La valutazione del comportamento dell’alunno può influenzare negativamente quella del profitto?
Profitto e comportamento: due facce della stessa
Abstract
Al genitore di uno studente, che chiede di sapere se “il modus operandi degli insegnanti, improntato alla severità formale (vedasi la mole impressionante di rapporti disciplinari, che complessivamente ammontano a 49), sia stato pedagogicamente corretto, anche alla luce dei risultati negativi conseguiti”, il redattore offre una personale ricostruzione storica del sistema di valutazione degli esiti del processo didattico, riferiti sia al comportamento che al profitto.
E’ preliminare interesse del genitore che ha proposto il quesito sapere se sia “legittimo che la valutazione del comportamento dell’alunno influenzi negativamente quella del profitto”.
La risposta può prendere le mosse da una fugace ricostruzione storica dell’evoluzione dell’originario sistema disciplinare degli alunni delle scuole non universitarie, che, da ministro dell’istruzione, Luigi Berlinguer volle modificare radicalmente nel 1998, accantonando il modello educativo che era stato ideato nel 1925 da Giovanni Gentile con il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, i cui articoli 19 e 20 ammettevano implicitamente che il comportamento dello studente non potesse non ripercuotersi anche sul profitto.
All’alunno che fosse venuto meno ai doveri scolastici, oppure avesse offeso la disciplina, il decoro, la morale, anche con comportamenti tenuti addirittura all’esterno della scuola, venivano inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame; h) espulsione dall’istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.
Prima del 1998, quindi, sarebbe stata sufficiente un’azione interpretabile come offesa alla morale, oppure come oltraggio alla scuola o al corpo docente, perché lo studente venisse escluso dallo scrutinio finale e, quindi, perdesse l’anno scolastico.
Come si è anticipato, nel 1990 Luigi Berlinguer tentò di sovvertire quel metodo di valutazione dello studente, rimettendo fiduciosamente all’autonomia delle singole scuole la materia della disciplina e disponendo, fra l’altro, con formale solennità, che “Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”.
La proposizione appena riportata potrà essere letta nel secondo periodo del comma 3° dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, che è ben conosciuto negli ambienti scolastici con il titolo innovativo di “Statuto delle studentesse e degli studenti”. Il periodo trascritto, peraltro, non ha subito nessuna modifica dalla riforma che al suddetto Statuto ha successivamente apportato il ministro Giuseppe Fioroni con il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
Ne consegue che, a mo’ d’esempio, il docente di fisica non potrà non assegnare il voto di 9 o di 10 decimi allo studente che abbia risolto perfettamente alla lavagna le espressioni che gli siano state assegnate, anche se si sia reso responsabile di una delle tante azioni disdicevoli che la pubblicistica scolastica sintetizza col termine cyberbullismo, azioni che, specialmente nelle scuole, spesso generano vittime di offese e di denigrazioni, messe in atto da compagni che utilizzano i social network con estrema superficialità.
Ma anche nel nuovo modello di valutazione delle scuole secondarie, il principio che obbliga l’insegnante a non fare influire il comportamento dello studente sul voto della singola disciplina del curriculum non comporta, però, che lo stile di vita dell’alunno sia del tutto ininfluente sull’esito finale.
Infatti, l’art. 2 del Decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, convertito nella Legge n. 169 del 30 ottobre dello stesso anno, ha voluto richiamare agli insegnanti l’obbligo di valutare non soltanto il profitto, ma anche il comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla sua partecipazione alle attività ed agli interessi educativi, realizzati anche al di fuori dell’istituto.
Questa disposizione di legge è sembrata necessaria per integrare il vuoto normativo che il su ricordato D.P.R. del 1998 di Berlinguer aveva generato, disponendo, come si è ricordato, che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potesse influire sulla valutazione del profitto.
E’ bene tener presente, al riguardo, che la predetta disposizione era stata vista ed applicata come norma rivolta ad abolire il vecchio voto di condotta, risalente al su menzionato Regio Decreto del 1925. Conseguentemente, dal 1998, in nessuna scuola secondaria è stato più assegnato il voto di condotta. I comportamenti scorretti degli studenti venivano puniti soltanto con le sanzioni disciplinari, individuate da ogni singola scuola nel proprio regolamento disciplinare e non avevano nessun altro effetto sugli alunni ai quali venivano inflitte.
L’evidente anomalia ha indotto il Parlamento, su suggerimento del Governo, a correre ai ripari ed è stato per questa ragione che è nato il citato art. 2 della predetta Legge n. 169 del 2008, nel quale è stato precisato che “A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico, espresso in decimi”.
La stessa legge, peraltro, non poteva non ristabilire l’opportuno collegamento fra la valutazione del profitto e quella del comportamento, dal momento che l’inscindibilità biologica e morale della persona del discente e l’unitarietà del rapporto educativo-didattico, che si stabilisce fra il Consiglio di classe e lo stesso studente, non consentono la netta separazione fra la valutazione del profitto e quella del comportamento. Il fine che la legge si propone è quello di realizzare appieno il diritto-dovere dell’istruzione, che non è soltanto quello di consentire allo studente di conoscere bene la fisica, le scienze o la letteratura, ma anche, se non soprattutto, quello di diventare un buon cittadino.
Per questa ragione nel 3° comma dell’art. 2 della già citata Legge n. 169 del 2009 il Parlamento ha disposto che “la valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente al consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente”.
Tale concorso, peraltro, è tutt’altro che irrilevante, perché la stessa legge ha stabilito che, se il comportamento d’uno studente viene valutato con meno di 6 decimi, il Consiglio di classe non potrà ammetterlo al successivo anno di corso, né all’esame conclusivo del primo o del secondo ciclo di istruzione.
Quindi, alla domanda contenuta nel quesito si può rispondere con due proposizioni che si integrano a vicenda: il comportamento dello studente non può influire sulla valutazione del profitto onoconseguito nella disciplina affidata al singolo insegnante; ma il comportamento stesso influirà, positivamente o negativamente, sulla valutazione dell’esito scolastico complessivo dello studente, il quale, si ripete, se avrà riportato 5 decimi nel comportamento, non potrà essere ammesso alla classe successiva, anche se, in teoria, sia stato valutato con otto decimi in tutte le discipline del piano di studi.
Ma c’è dell’altro a suffragio della tesi che rende influente il comportamento dello studente sul profitto; è un argomento che è limitato agli istituti secondari di II grado, ma che, per l’intima pluri-validità del principio che lo ispira, può essere utilizzato come criterio di interpretazione valido per tutti i gradi della scuola secondaria. Ci si riferisce all’istituto giuridico del credito scolastico, che è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel dicembre del 1997 dalla legge (ha il numero 425 e la data del 10 dicembre 1997), con la quale il già citato Ministro Luigi Berlinguer ha riformato, anche dal punto di vista nominalistico, gli esami di maturità, denominandoli esami di stato conclusivi dei corsi di studio superiori. L’articolo 5 della suddetta legge ha disposto che, nello scrutinio finale delle ultime tre classi dei licei, degli istituti tecnici e dei professionali, il Consiglio di classe assegni a ciascuno studente una sorta di bonus, un punteggio aggiuntivo, denominato, appunto, credito scolastico.
A seguito di successivi interventi normativi, il credito è stato fissato in cinque fasce di merito, corrispondenti alla media dei voti di profitto e di comportamento, conseguiti dagli studenti nello scrutinio finale.
In sostanza, agli alunni d’una terza classe di liceo scientifico, che vengano scrutinati con un punteggio di 6 decimi, il Consiglio di classe potrà assegnare, a titolo di credito scolastico, ulteriori 3 o 4 punti; agli studenti della stessa classe , scrutinati con una media (si ripete che farà media anche il voto di comportamento) fra 6,1 e 7 decimi, si potrà attribuire un credito di 4 o di 5 punti, e così via.
Per decidere se allo studente si debba assegnare il punteggio più basso, o il più alto, della banda di oscillazione individuata con la media aritmetica risultante dai voti di profitto e di comportamento, il Consiglio di classe dovrà tenere conto di tre criteri rappresentati: a) dall’assiduità con cui lo studente avrà frequentato le lezioni; b) dall‘interesse e dall’impegno con cui avrà partecipato, nel corso dell’anno, al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative; c) dal possesso di eventuali crediti formativi (per crediti formativi si intendono le esperienze acquisite dagli studenti, al di fuori della scuola di appartenenza, operando in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport).
Poiché non vi può esser dubbio che la diligenza con la quale si frequenta la scuola attiene eminentemente al comportamento, allo stesso modo in cui si riferisce al comportamento l’attenzione e l’impegno con cui lo studente avrà partecipato alle lezioni ed alle esercitazioni in aula o nei laboratori, oltre che negli altri ambienti in cui si realizza la vita di relazione della scuola, si dovrà concludere che l’attuale ordinamento non considera irrilevante il suo comportamento ai fini della valutazione complessiva.
Si procede adesso a riflettere sulla questione sollevata dal genitore, che desidera accertare se “il modus operandi degli insegnanti, improntato a severità formale, sia stato pedagogicamente corretto, anche alla luce dei risultati scolastici negativi conseguiti”.
Si deve dare atto, al riguardo, che il contesto che costituisce lo sfondo del quesito, così come è stato rappresentato dallo stesso genitore, non appare molto ricco di tutti quegli elementi che sarebbero stati necessari per rispondere con sicurezza alla domanda che l’autore del quesito ha posto. Quel che è stato reso noto riguarda, infatti, un “ragazzo piuttosto vivace, dotato di un’intelligenza brillante, di un acuto spirito di osservazione e di una notevole capacità critica, che si applica normalmente allo studio, conseguendo risultati apprezzabili”. A questo profilo personale più che positivo si aggiunge la descrizione non altrettanto positiva di un pre-adolescente dal “non irreprensibile comportamento, spesso insofferente delle regole, tanto da assumere atteggiamenti quasi di sfida nei confronti degli insegnanti – per la verità non di tutti –, senza tuttavia mancar loro di rispetto, autore di trasgressioni di lieve entità, quali l’aver trafficato con la manopola del termosifone, l’essersi rifiutato di suonare il flauto nell’ora di musica, l’aver passeggiato nell’aula senza motivo”.
Se queste note descrittive dello stile del ragazzo vengono messe in rapporto di causalità con i ben 49 rapporti disciplinari che ha collezionato nel solo corso dei primi mesi di lezione, sarà doveroso dedurne che vi sia stata un’assoluta assenza di correlazione fra l’analisi della situazione iniziale dello studente, elaborata dagli insegnanti del Consiglio di classe nello scorso settembre, ed il percorso educativo-didattico che lo stesso Consiglio di classe avrà programmato per far conseguire al ragazzo, nel corso dell’anno scolastico, gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni del curriculum scolastico della classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Tale deduzione acquista, poi, certezza quando si apprende che il ragazzino è stato anche sottoposto ad un procedimento disciplinare, che si è concluso con la sospensione di cinque giorni dalle lezioni, mitigata dall’ossimorico obbligo che il Consiglio di classe gli ha imposto, di frequentare ugualmente la scuola nei giorni di sospensione.
La validità di quest’ argomentazione viene, poi, confermata dal consiglio che il Dirigente scolastico ha dato al genitore dello studente, “di rivolgersi, a proprie spese, ad uno psicologo privato, per tentare di risolvere i problemi comportamentali del ragazzo”.
Tutti questi elementi fanno ritenere che si sia in presenza di uno dei casi che da alcuni anni ricadono nella complessa sfera di interesse educativo che va sotto la definizione di bisogni educativi speciali, di cui gli insegnanti devono tenere conto quando redigono il Piano Annuale per l’ Inclusività, che, come è noto, è lo strumento, elaborato collegialmente al termine di ogni anno scolastico, nel quale il Gruppo di lavoro scolastico per l’inclusione progetta la propria offerta formativa, ispirata ad una didattica che sia attenta ai bisogni dei singoli studenti, per far sì che le loro caratteristiche e inclinazioni non precludano la possibilità di raggiungere gli obiettivi educativi e didattici programmati.
Si potrà ricordare, al riguardo, che l’attenzione che la scuola oggi rivolge ai bisogni educativi speciali degli studenti rappresenta soltanto l’ultimo anello di quella catena virtuosa di interventi che ha preso avvio dall’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, introdotta dalla Legge n. 104 del 1992, e proseguita poi con la Legge n. 170 del 2010, che ha coinvolto gli alunni che presentino sintomi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (definiti, come è ormai più che noto, dall’ acronimo D.S.A.), sino a prendere in considerazione anche i casi che possono presentare un ulteriore genere di difficoltà, definite sinteticamente disturbi evolutivi specifici.
In effetti, il caso dell’alunno al quale si riferisce il quesito potrebbe rientrare nella suddetta categorizzazione (disturbi evolutivi specifici) e, in questa prospettiva, forse avrebbe potuto essere preso in carico dalla scuola per diventare oggetto della programmazione di un percorso didattico personalizzato. Tanto si può ipotizzare perché, per essere valutati sotto il profillo del possibile adattamento della didattica d’aula, i disturbi evolutivi specifici non necessariamente devono essere oggetto di letture diagnostiche di segno clinico, a differenza di quel che accade per gli studenti in situazione di disabilità, o per quelli che presentino disturbi specifici di apprendimento (DSA), per i quali è indispensabile un accertamento clinico formalizzato.
Perché il “caso” possa essere preso in carico dalla scuola, è sufficiente che il Consiglio di classe acquisisca in aula elementi di valutazione tali che possano essere interpretati come probabili sintomi dell’esistenza di un disturbo che impedisca allo studente di partecipare alla normale vita di relazione della classe. Naturalmente la scuola dovrà tener presente che soltanto i disturbi che presentino un carattere di stabilità e di complessità legittimano la predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato che comprenda anche eventuali strumenti compensativi o, addirittura, misure dispensative.
Orbene, la lettura del quesito che si sta esaminando fa ritenere che forse sarebbe stato opportuno che il Consiglio di classe avesse posto maggiore attenzione alla sintomatologia comportamentale dello studentino in aula. Se questo fosse accaduto, gli insegnanti si sarebbero chiesti certamente se la presenza dei comportamenti che li hanno indotti a redigere ben 49 rapporti disciplinari a carico del ragazzo non potessero essere ascrivibili alla presenza di uno dei tanti disturbi che la scienza dell’apprendimento ha definito con l’acronimo ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), per sottolineare gli atteggiamenti che inclinano il soggetto che né è afflitto ad essere disattento, iperattivo e, in definitiva, incapace di autocontrollo.
Anche i fatti che hanno indotto il Consiglio di classe ad infliggere 5 giorni di sospensione allo studentino potevano essere valutati nella prospettiva appena espressa.
Può accadere, in verità, che, per la peculiarità delle caratterizzazioni che la scienza assegna ai sopra citati disturbi comportamentali, non tutti gli insegnanti abbiano esperienza sufficiente per distinguere i casi in cui tale sintomatologia sia episodica dalle situazioni in cui essa sia costante; non può certo destare meraviglia il fatto che, in qualche caso, l’insegnante sia indotto, almeno in una fase iniziale dell’anno scolastico, ad imputare allo studente atteggiamenti di deliberata svogliatezza, irrequietezza e disattenzione, laddove, invece, i sintomi rilevati potrebbero essere in relazione diretta con qualche disfunzione prevalentemente, o marginalmente, neurobiologica.
Si ha motivo di credere che il genitore dello studente oggetto del quesito e gli insegnanti non abbiano potuto attuare appieno quanto avranno convenuto nel Patto di corresponsabilità educativa, che la scuola e la famiglia hanno sottoscritto all’atto dell’iscrizione.
Se, da una parte, è incontestabile che non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, non si può neppure contestare che, grazie alle osservazioni sistematiche annotate durante le ore trascorse in aula coi discenti, gli insegnanti sono nelle condizioni migliori per valutare se le difficoltà di apprendimento rilevate in qualcuno di loro possano costituire almeno un sintomo della presenza d’uno dei su citati bisogni educativi.
Il concorso della famiglia per operare un’analisi più approfondita apparirà indispensabile affinché la scuola decida i tratti del percorso educativo che potrà programmare, e che dovranno essere esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato.
Sia concesso al redattore di queste note di ritenere probabile che questa collaborazione scuola-famiglia non ci sia stata nel caso in esame.
In terza istanza, il genitore dello studente ha chiesto di sapere se sia giusto che il Dirigente scolastico abbia fatto gravare sulla famiglia le spese sostenute per l’onorario dello psicologo privato, la cui consulenza, come si è già scritto, è stata suggerita dalla stessa scuola per tentare di risolvere i problemi comportamentali del ragazzo.
Si può ricordare, al riguardo, che l’art. 19 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, disponeva che le scuole venissero direttamente coinvolte nella realizzazione dei servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica, ad iniziativa del Consiglio Scolastico Distrettuale, il quale vi avrebbe potuto provvedere nel contesto del suo Programma annuale.
E’ noto che i Consigli scolastici distrettuali sono stati travolti dalle riforme che si sono succedute per effetto dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha concesso l’autonomia alle istituzioni scolastiche. I diversi ministri che hanno occupato la poltrona del riformatore Luigi Berlinguer non sono riusciti a rifondare gli organi collegiali, sicché il servizio socio-psico-pedagogico è stato assicurato soltanto in quelle istituzioni scolastiche che disponevano di adeguate risorse finanziarie e personale professionalmente specializzato e disponibile a svolgere il servizio di assistenza psicologica.
Ancora oggi, infatti, consultando i siti informatici di singole scuole secondarie, si potrà constatare che vi funzionano centri, o sportelli, di ascolto che i Dirigenti scolastici riescono a costituire con il concorso anche degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie Locali. Ma il servizio non è affatto generalizzato.
Non mancano sul territorio, peraltro, servizi di consulenza e di assistenza psicologica, istituiti anche da Organizzazioni del terzo settore, che offrono gratuitamente la loro opera anche alle famiglie degli studenti.
Se ne può trarre la conclusione che il Dirigente scolastico non ha violato alcuna disposizione normativa nell’atto in cui ha suggerito al genitore di avvalersi della consulenza di uno psicologo, libero professionista, constatata l’indisponibilità di tal genere di professionisti nella scuola.
Rispondendo, poi, ad una specifica osservazione del genitore di cui si scrive, si dichiara che non è dovere della scuola rivolgersi preventivamente alle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale perché accertino l’esistenza di profili patologici nella persona d’un discente che manifesti comportamenti reprensibili. L’unico dovere degli insegnanti è quello di prospettare alla famiglia l’opportunità di accertamenti d’indole psicologica, o psico-patologica.
La decisione conclusiva, comunque, spetta alla famiglia, che potrà rivolgersi a strutture pubbliche convenzionate, oppure a liberi professionisti.
Lo stesso genitore ha fatto anche presente che il Consiglio di classe non si è limitato ad infliggere allo studente la sospensione di cinque giorni (con l’obbligo della frequenza), ma, evidentemente a titolo di corollario sanzionatorio, ha deciso anche di non farlo partecipare alle visite guidate.
Queste misure hanno indotto il predetto padre a porre alcune domande: con la prima ha chiesto se il Consiglio di classe non sarebbe stato obbligato ad invitare preventivamente l’alunno a discolparsi.
La domanda richiama alla memoria la storica circolare del 20 settembre 1971, con la quale il Ministro Riccardo Misasi cercò di adattare gli stili della scuola docente alle atmosfere sociali nate nel 1968. Vi erano scritte proposizioni radicalmente innovatrici, come quelle che si riportano di seguito: “Si ritiene opportuno stabilire che in tutti i casi in sia necessario proporre o irrogare la sospensione dalle lezioni per un periodo compreso fra 5 e 15 giorni, le deliberazioni vengano assunte dagli organi collegiali competenti solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’allievo. Tali giustificazioni possono essere anche presentate per iscritto. L’alunno avrà facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento disciplinare sarà svolto, comunque, in due successive riunioni dell’organo collegiale competente, tenute in giorni distinti. Nella prima riunione si definirà la proposta, dopo aver completato la fase istruttoria-testimoniale; nella seconda si passerà alla votazione delle deliberazioni”.
Si deve osservare che la validità prescrittiva della predetta circolare Misasi è stata giuridicamente affievolita dal Regolamento sull’autonomia scolastica, approvato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il cui articolo 14, al comma 2, ribadisce che l’individuazione delle sanzioni disciplinari per gli studenti e la definizione della relativa procedura sono demandate alla competenza esclusiva delle scuole. Il testo del comma citato è il seguente: “ A norma del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con il D.P.R. 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni”.
Orbene, il 3° comma dell’art. 4 del vigente Statuto ricalca quasi pedissequamente la disposizione del Ministro Misasi, quando prescrive che i singoli Regolamenti disciplinari degli istituti scolastici secondari debbono tener presente che “Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni”.
La proposizione trascritta consente di trarre l’attesa risposta alla domanda del padre dello studente che, da quanto appare dal testo del quesito, non sarebbe stato invitato a discolparsi prima che gli venisse irrogata la sospensione di 5 giorni.
In relazione all’entità della sanzione, poi, il genitore ha chiesto di sapere se “la sanzione irrogata sia proporzionata alla gravità delle manchevolezze addebitate (si ripete, tutte di lieve entità), anche in considerazione del fatto che, in passato, non sono stati adottati altri provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno”.
Si risponde richiamando il 5° comma del già citato art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, il quale dispone che “Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità”.
In relazione alla domanda che si sta esaminando, appare difficile ammettere che la sospensione di 5 giorni d’uno studente di scuola secondaria di primo grado sia proporzionata alla commissione di uno, o più d’uno, dei comportamenti che anche il padre ha riconosciuto che rientrino nello stile del figlio (insofferente delle regole, tanto da assumere atteggiamenti quasi di sfida nei confronti degli insegnanti – per la verità non di tutti –, senza tuttavia mancar loro di rispetto, autore di trasgressioni di lieve entità, quali l’aver trafficato con la manopola del termosifone, l’essersi rifiutato di suonare il flauto nell’ora di musica, l’aver passeggiato nell’aula senza motivo).
E’ difficile rispondere con rigore argomentativo alla predetta domanda per il rispetto che è dovuto al broccardo: nullun crimen sine lege et nulla poena sine lege; comunque, sarebbe necessario disporre del codice disciplinare della scuola frequentata dal pre-adolescente, la cui lettura permetterebbe di sapere se, ed in che modo, per comportamenti trasgressivi simili a quelli descritti dal padre dello studente, il predetto codice commini la sanzione della sospensione sino a 5 giorni.
Con questa espressa riserva, si può affermare che, almeno su d’un piano eminentemente teorico, è difficile ipotizzare che vi siano scuole che abbiano potuto comminare la sospensione di 5 giorni ad uno studente che si sia rifiutato di suonare il flauto, o che si sia sollazzato con la manopola del radiatore.
E’ più verosimile immaginare che nei riguardi dello studente citato si sia realizzata quella sorta di processo di accumulazione progressiva di tanti e successivi comportamenti, ritenuti scorretti o sconvenienti, comportamenti che gli insegnanti avranno creduto educativamente corretto perdonare, di volta in volta, nel tempo in cui si siano manifestati e che, gli stessi professori avranno valutato, poi, nella loro sommatoria aritmetica, infliggendo una sanzione che non è difficile riconoscere sproporzionata.
La sproporzione non appare evidente soltanto per quel che riguarda l’entità della sanzione, ma anche sotto il profilo del principio della gradualità sanzionatoria, dal momento che, specialmente nella scuola della pre-adolescenza, non sembra coerente con il predetto principio irrogare come prima punizione una delle più gravi sanzioni previste dal codice disciplinare.
Si deve, ora, far conoscere quale valutazione possa esprimersi nei riguardi del provvedimento che ha escluso lo studente dalla partecipazione alle visite guidate.
Sul piano eminentemente logico, è evidente che l’esclusione dalle suddette iniziative è assimilabile ad una vera e propria sospensione dalla frequenza scolastica, perché le visite esterne, autorizzate dal Collegio dei docenti e programmate dal Consiglio di classe, vanno organizzate per tutta la classe, non per singoli studenti.
Perciò, l’esclusione d’uno studente dalla partecipazione a visite guidate, per poter essere legittima, deve essere prevista dal codice disciplinare della scuola, in ossequio al già ricordato principio che dispone che non si possa sanzionare nessun comportamento individuale che non sia stato previsto come fatto illecito dal relativo codice di disciplina, come non si può infliggere nessuna punizione che non sia stata comminata dallo stesso codice in relazione al predeterminato comportamento illecito.
Inoltre, non sussiste alcun dubbio che le visite guidate debbano essere assimilate alle normali lezioni scolastiche.
Già nella circolare 12 settembre 1986, prot. n. 244, il Ministero aveva precisato: “Sono da considerarsi parte integrante delle lezioni le attività didattiche da svolgere nell’arco di una giornata, al di fuori delle strutture scolastiche e con carattere obbligatorio per tutti gli alunni, purché incluse nella programmazione didattico- disciplinare ed interdisciplinare e finalizzate alla migliore conoscenza del patrimonio artistico e ambientale, delle strutture produttive, delle istituzioni pubbliche, ecc.”.
L’indole essenzialmente didattica delle visite guidate all’esterno della scuola, peraltro, era stata già formalizzata il 31 maggio del 1974, nel testo del primo dei decreti delegati (il n. 416) emanati dal Governo Moro, su proposta del Ministro Franco Maria Malfatti, il cui art. 5 aveva incluso fra le attribuzioni del Consiglio di istituto la fissazione “dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione”.
Un avvertito scrupolo di completezza suggerisce, poi, di dare atto che il caso proposto dall’autore del quesito in esame non rappresenta un’assoluta singolarità nell’ampio panorama nazionale, perché vi sono state altre scuole secondarie che, per motivi disciplinari, hanno escluso qualche studente dal viaggio di istruzione o dalla visita guidata, realizzati per tutte classi ovvero soltanto per alcune di esse.
L’autonomia che l’attuale ordinamento scolastico riconosce alle scuole secondarie nella individuazione dei comportamenti degli studenti che debbono essere considerati disciplinarmente scorretti, insieme con la libertà delle stesse scuole di individuare il diversi tipi di sanzione comminabili, non esclude, come si è fatto intendere precedentemente, che il Consiglio di istituto possa prevedere comportamenti i cui autori debbano essere puniti con l’esclusione dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione.
Ragioni d’indole educativa o didattica potranno anche indurre alcuni genitori a non condividere quella scelta; scelta che, comunque, resterà giuridicamente vincolante per gli studenti e le loro famiglie.
Con un’ulteriore domanda, l’autore del quesito chiede di sapere se, dopo aver irrogato la sanzione disciplinare allo studente, la scuola avrebbe dovuto prevedere specifici interventi educativi correttivi.
“I provvedimenti disciplinari – recita il 2° comma del già citato art. 4 del vigente Statuto delle studentesse e degli studenti – hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica”.
La trascritta norma, di chiara indole programmatica, era diretta agli organi della scuola che venivano, per la prima volta, chiamati ad elaborare autonomamente il codice disciplinare degli alunni, in modo che le sanzioni che tali organi avrebbero individuato fossero univocamente dirette al raggiungimento delle predette finalità educative. L’intervento del Ministero, quindi, era chiaramente un invito rivolto agli insegnanti, al Dirigente scolastico e ai genitori eletti nel Consiglio di istituto, affinché non si limitassero a riportare nel testo del codice disciplinare le stesse sanzioni previste dagli artt. 19 e 20 del vecchio Regio Decreto n. 653, del 1925, tutte incentrate sulla durata della sospensione dalle lezioni.
L’esperienza di oltre 20 anni di autonomia non ha fatto ancora esplodere la fantasia creativa degli organi collegiali scolastici, se si eccettua la formula della sospensione con obbligo di frequenza, che pretende di liberare la coscienza pedagogica del docente, conciliando, in un’unica disposizione, un divieto con il corrispettivo obbligo.
Nel caso che si sta esaminando, però, vi è qualche profilo di più plateale evidenza, che sembra sostenere le ragioni del genitore dello studente sospeso.
Il 5° comma dell’art. 4 del citato Statuto delle studentesse e degli studenti concede all’alunno una chance che garantisce il fine educativo della sanzione. Recita, infatti, quel comma:” Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica”.
Se ci fosse stato un maggiore spirito cooperativo fra la famiglia e la scuola, forse le due componenti avrebbero potuto trarre una certa utilità educativa dalla sopra citata norma. Sempre che, in quella scuola, non si fosse ripetuta l’esperienza della madre d’uno studente di prima classe di istituto secondario superiore, la quale ha rinunciato alla possibilità di convertire in qualche altra attività, in favore della comunità scolastica, la sospensione di 5 giorni inflitta al figlio, preferendo, per motivi di famiglia, quel provvedimento disciplinare.
L’ampio quesito del genitore si conclude con una formale richiesta, volta a sapere se “il modus operandi degli insegnanti, improntato alla severità formale (vedasi la mole impressionante di rapporti disciplinari, che complessivamente ammontano a 49) sia stato pedagogicamente corretto, anche alla luce dei risultati negativi conseguiti”.
Si deve dare atto, a tal riguardo, che la specificità di questa rubrica editoriale assegna al suo redattore l’esclusiva funzione di offrire consulenza su singoli aspetti dell’ampia casistica scolastica, tenendo conto di quanto previsto nelle fonti normative vigenti.
Aderendo a tale criterio, è stata data risposta ai diversi punti che sono stati estrapolati dall’organico quesito avanzato e le risposte sono state espresse sempre e soltanto sulla base delle diverse norme che disciplinano univocamente i vari aspetti dell’attività scolastica. Tanto si è fatto affinché i lettori della Rivista – e non soltanto l’autore del quesito – possano valutare se le risposte date siano logicamente coerenti con le norme citate.
Non può essere applicato lo stesso metodo analitico per rispondere alla domanda che conclude il quesito, perché il redattore della risposta non dispone di tutti gli elementi di giudizio che sarebbero necessari per valutare se il modus operandi degli insegnanti sia stato pedagogicamente corretto. Con ciò non si vuol dire che le parole del padre dello studente non abbiano permesso al loro destinatario di farsi un’ idea complessiva del caso, tutt’altro. Ma si tratta soltanto di singoli aspetti e di singoli profili della complessiva relazione didattica, che non possono essere connessi tutti quanti insieme, come se fossero i fotogrammi d’un film che si succedono con continuità.
La didattica, come la generalità delle scienze che si occupano delle attività umane, non adotta il metodo delle verifica dei risultati conseguiti, propria delle scienze fisiche e naturali, metodo, questo, che consente di controllare in laboratorio la correttezza di una ipotesi o l’efficacia di un esperimento.
Sono troppe le variabili che incidono sul percorso educativo che impegna, in un rapporto cooperativo, studente, famiglia e insegnanti, sicché non appare affidabile un procedimento che spinga un professionista di scienze sociali ad esprimere un giudizio globale di correttezza sul lavoro di altri professionisti.
Sarebbe superficiale giudicare negativamente lo stile didattico del corpo docente d’una scuola soltanto partendo dal dato che fa emergere risultati, in termini di apprendimento, piuttosto insoddisfacenti.
Lo dimostra l’enorme difficoltà che, dal tempo di Luigi Berlinguer, incontrano i ministri della scuola nell’adottare un condiviso sistema di valutazione degli studenti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
R. D. 4 maggio 1925, n. 653
D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297
L. 15 marzo 1997, n. 59
L.10 dicembre 1997, n. 425
D. P. R. 24 giugno1998, n.249
D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
L. 30 ottobre 2008, n. 169
C. M. n. 244/1986
C. M. 20 settembre 1971

