Rilascio di certificazioni per costituzione in giudizio di un docente: quali diritti/doveri per il DSGA?
Il valore delle certificazioni e delle autocertificazioni in un giudizio civile
Abstract
Il quesito, proposto da un insegnante di scuola primaria, riguarda il rilascio di attestazioni-certificati da parte della Segreteria della scuola di servizio.
L’autore del quesito è un insegnante di scuola primaria, che lo ha formulato nell’interesse d’un collega che è stato convenuto in un giudizio civile. Per esigenze esclusivamente difensive, l’avvocato che patrocina l’insegnante in giudizio ha chiesto al suo assistito di farsi rilasciare dalla Segreteria della scuola di servizio un attestato, dal quale risulti che, in un certo giorno d’una determinata settimana, il docente era stato regolarmente presente nel plesso scolastico di servizio dalle 8.15 alle 12.00.
La segreteria ha rigettato la richiesta dell’insegnante, appellandosi all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, secondo il quale, “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”.
Il Direttore sga ha integrato il rigetto della richiesta di attestazione aggiungendo: “Lei, professore, dovrà sottoscrivere una sua propria autodichiarazione, nella quale potrà dire d’essere stato in servizio nella sua classe il giorno che le interessa. Tanto ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni”.
A tanto ha fatto seguito il quesito, al quale si può rispondere riconoscendo il buon diritto dell’insegnante di richiedere l’attestazione alla scuola, perché le disposizioni normative sopra citate non legittimano affatto il pubblico ufficio (in questo caso, la scuola) a rifiutare il rilascio di una certificazione che gli venga richiesta da un suo amministrato. Concedendogli la facoltà di auto-dichiarare fatti, stati, o qualità personali, le predette norme vogliono soltanto alleggerire gli oneri del cittadino, evitandogli l’impegno di recarsi presso un pubblico ufficio, per richiedere una certificazione che lo riguardi.
Ma se, per qualunque ragione personale, anche joci causa, il cittadino (l’insegnante, in questo caso) vuole che una pubblica amministrazione gli rilasci una certificazione che lo interessi, ben può pretenderla, corrispondendo alla stessa pubblica amministrazione il rimborso delle sole spese sostenute.
Pertanto, la Segreteria della scuola dovrà rilasciare la richiesta attestazione; dovrà, però, annotare in calce questa dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di un pubblico servizio”.
Se, poi, l’insegnante vorrà far depositare dal suo patrocinante in udienza il certificato predetto, oppure farsene un quadro, nessuna norma glielo potrà impedire.
Incidentalmente si può fare un’ulteriore considerazione, ad adiuvandum della già espressa tesi: il procedimento giurisdizionale, cioè la successione della fasi processuali che si conclude con la pronuncia d’una sentenza o d’un altro provvedimento giurisdizionale, non è affatto espressione della pubblica amministrazione, perché la funzione giurisdizionale non è funzione amministrativa. Ne consegue che, se il docente interessato al quesito presenterà in udienza il certificato ottenuto dalla scuola, il giudice potrà acquisirlo se lo riterrà utile ai fini processuali.
Riferimenti normativi
Legge 12 novembre 2011, n.183
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

