A proposito di incompatibilità del dirigente scolastico
(a.s.)
L’articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 precisa:
– al comma 3, che Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllopubblico da parte della regione;
– e al comma 4, che Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico;
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
Le incompatibilità di cui sopra riguardano anche i dirigenti scolastici?
Il Miur, con nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 516 del 19 febbraio u.s., richiamando il suo iniziale orientamento – anche condiviso e formalizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella nota prot. n. 6294 del 31.01.2014–, ha confermato “che, fermo restando che gli incarichi di dirigente scolastico restano pur sempre ricompresi nella definizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, lett. J), del D.Lgs. n. 39/2913 e rientrano quindi nell’ambito di applicazione generale del regine delle incompatibilità, ad essi, tuttavia, non si applicano i divieti di cui ai […] citati commi 3 e 4 dell’articolo 12 del decreto, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati” (e non riguardano perciò “gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali”).

