Una cattedra per tre
A fronte di un solo posto vacante, tre insegnanti reclamano il proprio diritto ad ottenere il posto, adducendo tre diverse motivazioni. A chi deve dare ragione il DS?
Abstract
Il DS di un Istituto comprensivo si trova nella difficile posizione di dover assegnare un posto conteso da tre insegnanti, tutte neoassunte in ruolo. Ciascuna delle docenti motiva in maniera diversa la necessità di ottenere l’incarico in uno dei plessi afferenti all’Istituto. La prima chiede che venga tutelato il suo status di neomamma, la seconda vanta esperienza pregressa proprio in quella sede, la terza vede nella presenza di una lavagna interattiva multimediale l’opportunità di attuare metodologie didattiche innovative.
Questo è il caso che ci è stato prospettato: al 1° settembre dell’anno scolastico in corso, prendono servizio in un Istituto Comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, tre insegnanti di scuola primaria, neoassunte in ruolo, ciascuna delle quali chiede al Dirigente scolastico d’essere assegnata al medesimo plesso, dove però esiste un solo posto.
Una delle insegnanti informa il Dirigente del suo stato di neomamma, precisando che dovrà allattare la bambina nella sua abitazione, poco distante dal plesso in questione; la seconda dichiara di essere la persona più indicata per insegnare in quel plesso, perché conosce bene il contesto, avendo precedentemente operato in quella stessa sede; la terza preferirebbe quel plesso perché dotato di una LIM, che le consentirebbe di attuare una didattica innovativa.
Il caso proposto pone sulle spalle del redattore di questa risposta il peplo che Paride indossava sul monte Ida della Troade, quando Giunone, Minerva e Venere gli affidarono la mela della discordia, creandogli grave imbarazzo, con la pericolosa richiesta di assegnare il dolce frutto alla più bella di loro.
L’imbarazzo di oggi nasce dal fatto che non è possibile individuare immediatamente la neoinsegnante di scuola primaria che potrà vedere accolta la propria richiesta d’essere assegnata dal Dirigente scolastico al plesso conteso dalle colleghe. Infatti, la risposta potrà essere data soltanto dopo che si sarà conclusa la procedura che correla la valutazione discrezionale del Dirigente scolastico con quella della rappresentanza sindacale costituita nella scuola.
Dopo aver fatto questa doverosa premessa, si può rilevare che la prassi dei decenni trascorsi registra una notevole commistione fra i due distinti momenti che caratterizzano il periodo immediatamente precedente l’inizio effettivo delle lezioni dell’anno scolastico: momenti, questi, che rivestono grande importanza per gli insegnanti.
Il primo di tali momenti è rappresentato dalla procedura dell’assegnazione degli insegnanti ai posti situati in comuni diversi da quello in cui è ubicata la sede centrale dell’ Istituto; il secondo momento è costituito dall’assegnazione degli insegnanti alle singole classi che concorrono a comporre il pluriarticolato organico della scuola.
Il quesito che è stato proposto sembra riferirsi al primo dei due casi, dal momento che il plesso di scuola primaria, cui aspirano le tre neoinsegnanti, probabilmente è ubicato in un comune diverso da quello in cui si trova la sede principale dell’Istituto.
Esigenze di chiarezza espositiva, però, suggeriscono di esaminare preliminarmente – ma soltanto a volo d’uccello – la procedura propria del secondo caso, cioè, il procedimento con il quale il Dirigente scolastico assegna i docenti ai posti costituiti in sedi staccate, situate in un comune diverso da quello in cui funziona la sede centrale della scuola.
Tale procedimento lo si può leggere nell’articolo 5 del Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità, valido per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il 31 dicembre 2018, che così dispone:
“In applicazione dell’art 1, comma 5, della legge 107/15 che prevede: Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica, l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.
È bene sottolineare che la predetta procedura distingue il procedimento dell’assegnazione dei docenti alle classi ed alle attività da quello dell’assegnazione ai posti dell’autonomia (il linguaggio che caratterizza la contrattazione sindacato-scuola preferisce usare l’espressione “autonomia scolastica”, anziché il termine “istituto”)
Entrambe le procedure, pur distinte, sono ovviamente di competenza del Dirigente scolastico.
È doveroso, però, tener presente che la procedura che si conclude con l’assegnazione degli insegnanti a posti costituiti in plessi localizzati in comuni diversi da quello in cui si trova la sede centrale appare delimitata dall’apposizione di criteri-guida abbastanza precisi, rappresentati dall’obbligo, per tutti gli organi – monocratici e collegiali – partecipanti alla procedura, di compiere gli atti di loro competenza nel pieno rispetto della continuità didattica e, soprattutto, dei punteggi che gli aspiranti vantano nelle graduatorie interne di istituto.
Inoltre, la contrattazione di istituto dovrà tener nel debito conto l’art. 13 del Contratto Integrativo sulla mobilità, il quale riconosce il diritto di precedenza al docente non vedente, o dializzato, a quello che rientri in servizio dopo un periodo di aspettativa sindacale, a quello che chieda di rientrare nell’ex scuola di titolarità dalla quale sia stato trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, e infine a quello che assista un parente disabile oppure che sia coniuge di militare.
Soltanto entro questi rigidi binari la contrattazione integrativa di istituto potrà esprimere modalità e criteri integrativi per le determinazioni conclusive del Dirigente scolastico in tema, si ripete, di assegnazione a posti di insegnamento costituiti in comuni diversi da quello in cui è ubicata la sede principale dell’Istituto.
Per completezza espositiva si aggiunge che sul tema in esame si è soffermato anche il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola-Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018. L’articolo 22 di tale CCNL è dedicato ai livelli, ai soggetti ed alle materie delle relazioni sindacali per la Sezione Scuola; l’articolo descrive, cioè, le materie affidate ai tre modelli di relazione: contrattazione di istituto, confronto ed informazione, distinguendone i livelli nazionale, regionale e di istituto. La lettera b) del comma 8 del predetto articolo 22 indica le seguenti materie soggette al confronto in sede di singola istituzione scolastica:
b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;
b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress da lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.
In sintesi: l’assegnazione del personale sui posti delle sedi di servizio (non alle cattedre) resta disciplinata sostanzialmente dalla disposizione del comma 5 del C.C.N.I. sulla mobilità del prossimo triennio; l’assegnazione stessa avverrà ad opera del Dirigente scolastico, il quale dovrà tener conto dei criteri espressi a seguito del confronto, previsto dall’art. 22 del CCNL Scuola-Ricerca del 19 aprile 2018
Ritornando al caso proposto, si deve osservare che la sua regolamentazione contrattuale è ben diversa da quella appena descritta. La normativa da esaminare, infatti, è quella che prescrive la procedura per l’assegnazione dei docenti alle classi, che si applica ai casi in cui si tratti sia di classi esistenti nel comune in cui si trova la sede principale della scuola, sia di classi funzionanti in comuni diversi.
Se si rilegge il già trascritto comma 5 del Contratto Nazionale Integrativo sulla mobilità per il prossimo triennio, e in particolare la proposizione “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico ….”, si sarà necessariamente indotti a risalire al Testo Unico delle leggi sulla scuola del 16 aprile 1994 (approvato con il Decreto Legislativo n. 297), il quale, negli articoli 4 e 7, assegna al Consiglio di istituto la funzione di indicare i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi ed al Collegio dei docenti quella di formulare proposte per l’assegnazione stessa; infine, l’art. 96 del Testo Unico, alla lettera d) del comma 2, riassume il procedimento, disponendo che il Capo di istituto deve procedere alla formazione delle classi ed all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.
E’ evidente, quindi, che, con la predetta proposizione “Ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico …”, il citato comma 5 del C.N.I. sulla mobilità del prossimo triennio fa salva, ove fosse stato necessario ripeterlo, la competenza conclusiva del Dirigente nell’assegnazione dei docenti alle classi, insieme con quella dei due organi collegiali menzionati. Nessun’altra norma si conosce al riguardo.
In conclusione, per rispondere all’autore del quesito, si potrà sostenere che le tre insegnanti che si contendono l’unico posto disponibile terranno conto del fatto che che il Dirigente scolastico dovrà assegnare il posto in questione sulla base delle proposte avanzategli dal Collegio dei docenti, sulla scorta dei criteri generali che, sulla materia, avrà espresso, in una fase precedente, il Consiglio di istituto.
Il Dirigente potrà discostarsi, poi, dalle proposte del Collegio soltanto con una motivazione che giustifichi, con argomentazioni razionali, la sua decisione. Il Collegio dei docenti, peraltro, non potrà non attenersi ai criteri generali fissati dal Consiglio di istituto, salvo che essi non appaiano chiaramente non razionali o inattuabili.
È doveroso, a tal punto, esaminare le posizioni delle tre neoinsegnanti di cui ci si sta occupando.
L’esame va condotto verificando se le opzioni da loro espresse corrispondano, o meno, a situazioni giuridicamente rilevanti. È noto, infatti, che ogni insegnante può avere interesse a svolgere le sue funzioni in un modo a lui conveniente. Ma non tutti i suoi interessi possono essere stati presi in considerazione da una legge, da un regolamento o da una norma giuridica vigente.
Orbene, se ci si sofferma a valutare l’interesse che ha espresso la neodocente, di essere assegnata a quel determinato plesso perché in passato vi ha già insegnato, si potrà avviare una ricerca sui manuali di legislazione scolastica e, a conclusione della ricerca, si constaterà che non vi è nessuna disposizione giuridica la quale abbia previsto che l’aver insegnato in un determinato plesso in anni pregressi assegni un qualche diritto di precedenza.
Alla medesima conclusione si perverrebbe al termine della verifica condotta per accertare se l’ordinamento scolastico riconosce qualche precedenza all’insegnante che intendesse essere assegnata a quel plesso, allo scopo di applicarvi una metodologia didattica innovativa, utilizzando la disponibilità in quel plesso della LIM. Tanto anche perché l’utilizzo della LIM oggi è una modalità che costituisce componente essenziale del patrimonio proprio d’ogni insegnante
Quando, infine, si estenderà la verifica alla richiesta della terza neoinsegnante, che è interessata ad essere assegnata a quel medesimo plesso per essere agevolata nella sua funzione di madre con bambina in tenerissima età, si concluderà che l’articolo 31 della Costituzione proclama, quale interesse della Repubblica, la protezione della maternità e dell’infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. È vero che l’articolo citato viene classificato dai testi di diritto costituzionale fra le norme cosiddette programmatiche, in quanto non chiaramente idonee a far sorgere dei diritti, perché rappresentano degli orientamenti che i Costituenti hanno rivolto al Parlamento affinché emanasse le relative disposizioni di legge. Ma è pur vero che quegli stessi orientamenti costituiscono principi-guida che debbono ispirare gli amministratori nella loro attività ordinaria.
Coerentemente con questo principio di tutela dell’infanzia, la scuola non potrà non ritenere prioritaria l’assegnazione del posto disponibile nel plesso in esame all’insegnante neomamma, per agevolarle la funzione di madre d’una figlia in età di allattamento.
A questo principio si ritiene che debba attenersi il Dirigente scolastico.
Riferimenti normativi
CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 31 dicembre 2018
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018
Legge 13 luglio 2015, n, 107
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Costituzione della Repubblica italiana, art. 31

