmente distanti dal mondo della scuola attiva, di sovrapporre il loro giudizio di responsabili del comportamento dei propri figli alla valutazione che i Consigli di classe hanno l’obbligo di esprimere sul livello degli apprendimenti conseguiti dagli alunni.

 

Vero è che non sempre si può tracciare una linea  di netta separazione fra la funzione educativa dei genitori e quella educativo-didattica della scuola; lo dimostra la dura censura che la nonna, citata nella parte iniziale di questa riflessione, ha rivolto all’insegnante del nipotino, contestandole la correttezza della serie di note da lei scritte sul diario dell’alunno: “Mario non studia”; “Mario non si applica nello svolgimento dei compiti a casa”; “Mario è distratto”; “Mario è svogliato”, ecc.

 

“Contrariamente a quel che ha scritto sul diario di mio nipote la sua maestra, non è vero che Mario non studi a casa il pomeriggio”, aveva affermato la nonna, sostenendo le ragioni della sua veemente  protesta; “così come non è vero che Marco è svogliato – aveva rincarato con decisione la signora –. Agli insegnanti non può essere consentito di esprimere giudizi sul carattere degli alunni, né  sulle loro abitudini domestiche; a loro spetta soltanto il compito di valutare se, ed in quale misura, i loro allievi acquisiscono le conoscenze e le abilità che sono previste dalla programmazione didattica. Quando voi scrivete ai genitori, sostenendo che il loro figlio è svogliato, vi si potrebbe rispondere che la voglia di studiare non dipende soltanto dalle inclinazioni personali, ma può anche essere conseguenza diretta dell’insufficiente interesse verso la materia da studiare, che l’insegnante può non aver suscitato nel suo alunno.

Il genitore – aveva aggiunto la nonna a titolo di corollario – si attende che l’insegnante gli proponga delle iniziative concrete, precise, che possano rivelarsi idonee a motivare lo studente, perché mamma e papà non saprebbero proprio che pesci prendere per generare nel figlio l’interesse allo studio della matematica, per esempio, se loro stessi non fossero acculturati adeguatamente in tale disciplina. A meno che – aggiunse provocatoriamente la nonna – le predette note, scritte sul diario, non contenessero l’invito implicito a mandare il non motivato alunno a lezione privata”.

 

La categoricità delle ferme convinzioni in materia di didattica spicciola, possedute dalla nonna, suggerì al dirigente scolastico di assumere lo stesso stile conciliante che Lev Tolstoj assegnò alla delicatissima Anna Karenina, nel tentativo di indurre l’indignata cognata Dolly a perdonare al libertino marito Stiva, le sue irredimibili scappatelle sentimentali.

Sapeva bene, infatti, il dirigente, quale arduo compito si prospetti oggi all’insegnante che pretenda di far mutare convinzione ad un genitore, improvvisato pedagogista per sopravvenute necessità familiari.

 

La ricchezza dell’esperienza maturata dal dirigente nelle scuole del primo ciclo nell’ultimo decennio gli aveva fatto tornare in mente il faticoso impegno che una volta aveva dovuto profondere, nel tentativo di far cambiare giudizio ad un eburneo papà che, proclamando il suo oggettivo talento nell’argomentazione logica, derivatogli dalla eletta professione di presidente di sezione di tribunale penale, aveva accusato l’insegnante della figlioletta di averla fatta tornare in lacrime a casa.

Le tenerissime lacrime della piccola allieva sarebbero state provocate non da dure parole o da preoccupanti giudizi di merito, ma da una sorta di schiaffetto sotto il mento, che la docente avrebbe dato all’alunna all’uscita dalla scuola, quando la classe sostava in prossimità del portoncino d’ingresso, in attesa dell’arrivo dei genitori.

 

Invano l’insegnante aveva cercato di convincere l’indignato papà-magistrato che era impossibile che le lacrime della piccola fossero state procurate dal presunto schiaffo sotto il  mento, perché è inverosimile che si possa assestare uno schiaffo a chicchessia sotto la gola; il classico schiaffo, come insegnano le cronache dei duelli settecenteschi fra gentiluomini, può colpire la guancia, non certo la gola.

 

La versione dell’insegnante era un’altra: la docente si era avvicinata alla piccola perché l’aveva vista piangere mentre era in fila con le amichette della classe, in attesa dei genitori; quindi le aveva chiesto: “Perché piangi, Piera? Cos’è successo?”, accompagnando le parole con l’affettuosissimo gesto della mano, con il quale le mamme, da sempre, cercano di consolare i bambini quando li vedono afflitti.

 

Purtroppo, però, la verosimiglianza della descrizione dell’insegnante sulle presumibili cause del pianto della figlia, pur ribadita più volte, non aveva scalfito minimamente la granitica certezza del papà-giudice, il quale aveva concluso asserendo che l’abilità nell’argomentazione logica, che egli aveva acquisito esercitando quotidianamente la sua funzione di comparatore di opposte versioni di fatti, gli aveva dato la certezza che le lacrime della figliola erano da imputare all’insegnante.

 

Forte della sua collaudata esperienza, che gli suggeriva di diffidare delle valutazioni dei genitori difformi da quelle degli insegnanti, il dirigente scolastico pensò che lo stratagemma più utile, affinché si potesse concludere serenamente il difficile colloquio con la nonna dell’alunno, potesse essere quello che Ulisse adottò per sottrarsi all’incantesimo che aveva consentito a Circe di dare ai  compagni di Odisseo forme suine: il dirigente mangiò la foglia, facendo presumere alla sua sgradevole interlocutrice d’essersi quasi convinto delle sue buone ragioni censorie, a tal punto da prometterle che avrebbe suggerito all’insegnante di  non riportare più sul diario del piccolo alunno proposizioni men che confortanti.

 

A questa assicurazione, il dirigente aggiunse una specie di esortazione al rispetto del divieto di accesso nei locali scolastici a persone che non fossero docenti, discenti o dipendenti scolastici.

Il genitore o il nonno, che violasse tale divieto, avvicinandosi all’aula durante le lezioni e pretendendo di parlare con un insegnante, incorrerebbe nel reato di interruzione di pubblico servizio. Lo prevede l’art. 340 del codice penale, che così  recita:

 

“Chiunque fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [330, 331, 431, 432, 433][1] cagiona una interruzione o turba la regolarità[2] di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno”.

 

Perché anche gli insegnanti ed il personale non docente ne avessero piena consapevolezza, il Dirigente fece trascrivere il citato art. 340 sullo stesso cartello che vietava l’accesso ai corridoi ed alle aule a persone diverse dai dipendenti scolastici.

 

 

Riferimenti normativi

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416

Codice penale, art. 340

 

 

 

 

[1] https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art340.html#nota_11221

[2] https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-ii/art340.html#nota_11222

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