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Quando il docente interroga “per rappresaglia”

È lecito che l’insegnante di fisica assegni un “tre” allo studente che si rifiuta di rispondere ad un’interrogazione non programmata?AbstractScuola e Amministrazione torna, dopo poco tempo, a parlare dell’intervento delle famiglie nella sfera didattica. L’autore del quesito questa volta è, fatto inusuale per la rivista, un genitore, il cui figlio ha ricevuto un giudizio negativo in una materia in cui solitamente è vicino all’eccellenza. Alla base del brutto voto, la decisione dell’insegnante, non condivisa dall’alunno né dal padre, di rompere la tradizione delle interrogazioni programmate e chiamare gli studenti alla lavagna, perché un gruppo di essi era disattento durante la lezione.

Con il cadenzato incedere che caratterizza i professionisti delle scienze ingegneristiche, il padre d’uno studente che sta per concludere il corso di studi del liceo scientifico delle scienze applicate, si era rivolto al dirigente scolastico per ottenerne convincenti chiarimenti in merito all’assegnazione del voto di tre decimi, che il figlio aveva riportato il giorno precedente, in fisica.

Mio figlio è da otto e da nove. Com’è stato possibile che il suo professore ieri abbia potuto dargli il votaccio di tre?”

Verosimilmente la risposta del dirigente scolastico non sarà stata molto convincente. Ne è derivato il quesito al quale si risponde, premettendo alla risposta qualche informazione, che consenta ai lettori di percepire approssimativamente il contesto dal quale è nato il quesito.

L’ora della lezione di fisica aveva avuto un sereno avvio, ma non un altrettanto sereno svolgimento.

Gli studenti delle prime tre righe di banchi dell’aula stavano seguendo la difficile lezione di elettrologia con sufficiente attenzione, mentre una parte dei compagni, quella seduta  nei posti-alunno più lontani dalla cattedra, si distraeva senza molto ritegno: alcuni studenti parlottavano fra di loro, altri sembrava armeggiassero con qualche riservatissimo device sotto il vano del banco, altri ancora – lo si sarebbe accertato a posteriori – sembravano impegnati nella discreta lettura, o nella ripetizione, di testi della materia prevista per l’ora successiva. Era maturato il momento in cui l’eco delle voci degli studenti disattenti aveva superato per intensità i decibel delle parole del professore, manifestando una progressività crescente, sino all’atto in cui il professore non ce l’ha fatta più a restar sereno: ha interrotto l’impegnativa dimostrazione dell’effetto di campo magnetico che si genera in un circuito, quando le sue spire vengono percorse da corrente elettrica stazionaria e, per impegnare proficuamente la restante parte dell’ora di lezione, aveva deciso di tener desta l’attenzione di tutta la classe, interrogandone formalmente i componenti, senza far distinzione alcuna fra coloro che erano stati diligentemente attenti alla sua spiegazione ed i compagni disattenti.

L’improvviso cambio di programma didattico del professore di fisica non poteva non generare più di qualche inquietudine nella classe, dal momento che in quel Liceo, dall’inizio dell’anno scolastico, vigeva una sorta di patto formativo non scritto, che impegnava il docente a far precedere le interrogazioni ad una sorta di preavviso di almeno un giorno.

Il papà-ingegnere aveva giudicato del tutto incongruente la decisione del professore, di valutare con il voto di tre decimi un’interrogazione non fatta

Dal suo canto, il figlio dell’autore del quesito aveva pensato bene di esprimere la sua sorpresa-indignazione sottraendosi platealmente all’interrogazione, lasciando motu proprio l’aula non appena il docente lo aveva invitato a farsi interrogare, restando in piedi davanti alla cattedra insieme con altri tre compagni.

Dopo questa rappresentazione dei fatti, il padre dello studente ha chiesto alla Rivista se l’assegnazione del voto di tre decimi in fisica potesse ritenersi legittima. Il testo del quesito fa emergere il parere che lo stesso genitore ha pensato di esprimere al riguardo, censurando, in primis, la decisione del professore di interrogare, del tutto inavvertitamente, l’intera la classe. Bene avrebbe fatto il docente, secondo il genitore, se avesse chiamato dinnanzi alla cattedra, per interrogarli, soltanto gli studenti che non erano stati attenti durante la sua lezione; incomprensibile, invece, se non proprio inverosimilmente vendicativa, sarebbe stata la decisione del docente di fisica di interrogare anche gli alunni che stavano seguendo con molta attenzione la sua dimostrazione di elettrologia.

In secondo luogo, il papà-ingegnere aveva giudicato del tutto incongruente la decisione del professore, di valutare con il voto di tre decimi un’interrogazione non fatta. Non è affatto comprensibile – aveva sottolineato il genitore – che quel voto di tre decimi debba far media con il voto di otto decimi, con il quale lo stesso professore aveva valutato l’ultima interrogazione del figlio.

E’ con molta solidale reticenza che il redattore di questa rubrica affronta quesiti nei quali si vien chiamati ad esaminare lo stile professionale degli insegnanti; è la reticenza che coglie colui al quale si propone di valutare situazioni che è sempre estremamente difficile ricostruire in forme esattamente corrispondenti al contesto reale. Solo chi non è mai stato in una classe di giovanetti può pensare di poter dare un giudizio puntuale ed adeguatamente motivato su qualcuno dei tanti aspetti che si generano normalmente nelle dinamiche delle classi dei giovanetti, in una stagione sociale, quale è quella attuale, che vede affievolirsi con sempre maggiore evidenza il sistema delle regole condivise di vita sociale.

Soltanto chi si è dedicato professionalmente all’insegnamento sa quale impegno sia richiesto all’insegnante che, mentre cerca di trovar le parole più appropriate per  correlare proposizioni in un chiaro rapporto logico, deve notare studenti degli ultimi posti che disinvoltamente dialogano fra di loro, oppure sia costretto a vedere giovanetti che, gli occhi rivolto alla terra, paiono dedicarsi alla lettura di testi tutt’altro che afferenti alla lezione in corso. E se il primo richiamo all’attenzione non è quasi mai sufficiente a toglier serenità all’esposizione del docente, e forse, non limitano la compostezza dell’insegnante neppure il secondo, e il terzo cordiale appello alla diligenza, rivolto agli studenti inquieti, dovrà pur ammettersi che un ulteriore protrarsi delle inquietudini degli alunni può rischiare di generare la sensazione di impotenza anche nel più tranquillo e tollerante degli insegnanti.

La decisione di sottoporre ad interrogazione la classe non può essere considerata illegittima, perché non vi è norma di diritto scolastico che ponga dei limiti alle forme con le quali il docente intenda procedere alla verifica orale  degli apprendimenti scolastici degli alunni della classe

Le ragioni appena accennate non consentono di emettere alcun giudizio che possa suonar come discredito professionale nei riguardi dell’insegnante di fisica, che si è inquietato perché il disordine,  creato nell’aula da un gruppo di studenti poco incline a rispettar la dignità e la sacralità della lezione, gli ha sottratto la serenità necessaria per la chiarezza dell’esposizione delle implicazioni che si possono dedurre dalla legge di Lenz.

Non si può, peraltro, pensare che, con il suo quesito, il genitore-ingegnere abbia voluto vestire i panni del povero mugnaio di Potsdam, alla ricerca d’un giudice che gli rendesse giustizia contro l’abuso del re di Prussia, deciso ad abbatterne il mulino, la cui vista inquinava il panorama del real castello.

Si potrà convenire, però, che la decisione di sottoporre ad interrogazione la classe non può essere considerata illegittima, perché non vi è norma di diritto scolastico che ponga dei limiti alle forme con le quali il docente intenda procedere alla verifica orale  degli apprendimenti scolastici degli alunni della classe. L’unica indicazione che la letteratura ministeriale conosce nella materia è rappresentata da una storica circolare del 1° settembre del 1970, con la quale il Ministro Franco Maria Malfatti invitava, con estrema cordialità, il corpo docente, a non programmare interrogazioni per le ore del mattino successivo al dì di festa. È noto, però, che le circolari non rientrano nella teoria delle fonti di diritto, cioè, non sono norme giuridiche in senso proprio, ma rappresentano indicazioni dirette ad armonizzare l’applicazione di norme giuridiche da parte dei dipendenti d’una struttura gerarchica. Gli insegnanti, come è ben risaputo, quando svolgono funzioni di insegnamento in aula, agiscono con la garanzia della libertà di insegnamento, che la Costituzione garantisce loro anche davanti alla legge ordinaria.

Non sarà neppure difficile ammettere che l’iniziativa assunta dal docente, di  interrogare tutta la classe, dopo aver sospeso l’illustrazione della legge di Lenz, non poteva non venir percepita dagli studenti, e poi dalle loro famiglie, come una sorta di punizione e che, in quanto punizione, poteva anche prevedersi che il proposito di interrogare sarebbe stato considerato atto più che condivisibile, se fosse stato rivolto esclusivamente agli studenti che, con il loro comportamento irrispettoso dell’impegno posto dall’insegnante nella spiegazione della citata legge di fisica, avevano sottratto serenità al docente.

Nelle frasi memorabili riportate nel supplemento dello storico vocabolario Campanini-Carboni, si leggono le parole dell’Ars Poetica di Orazio: “Etiam bonus Homerus quandoque dormitat”. Se persino il buon Omero qualche volta dormicchia, anche una persona di stile, quale è il professore, può non essere apprezzata, specialmente, poi, quando le dinamiche interne dell’aula tendono superare i confini definiti nel Patto educativo di corresponsabilità.

In relazione al secondo dei rilievi espressi dal padre dello studente di cui si sta trattando, si può procedere constatando che, da tempo immemorabile, in poche scuole secondarie di secondo grado vi è la prassi che induce il professore ad assegnare un voto di profitto allo studente che rifiuti di farsi interrogare.

Gli insegnanti in aula agiscono con la garanzia della libertà di insegnamento, che la Costituzione garantisce loro anche davanti alla legge ordinaria

E’ una prassi, questa, che, ad una prima analisi di congruenza, può presentar profili di incerta legittimità. Il voto che l’insegnante assegna allo studente nulle diverse discipline del piano di studi, in realtà, esprime un giudizio sui risultati raggiunti da uno studente nello studio, in contrapposizione al diverso valore del voto in comportamento.

Orbene, l’atto con cui lo studente rifiuta di farsi interrogare sembra che attenga al comportamento più che al profitto, dal momento che, non andando davanti alla lavagna per l’interrogazione, lo studente non consente al professore di valutare quanto profitto il giovanetto avrà dallo studio della disciplina.

In non poche scuole, in verità, vi è la prassi che certifica il rifiuto dello studente di farsi interrogare con l’apposizione della lettera “i”, impreparato, nel registro personale del docente. È il Collegio dei docenti, poi, che nell’atto in cui delibera i criteri generali di valutazione del profitto e del comportamento, ai quali dovranno, poi, attenersi i consigli di classe negli scrutini intermedi ed in quelli finali, decide se, ed in quali entità, gli “impreparati”, dovranno incidere sul voto di comportamento, oppure su quello di profitto. Tanto ai sensi del 5° comma dell’art. 1 del Regolamento sulla valutazione, approvato con il Decreto legislativo n. 122 del 22 giugno 2009, che si riporta: “5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”.

 

Riferimenti normativi

D.lgs. 22 giugno 2009, n. 122

Miur, Patto educativo di corresponsabilità

 

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