Un docente, due lavori
Un insegnante con contratto a tempo determinato può lavorare nello stesso periodo per un’altra amministrazione pubblica? Abstract Un docente titolare di contratto a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, ha ricevuto una proposta di lavoro da un’altra pubblica amministrazione. Autrice del quesito è la DSGA della scuola di appartenenza del docente, che chiede quale sia la procedura corretta per consentirgli di accettare il nuovo incarico, conciliandolo con l’insegnamento oppure chiedendo all’amministrazione scolastica un periodo di aspettativa fino alla scadenza del contratto.
La riflessione della Rivista è stata richiamata sulla valutazione della possibilità che un insegnante, incaricato a tempo determinato sino alla conclusione delle attività didattiche dell’anno in corso, chieda ed ottenga dalla scuola di servizio d’essere collocato in aspettativa sino al 30 giugno 2019, per poter sottoscrivere un contratti di lavoro con un’altra pubblica amministrazione. Il quesito lo dice, ma appare più che verosimile che l’interessato, sino al 30 giugno 2019, intenderebbe prestare servizio alle dipendenze della predetta nuova pubblica amministrazione.
Al riguardo, si deve tener conto di quel che prevede il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola in tema di aspettativa. Orbene, il primo comma dell’art. 18 del predetto contratto prevede che si possa concedere aspettativa per motivi di famiglia o personali, non soltanto al personale di ruolo, ma anche al personale docente ed Ata, che sia stato assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico, o fino al termine delle attività didattiche; l’aspettativa agli incaricati a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche – categoria nella quale rientra l’insegnante cui si riferisce il quesito – potrà essere concessa, ovviamente, nei limiti della durata dell’incarico.
La predetta norma va, però, messa in relazione con quanto prevede l’ordinamento giuridico generale, e quello scolastico in particolare, in materia di incompatibilità.
Vige sulla materia predetta il Testo Unico delle leggi sulla Scuola, approvato con il noto Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il cui articolo 508, in fatto di incompatibilità, al comma 8 dispone così: “L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di pubblico impego”. Il successivo comma 9 rinforza la categoricità del precedente, stabilendo che: “L’assunzione del nuovo impego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente.”
Si aggiunge l’art. 53 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, molte volte poi modificato ed integrato, il quale dispone: “Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Testo Unico approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’art. 23 bis del presente decreto, nonché per i rapporti di lavoro a tempo parziale”.
È noto che il secondo comma dell’art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 117 del 17 marzo 1989 afferma che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale “è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”.
Ma questa ipotesi va messa in diretta connessione con il comma 58 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale taglia la testa al toro, disponendo: “La trasformazione (del contratto full-time in contratto part-time, n.d.r.) non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica”.
Se ne trae la conclusione che la richiesta dell’insegnante citato nel quesito non può essere accolta, per l’incompatibilità del cumulo di due rapporti di impiego pubblico che interessano lo stesso insegnante
Il quesito predetto si conclude con la domanda diretta a conoscere se l’insegnante sopra citato potrebbe fruire dell’istituto del comando.
Al riguardo, si può far memoria della legge n. 448 del 1998, il cui articolo 26, al comma 8, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per “i compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica”, dell’opera di docenti, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità.
Possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità:
- agli enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all’albo;
- alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Il successivo comma 9 prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione possa utilizzare, in contenuti limiti di spesa, personale docente perché presti servizio presso associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione.
Il termine “comando” compare nel comma 10 del predetto articolo, con le seguenti proposizioni: “Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso Università degli Studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità”.
Le sopra citate disposizioni fanno dare risposta negativa alle diverse domande proposte nel contesto del quesito.
Fonti normative
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117
Legge 23 dicembre 1996, n. 662
Legge 23 dicembre 1998, n. 448

