• venerdì , 19 Aprile 2024

Rilascio di certificazioni per costituzione in giudizio di un docente: quali diritti/doveri per il DSGA?

Il valore delle certificazioni e delle autocertificazioni in un giudizio civile

Abstract

Il quesito, proposto da un insegnante di scuola primaria, riguarda il rilascio di attestazioni-certificati da parte della Segreteria della scuola di servizio.

L’autore del quesito è un insegnante di scuola primaria, che lo ha formulato nell’interesse d’un collega che è stato convenuto in un giudizio civile. Per esigenze esclusivamente difensive, l’avvocato che patrocina l’insegnante in giudizio ha chiesto al suo assistito di farsi rilasciare dalla Segreteria della scuola di servizio un attestato, dal quale risulti che, in un certo giorno d’una determinata settimana, il docente era stato regolarmente presente nel plesso scolastico di servizio dalle 8.15 alle 12.00.

La segreteria ha rigettato la richiesta dell’insegnante, appellandosi all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, secondo il quale, “Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali  e  fatti  sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.

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